Sentenza n. 28/2026 - Palermo, Sezione 5
accertamento del diritto delle sig.re Gioia Anna Maria e Gioia Lucina alla restituzione delle aree di loro proprietà e al ripristino dello stato dei luoghi, come identificate al N.C.T. del Comune di Castronovo di Sicilia (PA), Foglio 21, particelle nn. 427, 430, 433 e 436; condanna della Città Metropolitana di Palermo al risarcimento dei danni derivanti dall’occupazione illegittima e sine titulo dei terreni; in via subordinata, accertamento dell’impossibilità della restituzione per intervenuta trasformazione dei beni e conseguente risarcimento per equivalente ai sensi dell’art. 42-bis del D.P.R. 327/2001; ammissione di consulenza tecnica d’ufficio o verifica per l’accertamento dello stato dei luoghi e la quantificazione del pregiudizio; con riserva di ulteriori difese, istanze istruttorie e produzioni documentali nei termini di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: occupazione e trasformazione materiale, senza titolo ablatorio, di terreni privati per la realizzazione di un tratto di strada provinciale
Esito
Favorevole al resistente (ente espropriante di fatto)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'accertamento del diritto alla restituzione dei terreni e al ripristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento dei danni da occupazione illegittima, quantificati in misura pari al 5% annuo del valore venale. In subordine, hanno chiesto il risarcimento per equivalente, comprendente il valore dei beni, il danno non patrimoniale e il danno patrimoniale da perdita del godimento. Hanno dedotto di avere acquisito la proprietà dei terreni per usucapione speciale, accertata con decreto giudiziale, e che un tratto della strada provinciale era stato realizzato sulle particelle di loro proprietà senza decreto di esproprio, dichiarazione di pubblica utilità o altro valido titolo ablatorio. La Città Metropolitana, sollecitata dal Collegio, ha confermato che per il tronco stradale interessato non esisteva alcuna dichiarazione di pubblica utilità, non risultava avviata o conclusa una procedura espropriativa e non era stato avviato un procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili le domande per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario. Il Collegio ha ritenuto provata l'assenza di qualsiasi atto tipico della procedura espropriativa, in particolare della dichiarazione di pubblica utilità, e ha qualificato l'occupazione come sine titulo, riconducibile a un mero comportamento materiale della pubblica amministrazione privo di base autoritativa. In applicazione dell'indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, la controversia è stata ricondotta alla responsabilità aquiliana disciplinata dagli artt. 2043 ss. c.c., estranea alla giurisdizione amministrativa in assenza di esercizio, anche mediato, del potere espropriativo. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario nei termini di legge. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione della Città Metropolitana.
Norme richiamate
art. 42 Cost.
La proprietà privata può essere limitata soltanto in presenza dei presupposti legali e pubblicistici previsti dall'ordinamento; la norma è stata richiamata dalle ricorrenti a fondamento della tutela della proprietà.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
La privazione o limitazione della proprietà deve fondarsi su una base legale, perseguire un interesse pubblico e assicurare un ristoro conforme ai requisiti convenzionali; la norma è stata richiamata dalle ricorrenti.
artt. 2043 ss. c.c.
L'occupazione sine titulo, non riconducibile all'esercizio di un potere espropriativo, integra un illecito di diritto comune e radica la giurisdizione del giudice ordinario.
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
La possibilità di acquisizione sanante non è stata attivata dall'amministrazione e la sua mancata attivazione non ha trasformato l'occupazione materiale priva di titolo in esercizio di potere amministrativo.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione occupa e trasforma un bene privato senza dichiarazione di pubblica utilità, decreto di esproprio o altro atto tipico riconducibile al potere ablatorio, la condotta costituisce occupazione sine titulo e non esercizio di potere amministrativo.
- Le controversie relative alla restituzione e al risarcimento conseguenti a un'occupazione sine titulo, qualificata come mero comportamento materiale della pubblica amministrazione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario perché riguardano un illecito aquiliano di diritto comune.
- Ai fini della giurisdizione amministrativa in materia espropriativa è necessario che l'amministrazione abbia posto in essere almeno un atto tipico della procedura ablativa, tra cui, in primo luogo, la dichiarazione di pubblica utilità.
- La mancata attivazione di un procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 non radica, di per sé, la giurisdizione amministrativa quando l'occupazione originaria è priva di qualsiasi base autoritativa.
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