Cassazione Civile, Ordinanza n. 03942/2024 del 13/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (donatario)
La controversia
Un coniuge aveva convenuto in giudizio l'altro chiedendo la revoca della donazione indiretta avente a oggetto un immobile adibito a casa familiare, cointestato e acquistato con denaro proprio del donante. A fondamento della domanda deduceva che la moglie avesse intrattenuto una relazione extraconiugale nota nell'ambiente di lavoro del marito e che tale condotta avesse determinato la separazione giudiziale, integrando l'ingiuria grave richiesta per la revoca della donazione. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la sussistenza di manifestazioni di disistima, avversione e animosità verso il donante. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse mal valutato il materiale istruttorio e trascurato che l'infedeltà era avvenuta in costanza di matrimonio, con grave lesione dell'onore e della reputazione del coniuge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non evidenziasse un vero errore di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma mirasse sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione delle prove testimoniali e del quadro istruttorio, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità nei termini prospettati. La Corte ha inoltre richiamato il proprio orientamento secondo cui, ai fini della revoca della donazione ex art. 801 c.c., occorre un'ingiuria grave, ravvisabile in manifestazioni di disistima, avversione o animosità nei confronti del donante; la Corte d'appello aveva escluso che tali presupposti fossero provati, qualificando la vicenda come espressione di conflittualità coniugale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando si contesta la valutazione delle prove ritualmente offerte.
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a prova legale; non basta lamentare un cattivo apprezzamento del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale e processuale.
art. 801 c.c.
Per la revoca della donazione per ingratitudine è necessario un comportamento che integri ingiuria grave nei confronti del donante, desumibile da manifestazioni di disistima, avversione o animosità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio con il procedimento semplificato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Costituisce il parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1 quater.
Massime di principio
- La censura per violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia fondato la decisione su prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri riconosciutigli; non è invece configurabile quando si contesta la mera valutazione delle prove.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non coincide con l'erroneo apprezzamento del materiale probatorio, ma presuppone l'attribuzione a una prova di un valore diverso da quello stabilito dalla legge o la dichiarazione di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una regola di prova legale.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova lettura delle risultanze istruttorie sotto il profilo del merito, quando il giudice d'appello abbia motivatamente ricostruito il quadro probatorio.
- Ai fini della revoca della donazione per ingratitudine, l'ingiuria grave richiede una condotta idonea a manifestare disistima, avversione o animosità verso il donante; la mera conflittualità familiare o la sola infedeltà coniugale, di per sé, non bastano se non emergono tali ulteriori connotati.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese e l'eventuale obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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