Sentenza n. 62/2026 - Catania, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 409/2024 del 30.10.2024, R.G. n. 2658/2024 del Tribunale di Ragusa Settore Lavoro e Previdenza, notificato in pari data e dichiarato definitivamente esecutivo in data 11 dicembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Consorzio all'obbligo di dare esecuzione a un decreto ingiuntivo definitivo del giudice ordinario
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 409/2024 del Tribunale di Ragusa, notificato all'amministrazione il 30 ottobre 2024, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo l'11 dicembre 2024. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione rispetto all'obbligo di pagamento delle somme riconosciute dal titolo giudiziale e ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Consorzio, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché il decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivo rientra tra i provvedimenti del giudice ordinario suscettibili di esecuzione mediante ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione, del termine di deposito del ricorso e delle formalità di notificazione del titolo all'amministrazione, rilevanti anche ai fini del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Consorzio di dare esecuzione al decreto entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente generale del Dipartimento dell'Agricoltura della Regione Siciliana, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di porre in essere tutte le operazioni contabili e materiali necessarie al pagamento, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e reperimento delle somme. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Ha invece rigettato la domanda di penalità di mora, rilevando che il titolo già riconosceva interessi e rivalutazione fino al soddisfo e che sussistevano specifiche difficoltà nell'adempimento connesse a vincoli normativi, di bilancio e alla situazione della finanza pubblica. Il Consorzio è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 600 euro oltre accessori e contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario, tra cui rientra il decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivo.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza è stato ritenuto tempestivo, essendo stato proposto entro il termine decennale indicato dal giudice.
art. 87, comma 3, c.p.a.
È stato ritenuto rispettato il termine di deposito applicabile al giudizio di ottemperanza trattato in camera di consiglio.
art. 14 d.l. n. 669/1996
La notificazione del decreto ingiuntivo all'amministrazione debitrice è stata ritenuta conforme alle formalità necessarie ai fini della decorrenza del termine previsto dalla norma.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento dell'amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando il titolo già riconosce interessi e rivalutazione fino al soddisfo e ricorrono difficoltà specifiche nell'adempimento collegate a vincoli normativi e finanziari.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Il commissario ad acta deve presentare la parcella, a pena di decadenza, entro cento giorni dalla conclusione dell'incarico, individuata nel compimento dell'ultimo atto esecutivo.
art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014
Costituisce il riferimento per il riconoscimento delle spese generali liquidate insieme alle spese di giudizio.
art. 93 c.p.c.
È richiamato quale fondamento della distrazione delle spese in favore del difensore della parte ricorrente.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo del giudice ordinario non opposto e divenuto definitivamente esecutivo costituisce un titolo suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, la rituale notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice e il rispetto dei termini processuali consentono al giudice di ordinare l'adempimento entro un termine assegnato, disponendo contestualmente l'intervento sostitutivo per il caso di persistente inottemperanza.
- La mancanza di uno specifico stanziamento, l'esaurimento dei fondi di bilancio o l'insufficienza della disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione di un titolo giudiziale pecuniario; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e finanziarie necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando il titolo esecutivo già riconosce interessi e rivalutazione fino al soddisfo e l'adempimento presenta specifiche difficoltà derivanti da vincoli normativi, di bilancio o dalla situazione della finanza pubblica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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