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Sentenza

Sentenza n. 533/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l’accertamento del diritto edificatorio - nel rapporto 1:1 mq/mc, per l’intera superficie del lotto che sinora il comune ha riconosciuto di dimensioni inferiori a quelle reali - e di conseguente annullamento di atti comunali ostativi all’edificazione in seguito meglio citati (pareri preventivi e rigetti), con riferimento all’area già ricompresa nel vecchio mappale 60 del Foglio 2 sita in Cagliari – Pirri, località Barracca Manna Fg. D/2, (mappali 3560, 3767, 3769, 3770, in precedenza 2103; 2475; 2107; 2474) appartenenti in quota alla ricorrente Piera Puddu.

Giustizia amministrativa202500272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: atti comunali e, in particolare, il diniego del parere preventivo relativo all’utilizzazione volumetrica del sub-lotto F2

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto edificatorio nella misura di 1 mc/mq sull’intera superficie del lotto derivante dall’originario mappale 60, nonché il conseguente annullamento degli atti comunali ritenuti ostativi all’edificazione. Ha sostenuto che il Piano di Risanamento Urbanistico attribuisse un indice edificatorio uniforme pari a 1 mc/mq e che il planovolumetrico del 1999, non sottoscritto da tutti i proprietari e comunque mai approvato dall’organo comunale competente, avesse natura meramente descrittiva e non potesse limitare i diritti edificatori derivanti dal piano. Ha dedotto la violazione dell’art. 9.2 delle NTA del PRU, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento. Il Comune e il controinteressato hanno eccepito l’inammissibilità per omessa tempestiva impugnazione degli atti lesivi e hanno chiesto il rigetto nel merito. La ricorrente ha inoltre domandato l’acquisizione documentale e una consulenza tecnica o verificazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che gli atti precedenti non avevano natura definitivamente lesiva: il provvedimento del 9 maggio 2011 era un preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e il diniego del 30 maggio 2017 riguardava un parere preventivo, non immediatamente lesivo. Nel merito, ha ritenuto infondata la domanda di accertamento. Il Collegio ha considerato dirimente la circostanza che la ricorrente avesse alienato nel 2012 una porzione di 300 mq con la relativa volumetria di 300 mc, riducendo la potenzialità edificatoria residua da 503,04 mc a 203,04 mc. Ha inoltre rilevato che la porzione alienata aveva ottenuto un permesso di costruire per circa 300 mc e che il frazionamento del sub-lotto F nei sub-lotti F1 e F2 era stato sottoscritto dalla stessa ricorrente. La pretesa di recuperare integralmente la volumetria originaria avrebbe quindi contraddetto gli atti negoziali e amministrativi sottoscritti dalla ricorrente, dai quali essa aveva anche ricavato un vantaggio economico. Il TAR ha condiviso il diniego comunale anche quanto alla disciplina urbanistica applicabile, ritenendo operante l’art. 9.1, lett. a), delle NTA del PRU, relativo alle zone con edifici da condonare, anziché l’art. 9.2 invocato dalla ricorrente. Secondo tale disciplina, l’indice fondiario derivante dal volume da condonare costituisce il parametro di riferimento non modificabile, salva la possibilità di incremento sino a 1 mc/mq sull’intero lotto. La volumetria richiesta di 395,69 mc risultava comunque eccedente di 192,65 mc rispetto alla volumetria residua di 203,04 mc. La consulenza tecnica richiesta è stata ritenuta irrilevante. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non costituisce, di per sé, un provvedimento definitivo lesivo impugnabile quale atto conclusivo.

  • art. 15 Regolamento edilizio del Comune di Cagliari

    richiesta di parere preventivo

    Il parere preventivo in materia edilizia non è stato ritenuto, nel caso concreto, un atto immediatamente lesivo.

  • art. 9.1, lett. a), NTA del Piano di Risanamento Urbanistico del Comune di Cagliari

    il rapporto tra volume da condonare e lotto di pertinenza viene assunto come indice fondiario di riferimento non modificabile nell'attuazione del P.R.U; qualora tale indice sia inferiore a 1 mc/mq è consentito un incremento volumetrico sino a raggiungere complessivamente la densità di 1 mc/mq sull'intero lotto

    La disposizione disciplina le zone interessate dalla presenza di edifici da condonare e limita la volumetria iniziale all’indice fondiario derivante dal volume da condonare, consentendo soltanto l’incremento necessario a raggiungere la densità complessiva di 1 mc/mq.

  • art. 9.2 NTA del Piano di Risanamento Urbanistico del Comune di Cagliari

    Zone Rcb, Completamento Residenziale

    La disposizione invocata dalla ricorrente non è stata ritenuta applicabile alla fattispecie, poiché il lotto è stato ricondotto dal TAR alla diversa disciplina dell’art. 9.1, lett. a).

Massime di principio

  • L’impugnazione di un preavviso di rigetto non è necessaria né, di regola, ammissibile come impugnazione di un atto definitivo quando non sia seguito da un provvedimento conclusivo lesivo.
  • Un parere preventivo edilizio, avente funzione consultiva e preparatoria rispetto alla successiva presentazione del progetto esecutivo e al rilascio del titolo abilitativo, non costituisce di per sé un atto immediatamente lesivo impugnabile autonomamente.
  • La potenzialità edificatoria di un lotto deve essere determinata tenendo conto degli atti negoziali e amministrativi con cui il proprietario abbia trasferito porzioni di superficie e la relativa volumetria, non potendo il medesimo proprietario successivamente pretendere di riacquisire unilateralmente la volumetria alienata.
  • Quando la disciplina urbanistica applicabile assume il volume da condonare come indice fondiario di riferimento non modificabile, l’incremento edificatorio è consentito soltanto fino al raggiungimento della densità massima prevista per l’intero lotto, nei limiti della volumetria effettivamente residua.
  • La consulenza tecnica o la verificazione non sono necessarie quando, sulla base degli atti negoziali, dei titoli edilizi e della disciplina urbanistica applicabile, la pretesa edificatoria risulti comunque infondata.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniDestinazioni d'uso e zone omogeneeTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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