Cassazione Penale, Ordinanza n. 05730/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 18/03/2025. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che con il primo e il secondo motivo si contestava la valutazione degli elementi di prova compiuta nei gradi di merito, chiedendo di fatto una rilettura delle emergenze dibattimentali. Con un ulteriore motivo si chiedeva la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 c.p., cioè in incauto acquisto, sostenendo in sostanza che la condotta non integrasse il reato contestato. La Corte ha ritenuto che tali censure fossero inammissibili: le prime perché miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale; la seconda perché il ricorrente non aveva allegato elementi idonei a dimostrare l'avvenuto acquisto, presupposto necessario per verificare l'astratta configurabilità del reato di incauto acquisto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda, da un lato, sull'inammissibilità delle censure dirette a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e, dall'altro, sull'assenza di elementi allegati circa l'avvenuto acquisto, ritenuto necessario per poter scrutinare la configurabilità dell'art. 712 c.p.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, c.p.p.
violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
la censura sulla valutazione degli indizi non può essere proposta come violazione di legge; è deducibile in cassazione solo come vizio di motivazione nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., quando il vizio risulti dal testo del provvedimento o da atti specificamente indicati.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen.
non è il veicolo processuale per dedurre la violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. in materia di valutazione degli indizi.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
non è utilizzabile per far valere la violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., poiché tale norma non è assistita da nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma
la violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. è deducibile solo come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, nei limiti tipici del controllo di legittimità.
art. 712 c.p.
riqualificazione ai sensi dell’art. 712 cod. pen.
per la configurabilità dell'incauto acquisto è necessaria la dimostrazione dell'acquisto; solo in presenza di tale dato può verificarsi se vi fossero circostanze oggettivamente sospette sulla legittima provenienza della cosa.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile trasformare una censura sulla valutazione della prova in una richiesta di nuova lettura del compendio dibattimentale; il controllo di legittimità non consente di sostituire l'apprezzamento del merito, salvo il vizio di motivazione nei limiti consentiti dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
- La violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. non integra di per sé un autonomo vizio di violazione di legge deducibile ex art. 606, comma 1, lett. b) o c), c.p.p., ma può essere fatta valere solo come difetto di motivazione nei casi in cui il vizio emerga dal provvedimento impugnato o dagli atti specificamente indicati.
- Ai fini dell'astratta configurabilità del reato di incauto acquisto è necessario che risulti allegato o dimostrato l'acquisto del bene; in mancanza di tale dato, non è possibile procedere alla verifica della sussistenza di circostanze tali da porre in sospetto sulla provenienza della cosa.
Come è indicizzato
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