Sentenza n. 12762/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione - del decreto dirigenziale prot. M_D AB05933 DE12026 0000422 del 29.04.2026 con cui è stato indetto il concorso pubblico per il reclutamento di un Maggiore nel ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, Maestro Direttore della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri nella parte in cui all’art.2 co.1 lett.a) prevede che non possono partecipare i concorrenti che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande abbiano superato i 40 anni di età; e per l’effetto - dell’esclusione del ricorrente alla procedura concorsuale per superamento del requisito di età reso in automatico dal Portale dei Concorsi online del Ministero della Difesa relativamente al concorso per reclutamento di un Maggiore nel ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri, Maestro Direttore della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri; PER L’ACCERTAMENTO - del diritto del ricorrente a presentare nonché a partecipare al concorso indetto con decreto dirigenziale prot. M_D AB05933 DE12026 0000422 del 29.04.2026 in quanto in possesso di tutti gli ulteriori requisiti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: clausola del bando che escludeva i candidati con più di 40 anni e automatica esclusione dal concorso per superamento del limite di età
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il decreto dirigenziale con cui era stato indetto il concorso pubblico per il reclutamento di un Maggiore nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, Maestro Direttore della Banda Musicale. La contestazione riguardava, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera a), del bando, nella parte in cui impediva la partecipazione ai concorrenti che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande avessero superato i 40 anni di età. È stata inoltre impugnata l'esclusione automatica del candidato operata dal Portale dei Concorsi online del Ministero della Difesa. Il ricorrente ha chiesto anche l'accertamento del proprio diritto a presentare la domanda e a partecipare alla procedura, assumendo di possedere tutti gli ulteriori requisiti richiesti. Dal testo non risultano esposti ulteriori specifici motivi di illegittimità della clausola o dell'esclusione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo l'instaurazione del giudizio, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare ha revocato il decreto con cui era stato bandito il concorso. Poiché il ricorso mirava a consentire la partecipazione a una procedura concorsuale ormai venuta meno, è stato ritenuto insussistente l'interesse del ricorrente a coltivare il giudizio. Il Tribunale non ha quindi esaminato nel merito la legittimità del limite di età né dell'esclusione automatica. Le spese sono state compensate, non potendosi affermare la soccombenza virtuale dell'Amministrazione, che aveva definito i requisiti di partecipazione attenendosi alla specifica previsione dell'art. 944 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 944 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
La previsione normativa è stata richiamata quale base specifica alla quale l'Amministrazione si è attenuta nel definire i requisiti di partecipazione, escludendo la possibilità di affermarne la soccombenza virtuale.
Massime di principio
- La revoca del bando di concorso intervenuta nel corso del giudizio fa venir meno l'interesse a coltivare l'impugnazione proposta per ottenere la partecipazione a quella specifica procedura, determinando l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando la procedura concorsuale impugnata è stata revocata e non residua una concreta utilità derivante dalla decisione sul merito, il giudice non è tenuto a esaminare la legittimità delle clausole del bando o dell'esclusione concernenti quella procedura.
- La soccombenza virtuale dell'Amministrazione può essere esclusa, ai fini della regolazione delle spese, quando l'atto impugnato sia stato adottato in conformità a una specifica previsione normativa e non siano ravvisabili elementi sufficienti per formulare una prognosi di soccombenza dell'Amministrazione.
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