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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20398/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda due atti impositivi relativi alla TARI per l'anno 2017, concernenti un fabbricato alberghiero con stabilimento balneare. L'ente locale aveva rideterminato la superficie tassabile da 635 mq a 1.282 mq e richiesto il pagamento di euro 12.983,00. In primo grado i ricorsi della contribuente erano stati accolti, ma in appello il giudice tributario regionale ha accolto l'appello del Comune, ritenendo che la superficie imponibile fosse stata correttamente rideterminata sulla base di planimetrie e dati già in possesso dell'ente, confermati anche da una perizia di parte; che non fosse provato l'omesso svolgimento del servizio di raccolta; e che la stagionalità dell'attività alberghiera non giustificasse la riduzione/esenzione in assenza di prova dell'oggettiva inutilizzabilità dei locali, considerata inoltre la licenza annuale. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 113, 115, 116 e 345 c.p.c., dell'art. 4 l. 241/1990 e dell'art. 70 d.lgs. 507/1993, sostenendo che la superficie imponibile non potesse essere rideterminata sulla base di atti e documenti non prodotti in giudizio; (2) omesso esame della denuncia del 24 aprile 2017 di riduzione della superficie imponibile; (3) violazione dell'art. 70 d.lgs. 507/1993 per non aver considerato che le denunce di inizio e cessazione di occupazione non sono prova dell'inidoneità dei locali a produrre rifiuti; (4) violazione degli artt. 70 d.lgs. 507/1993, 4 l. 241/1990, 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice d'appello ignorato le denunce di inizio e cessazione di occupazione come denunce di variazione non contestate; (5) illogicità manifesta per avere escluso che la chiusura stagionale dell'attività alberghiera fosse causa di esonero dal tributo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili e comunque infondati, rilevando carenze di autosufficienza per mancata trascrizione dei documenti rilevanti e, soprattutto, la confusione tra il piano della motivazione dell'atto impositivo e quello della prova nel processo. Ha affermato che la legge sullo statuto del contribuente distingue l'obbligo di allegazione o riproduzione del contenuto essenziale degli atti richiamati dall'avviso dall'indicazione dei mezzi di prova utilizzabili in giudizio; inoltre, nel caso concreto, la rideterminazione della superficie era stata basata su planimetrie e grafici provenienti dalla stessa contribuente, ulteriormente confermati dalla sua perizia di parte. Anche i motivi terzo, quarto e quinto sono stati respinti perché infondati: la Corte ha chiarito che la stagionalità o la non continuatività rilevano, ai fini della TARI, sul titolo che integra il presupposto d'imposta e non sull'articolazione dell'attività; la riduzione tariffaria per uso stagionale non opera automaticamente ma richiede una specifica previsione regolamentare comunale; l'esenzione o riduzione presuppone una condizione di oggettiva impossibilità di utilizzo dell'immobile, non la mera inattività soggettiva o la chiusura di fatto; e, in assenza di una denuncia specifica di stagionalità al Comune, la relativa allegazione è preclusa in giudizio. Pertanto il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale dedotta a sostegno della censura sulla valutazione delle prove e sulla decisione del giudice di appello.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la decisione fondata su elementi non ritualmente acquisiti; la Corte lo ritiene evocato impropriamente rispetto al tema della prova.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione probatoria; la Corte ribadisce la distinzione tra motivazione dell'atto e prova nel processo.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, senza accoglimento, in relazione all'asserito uso di documenti non prodotti.

  • art. 4 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne fa applicazione decisiva nel caso concreto.

  • art. 70 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Richiamato come norma sull'accertamento e sulle denunce relative alla tassa rifiuti; la Corte evidenzia che la rideterminazione della superficie può avvenire sulla base di dati e documenti acquisiti dall'ente e forniti dal contribuente.

  • art. 73 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Indicato come norma che disciplina la prima fase dell'accertamento TARSU/TARI, improntata al dialogo tra ente e contribuente mediante controlli documentali e rilevazioni dirette.

  • art. 66, comma 3, lett. c), d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    ridurre la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani in misura non superiore ad un terzo

    La riduzione per locali ad uso stagionale o non continuativo non opera automaticamente, ma è subordinata a una esplicita previsione del regolamento comunale.

  • art. 66, comma 5, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La stagionalità deve essere previamente denunciata al Comune; in difetto, la relativa deduzione è preclusa in giudizio.

  • art. 77, comma 1, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Richiamato insieme all'art. 66 per chiarire che stagionalità e non continuatività attengono al titolo del presupposto impositivo.

  • art. 1, comma 693, l. 27 dicembre 2013, n. 147

    Richiamato quale norma che ha ripreso il contenuto dell'art. 73 d.lgs. 507/1993 in materia di accertamento del tributo.

  • art. 1, comma 1, lett. f), d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219

    Richiamato in relazione alla modifica dell'art. 7 dello Statuto del contribuente.

  • art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212

    La Corte afferma che la norma richiede l'allegazione dell'atto richiamato nell'avviso, ma quanto alla prova nel processo richiede soltanto l'indicazione dei mezzi probatori, che potranno essere prodotti o acquisiti nel giudizio di impugnazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato quale parametro di legittimità per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per i motivi di omesso esame e di illogicità della motivazione dedotti dalla ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario occorre distinguere nettamente tra la motivazione dell'avviso di accertamento e la prova della pretesa in giudizio: la prima serve a rendere intelligibile la pretesa al contribuente, la seconda attiene ai mezzi istruttori utilizzabili nel processo.
  • La rideterminazione della superficie imponibile ai fini del tributo sui rifiuti può essere fondata anche su planimetrie, grafici e dati già trasmessi dal contribuente all'ente impositore, oltre che su ulteriori riscontri documentali acquisiti nel procedimento.
  • La riduzione tariffaria per locali ad uso stagionale o non continuativo non è automatica: richiede una previsione espressa del regolamento comunale e, comunque, una specifica denuncia della situazione al Comune quando richiesta dalla disciplina applicabile.
  • Ai fini dell'esonero o della riduzione del tributo rifiuti, la mera chiusura di fatto o l'inattività soggettiva dell'esercizio non equivalgono all'oggettiva inutilizzabilità dell'immobile, che va allegata e provata dal contribuente.
  • La nozione di stagionalità rilevante in materia TARI/TARSU attiene al titolo che integra il presupposto impositivo e non alla semplice organizzazione dell'attività economica svolta nel locale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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