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Sentenza

Sentenza n. 2628/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 1243 del 2025.

Giustizia amministrativa202601134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 1243 del 2025, nella parte recante la condanna al pagamento delle spese legali con distrazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 1243 del 2025, passata in giudicato e notificata via PEC al Ministero in forma esecutiva, limitatamente al pagamento delle spese legali distratte. Il Ministero si è costituito e ha dedotto la mancata collaborazione del ricorrente. Nel corso del giudizio il credito è stato pagato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nelle more del giudizio, è intervenuto il pagamento. Ha tuttavia liquidato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale e condannato il Ministero a corrispondere al ricorrente 300 euro, oltre accessori di legge. Ai fini della soccombenza virtuale ha rilevato che la sentenza era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all’Amministrazione in forma esecutiva e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La dedotta mancata collaborazione del ricorrente non impediva la liquidazione delle spese in presenza di tali presupposti.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Ritenuto che non resta altro al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere e liquidare le spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale, rilevando, sotto tale profilo, il passaggio in giudicato e la rituale notifica all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003;

    La condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale è giustificata quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all’Amministrazione in forma esecutiva ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni prima della proposizione dell’azione esecutiva.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento intervenuto nelle more dell’esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando il pagamento avviene dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo la soccombenza virtuale, valutando la fondatezza della pretesa al momento dell’instaurazione del giudizio.
  • Ai fini della soccombenza virtuale, assumono rilievo il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notifica all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’avvio dell’esecuzione nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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