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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25680/2023 del 04/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Nel 1997 i proprietari di un fondo agivano contro la proprietaria del fondo contiguo chiedendo la rimozione di un edificio con balcone in aggetto ritenuto lesivo della disciplina sulle vedute e il risarcimento dei danni. La convenuta resisteva e proponeva riconvenzionale per l’accertamento del confine, la restituzione di una striscia di terreno e il risarcimento dei danni, anche da infiltrazioni. In primo grado la domanda attorea veniva accolta solo in parte, con ordine di demolizione del balcone e di eliminazione del canale di scarico; la decisione era confermata in appello. In cassazione la convenuta deduceva, con un unico motivo, violazione degli artt. 99, 345 e 112 c.p.c. e degli artt. 905 e 906 c.c., sostenendo che i giudici di merito avessero confuso veduta obliqua e veduta diretta, avessero illegittimamente imposto la demolizione dell’intero balcone invece di limitarsi alla sola porzione necessaria a eliminare la veduta obliqua e avessero omesso di considerare soluzioni alternative meno invasive, come l’arretramento del parapetto o l’apposizione di pannelli idonei a impedire l’affaccio sul fondo altrui.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che la richiesta, formulata in appello dalla parte già condannata in primo grado alla demolizione del balcone, di poter adottare accorgimenti alternativi idonei a eliminare la veduta sul fondo altrui senza demolire integralmente il manufatto non integra domanda nuova vietata dall’art. 345 c.p.c., trattandosi di mera difesa diretta a contenere la soccombenza. La Corte ha valorizzato il principio di proporzionalità della tutela giurisdizionale, secondo cui il provvedimento deve essere idoneo e necessario allo scopo perseguito, ma con il minimo mezzo e la minima compressione degli interessi antagonisti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare anche la natura della veduta, alla luce della distinzione tra vedute dirette, laterali e oblique, e provvedere altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata dal ricorrente, ma non decisiva nella ratio accolta

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma sul divieto di ultrapetizione, ma esclusa la sua violazione perché la richiesta in appello era difensiva e non costituiva domanda nuova

  • art. 345 c.p.c.

    il divieto di domande nuove in appello non impedisce alla parte soccombente di chiedere, per limitare la demolizione ordinata, soluzioni alternative meno invasive idonee a eliminare la veduta illecita

  • art. 905 c.c.

    norma posta a base dell’ordine di eliminazione della veduta sul fondo altrui; la tutela può essere soddisfatta anche con accorgimenti alternativi al sacrificio integrale del manufatto

  • art. 906 c.c.

    richiamato insieme all’art. 905 c.c. nel motivo di ricorso, in tema di disciplina delle vedute

  • Cass. 23184/2020

    richiamata a sostegno del principio di proporzionalità del provvedimento di tutela giurisdizionale

  • Cass. 9640/2006

    richiamata dalla Corte territoriale; letta correttamente, ammette la proposizione in appello di richieste di accorgimenti idonei a eliminare la veduta

Massime di principio

  • In materia di vedute, la parte condannata alla demolizione di un manufatto può chiedere in appello l’adozione di accorgimenti alternativi che eliminino l’affaccio o il guardare sul fondo altrui senza imporre la demolizione integrale, perché tale richiesta ha natura difensiva e non integra domanda nuova.
  • Il divieto di domande nuove in appello non si applica alle istanze che mirano soltanto a limitare l’entità della soccombenza, purché resti ferma la tutela sostanziale dell’interesse dell’attore.
  • Il provvedimento giurisdizionale di tutela deve rispettare un criterio di proporzionalità: deve essere necessario e idoneo allo scopo, ma realizzato con il minimo mezzo e con la minima compressione degli interessi contrapposti.
  • Quando si controverte sulla violazione della disciplina delle vedute, il giudice deve distinguere tra vedute dirette, laterali e oblique e verificare in concreto la situazione dei luoghi prima di ordinare rimedi demolitori.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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