Cassazione Penale, Ordinanza n. 00245/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando la decisione di merito implicita nella declaratoria di inammissibilità. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 8 maggio 2024, che li aveva ritenuti responsabili del reato di invasione di terreni o edifici. Con il primo motivo hanno censurato la motivazione sulla responsabilità per il reato di cui all'art. 633 c.p., sostenendo in sostanza che la corte di merito avrebbe erroneamente valorizzato i dati relativi ai contatti tra Comune e proprietari dell'immobile, alla nota inviata dal Comune alla Questura e alla non configurabilità dello stato di abbandono dell'edificio. Con il secondo motivo hanno lamentato il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p., richiamando il disagio abitativo delle famiglie presenti nello stabile e sostenendo che l'occupazione fosse giustificata. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era inammissibile perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e prive di specifica critica alla decisione impugnata; il secondo era manifestamente infondato perché la difesa non aveva allegato, in modo concreto e specifico, la assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo, presupposti richiesti per l'operatività della scriminante.
Norme richiamate
art. 633 c.p.
Il reato di invasione di terreni o edifici è stato ritenuto configurabile sulla base della mancata autorizzazione all'occupazione e dell'assenza di un accordo valido con i proprietari; il ricorso sul punto è stato reputato meramente reiterativo e non specifico.
art. 54 c.p.
La scriminante dello stato di necessità è applicabile anche all'illecita occupazione di immobile solo se, per l'intero tempo dell'occupazione, sussistano assoluta necessità della condotta e inevitabilità del pericolo; nel caso concreto tali presupposti non erano stati specificamente allegati.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile la mera riproposizione delle doglianze già respinte in appello: il motivo deve contenere una critica specifica e argomentata della motivazione impugnata.
- La deduzione dello stato di necessità come scriminante dell'occupazione abusiva di un immobile richiede l'allegazione concreta, per tutto il tempo della condotta, di un pericolo grave e attuale per la persona, nonché della inevitabilità della scelta commessa.
- Un generico richiamo a situazioni di disagio abitativo non basta a integrare la scriminante se non è dimostrata la riferibilità specifica del pericolo ai singoli imputati e la mancanza di alternative lecite.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.
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