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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29114/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che aveva dichiarato inammissibile per tardività il suo appello avverso la sentenza di primo grado. A sostegno del ricorso si è dedotta: 1) la mancata notifica dell'avviso di udienza camerale d'appello e dell'ordine di traduzione sia ai difensori che all'imputato (detenuto a Rebibbia), con conseguente celebrazione 'cartolare' senza possibilità di partecipazione o deposito di conclusioni; 2) l'erronea dichiarazione di tardività dell'appello, atteso che l'atto sarebbe stato depositato il 17 giugno 2014 presso l'ufficio impugnazioni 'fuori sede' del Tribunale di Cosenza (n. 322/14) e dunque entro il termine di scadenza del 24 giugno 2014, come attestato dalla cancelleria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha accertato la tempestività del deposito dell'appello (17 giugno 2014) e l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità pronunciata dalla Corte territoriale. Ha inoltre rilevato l'omessa notifica dell'avviso di udienza camerale ai difensori e all'imputato detenuto. Tuttavia, verificata la decorrenza della prescrizione (dies a quo 23/05/2011; estinzione del reato per prescrizione il 23/11/2018) e considerato che l'aumento per recidiva contestato non era stato applicato nei suoi effetti sanzionatori dal primo giudice, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 601 c.p.p.

    Riferimento alla normativa sulle notifiche in materia di impugnazioni e sulle forme di comunicazione: la Corte ha ritenuto che l'omessa notifica dell'avviso di udienza costituisce vizio rilevante.

  • art. 179 c.p.p.

    Norma sulle notifiche e comunicazioni alle parti: la Corte ha valutato l'irregolarità della comunicazione agli indirizzi PEC non idonei e la conseguente privazione del diritto di partecipare all'udienza.

  • art. 582 c.p.p.

    comma 2 (nella formulazione allora vigente)

    Riguarda il deposito dell'appello 'fuori sede' presso uffici competenti: la Corte ha preso atto che l'appello è stato regolarmente depositato presso l'ufficio impugnazioni del Tribunale di Cosenza.

  • art. 585 c.p.p.

    Termine per proporre impugnazione: la Corte ha verificato che il deposito del 17 giugno 2014 è anteriore al termine di scadenza (24 giugno 2014) previsto dall'articolo.

  • art. 99 c.p.

    Prevede l'aumento per recidiva; la Corte ha rilevato che l'aumento era stato contestato ma non aveva effetti sanzionatori applicati dal primo giudice, per cui non incidette sulla decorrenza della prescrizione.

  • art. 161 c.p.

    Regola l'aumento della pena ai fini del calcolo della prescrizione: la Corte ha calcolato il termine prescrizionale con l'aumento previsto (1/4) arrivando all'estinzione del reato il 23/11/2018.

  • Giurisprudenza

    Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 (Schettino)

    Citata per principio secondo cui la mancata applicazione degli effetti sanzionatori di un'aggravante esclude la rilevanza di quest'ultima ai fini della prescrizione; la Corte ha richiamato tale orientamento per escludere l'incidenza della recidiva sulla prescrizione.

Massime di principio

  • La tempestività di un atto di impugnazione va valutata anche sulla base delle attestazioni rilasciate dagli uffici di cancelleria (anche 'fuori sede'); se esiste documentazione ufficiale che prova il deposito entro termine, la declaratoria di inammissibilità per tardività può essere annullata.
  • L'omessa notifica dell'avviso di udienza camerale al difensore e/o all'imputato detenuto è un vizio rilevante che può rendere nullo l'atto decisorio o la celebrazione 'cartolare' dell'udienza.
  • Errori di trasmissione tra cancellerie o invii a PEC non corretti possono non essere imputabili al difensore e non devono pregiudicare i diritti processuali dell'imputato se esistono attestazioni ufficiali del deposito.
  • Quando la Corte di cassazione accerta la fondatezza di vizi procedurali ma contemporaneamente riscontra che il reato si è estinto per prescrizione antecedente alla decisione impugnata, essa può annullare senza rinvio la sentenza per estinzione del reato.
  • Nella valutazione della prescrizione è necessario calcolare correttamente il dies a quo e tener conto solo degli aumenti di pena effettivamente applicati; aggravanti non concretamente operate non incidono sul computo della prescrizione.
  • Per i detenuti, le comunicazioni via PEC devono essere indirizzate agli indirizzi ufficiali dell'istituto competenti per la ricezione degli atti; la mancata consegna o l'errata destinazione può costituire motivo di nullità o vizio procedurale.

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