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Circolare

Circolare n. 13 del 15/03/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione dell’art. 1, commi 38-42, della legge n. 296/2006, che dal 1° marzo 2007 impone alle strutture sanitarie private di riscuotere in modo accentrato i compensi delle prestazioni mediche e paramediche rese da professionisti che operano nella struttura. La misura serve a garantire tracciabilità e trasparenza dei pagamenti, senza modificare il trattamento fiscale del professionista ai fini redditi e IVA. La circolare definisce soggetti e prestazioni interessati, disciplina le modalità di incasso e quietanza, l’obbligo di registrazione e quello di comunicazione telematica, e indica le sanzioni per le violazioni.

Riscossione accentrata dei compensi per attività mediche e paramediche nelle strutture sanitarie private

Riscossione accentrata dei compensi per attività mediche e paramediche nelle strutture sanitarie private

La circolare fornisce i chiarimenti applicativi dell’art. 1, commi da 38 a 42, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha introdotto, con decorrenza 1° marzo 2007, l’obbligo per le strutture sanitarie private di riscuotere in modo accentrato i compensi dovuti ai professionisti che svolgono attività mediche e paramediche nei loro spazi. La disciplina è finalizzata a migliorare tracciabilità e trasparenza dei pagamenti, senza incidere sul trattamento fiscale dei compensi in capo ai professionisti né sui loro ordinari obblighi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA.

Soggetti interessati

L’obbligo riguarda le strutture sanitarie private che ospitano i professionisti, mettono a disposizione locali o li concedono in affitto per l’esercizio dell’attività. La circolare chiarisce che per strutture sanitarie private devono intendersi società, istituti, associazioni, centri medici e diagnostici e, più in generale, ogni ente o soggetto privato, comunque organizzato, operante nel settore dei servizi sanitari e veterinari.

Ambito oggettivo di applicazione

La riscossione accentrata concerne i compensi relativi a prestazioni di lavoro autonomo mediche e paramediche, cioè quelle rese da esercenti arti e professioni che producono reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. n. 917/1986. La norma si applica alle prestazioni sanitarie rese dal professionista in esecuzione di un rapporto diretto con il paziente.

Sono invece escluse:

  • le prestazioni rese direttamente al paziente dalla struttura sanitaria privata, quando la struttura è parte del rapporto contrattuale e organizza il servizio sanitario;
  • le prestazioni svolte in regime di intramoenia, poiché in tale ipotesi il medico opera nel quadro di un rapporto assimilato al lavoro dipendente e la prestazione è formalmente resa dall’ente datore di lavoro.

La circolare ricorda inoltre che per attività medica e paramedica deve intendersi quella di diagnosi, cura e riabilitazione svolta nell’ambito delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie o individuate con decreto del Ministro della salute.

Modalità della riscossione accentrata

La struttura sanitaria agisce come tramite tra paziente e professionista e riscuote il corrispettivo in nome e per conto di quest’ultimo. Il professionista resta titolare del rapporto economico e deve emettere fattura nei confronti del paziente ai sensi degli articoli 6 e 21 del d.P.R. n. 633/1972.

Il pagamento del compenso deve essere eseguito presso la struttura, che può incassare:

  • denaro contante;
  • assegni o altri mezzi di pagamento;
  • carte di credito e bancomat, con rilascio o ritiro dei documenti comprovanti il pagamento.

Le somme riscosse in contanti o i documenti relativi ai pagamenti diversi dal contante devono essere successivamente riversati o consegnati al professionista. La circolare ammette, previo consenso del professionista, anche una gestione tramite carte di credito o bancomat appoggiati sul conto bancario della struttura, con successivo accredito al conto del professionista.

Quietanza e imposta di bollo

Al momento del pagamento la struttura sanitaria deve rilasciare al paziente una quietanza attestante l’avvenuto pagamento del compenso incassato o gestito per conto del professionista, garantendo la riservatezza dei dati trattati. La quietanza può essere resa mediante annotazione in calce alla fattura emessa dal professionista, con indicazione delle modalità di pagamento e, per i mezzi diversi dal contante, degli estremi identificativi del pagamento.

Per le quietanze di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo di 1,81 euro, ai sensi dell’art. 13 della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972. La circolare precisa che il tributo è dovuto dal professionista in nome e per conto del quale il compenso viene riscosso.

Limiti all’uso del contante

L’obbligo di riscossione accentrata non incide sulla disciplina generale dei limiti al pagamento in contanti richiamata dall’art. 35, commi 12 e 12-bis, del d.l. n. 223/2006. Pertanto, anche la struttura sanitaria può riscuotere in contanti solo entro i limiti vigenti indicati dalla circolare:

  • non oltre 1.000 euro fino al 30 giugno 2008;
  • non oltre 500 euro fino al 30 giugno 2009;
  • non oltre 100 euro dal 1° luglio 2009.

Obbligo di registrazione

Le strutture sanitarie private devono registrare il compenso incassato o gestito nelle scritture contabili obbligatorie oppure in un apposito registro istituito ai sensi dell’art. 1, comma 38, della legge n. 296/2006. La registrazione può avvenire tramite annotazione separata nelle scritture tenute per l’attività della struttura oppure in un registro dedicato.

Per ciascuna operazione devono essere indicati distintamente:

  • la data del pagamento e gli estremi della fattura emessa dal professionista;
  • le generalità e il codice fiscale del professionista destinatario del compenso;
  • l’ammontare del corrispettivo riscosso;
  • la modalità di pagamento, distinguendo tra contante e strumenti alternativi, con gli estremi del documento emesso o ricevuto.

La circolare evidenzia che tale adempimento non sostituisce quello del professionista, il quale resta obbligato a registrare il compenso nelle proprie scritture contabili, poiché l’art. 1, comma 42, della legge finanziaria 2007 mantiene fermi tutti gli obblighi formali e sostanziali in capo ai singoli prestatori di lavoro autonomo.

Comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate

Le strutture sanitarie private devono inoltre comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente. La comunicazione dovrà essere effettuata secondo modalità e termini stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia previsto dall’art. 1, comma 40, della legge n. 296/2006.

Fino all’adozione di tale provvedimento, la struttura sanitaria non è ancora tenuta alla trasmissione telematica, ma deve comunque rispettare sin dal 1° marzo 2007 gli altri obblighi previsti dalla nuova disciplina, che hanno efficacia immediata.

Sanzioni

La circolare distingue le sanzioni applicabili alle strutture sanitarie private da quelle eventualmente applicabili ai professionisti per omessa fatturazione o omessa registrazione.

Per la violazione degli obblighi di incassare il compenso in nome e per conto del professionista e di registrarlo nelle scritture o nell’apposito registro, la struttura è soggetta alla sanzione amministrativa da 1.033 euro a 7.747 euro prevista dall’art. 9 del d.lgs. n. 471/1997, relativo alle violazioni degli obblighi contabili.

Per l’omessa trasmissione telematica, oppure per la comunicazione di dati incompleti o non veritieri, si applica invece la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.066 euro prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 471/1997 per la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge tributaria.

Punti principali

Decorrenza e finalità della norma

Dal 1° marzo 2007 le strutture sanitarie private devono riscuotere in nome e per conto del professionista i compensi relativi ad attività mediche e paramediche. La disciplina è finalizzata a favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti e non altera gli obblighi fiscali dei professionisti in materia di imposte sui redditi e IVA.

Soggetti tenuti all’adempimento

L’obbligo grava sulle strutture sanitarie private che ospitano, mettono a disposizione o concedono in affitto locali ai professionisti per l’esercizio dell’attività. Sono incluse società, istituti, associazioni, centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato operante nei servizi sanitari e veterinari.

Ambito oggettivo di applicazione

La riscossione accentrata riguarda i compensi per prestazioni sanitarie rese dal professionista in esecuzione di un rapporto diretto con il paziente, purché si tratti di attività di lavoro autonomo medica o paramedica ai sensi dell’art. 53 TUIR e delle professioni/arti sanitarie soggette a vigilanza ex art. 99 T.U. leggi sanitarie o individuate dal Ministro della salute. Sono escluse le prestazioni rese dalla struttura al paziente come parte del rapporto contrattuale con quest’ultimo e le prestazioni in regime di intramoenia.

Modalità di riscossione e quietanza

Il professionista deve emettere fattura al paziente, mentre il pagamento va effettuato alla struttura sanitaria che agisce in nome e per conto del professionista. La struttura può incassare contanti o gestire pagamenti alternativi (assegni, bonifici, carte, bancomat), curando il rilascio o il ritiro dei relativi documenti e riversando o consegnando al professionista quanto incassato. È ammessa, previo consenso del professionista, la riscossione tramite carte di credito e bancomat appoggiati sul conto della struttura, con successivo accredito al professionista. La quietanza va rilasciata al paziente mediante annotazione in calce alla fattura e, per importi superiori a 77,47 euro, è dovuta l’imposta di bollo di 1,81 euro a carico del professionista.

Limiti al contante

La riscossione in contanti da parte della struttura non deroga ai limiti generali all’uso del contante. Pertanto sono richiamati i limiti di 1.000 euro fino al 30 giugno 2008, 500 euro fino al 30 giugno 2009 e 100 euro dal 1° luglio 2009.

Obbligo di registrazione

La struttura sanitaria deve annotare il compenso incassato o gestito nelle scritture contabili obbligatorie oppure in un apposito registro. Per ciascuna operazione devono essere indicati data del pagamento, estremi della fattura, generalità e codice fiscale del professionista, importo riscosso e modalità di pagamento con estremi del mezzo utilizzato. Resta fermo l’obbligo del professionista di registrare il compenso nelle proprie scritture contabili.

Comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate

Le strutture sanitarie private devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente secondo modalità e termini che saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia. Fino all’adozione di tale provvedimento, la comunicazione non è ancora dovuta, ma restano immediatamente operativi gli altri obblighi introdotti dalla legge.

Sanzioni

Per la violazione degli obblighi di riscossione accentrata e di registrazione si applica la sanzione amministrativa da 1.033 a 7.747 euro prevista dall’art. 9 del d.lgs. n. 471/1997. Per omessa, incompleta o non veritiera comunicazione telematica si applica la sanzione da 258 a 2.066 euro prevista dall’art. 11, comma 1, lett. a), del medesimo decreto.

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