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Circolare

Circolare n. 16 del 21/03/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il regime agevolativo introdotto dalla legge finanziaria 2007 per fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda effettuati nel biennio 2007-2008. Il beneficio consiste nel riconoscimento fiscale gratuito, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro, dei maggiori valori emersi da disavanzo da concambio o da conferimento, con deducibilità dei relativi ammortamenti e rilevanza ai fini delle plus/minusvalenze. Sono indicati con precisione i soggetti ammessi, i requisiti di indipendenza e operatività biennale, l’obbligo di interpello preventivo e le cause di decadenza in caso di ulteriori operazioni straordinarie o cessione dei beni nei primi quattro anni.

Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale

Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale

La circolare n. 16/E del 21 marzo 2007 illustra la disciplina agevolativa introdotta dalla legge finanziaria 2007 per favorire operazioni di aggregazione tra imprese indipendenti. Il regime deroga temporaneamente alla neutralità fiscale ordinaria di fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda, consentendo il riconoscimento fiscale di determinati maggiori valori iscritti in bilancio nel biennio 2007-2008.

Premessa e rapporto con il regime ordinario

La disciplina agevolativa interviene sui principi di neutralità previsti dal TUIR per fusioni, scissioni e conferimenti di azienda. In via ordinaria, infatti, i beni trasferiti conservano i valori fiscali originari e i maggiori valori contabili iscritti in bilancio non producono effetti fiscali. La legge finanziaria 2007 introduce invece una deroga finalizzata a sostenere la crescita dimensionale delle imprese italiane e le concentrazioni fra soggetti realmente indipendenti.

Soggetti ammessi all’agevolazione

Il beneficio è riservato al soggetto risultante dall’operazione di fusione o scissione, oppure al soggetto conferitario, purché rientri tra quelli indicati dall’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR. Rientrano quindi le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici residenti in Italia.

La circolare chiarisce che il requisito soggettivo riguarda il soggetto “finale” dell’operazione. Possono partecipare all’operazione anche soggetti non residenti, società di persone, enti commerciali o imprese individuali, ma il soggetto che riceve gli effetti dell’aggregazione deve essere uno di quelli espressamente richiesti dalla norma agevolativa. Sono quindi esclusi, ad esempio, i conferimenti in cui il conferitario sia un ente commerciale residente.

Operazioni agevolate e momento rilevante

L’agevolazione riguarda fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda neutrali effettuati nel biennio 2007-2008. Ai fini dell’applicazione della norma, conta il momento in cui l’operazione si perfeziona:

  • per le fusioni, la data di efficacia giuridica, coincidente con l’ultima iscrizione dell’atto di fusione nel Registro delle imprese, salvo eventuale postdatazione;
  • per le scissioni, la data di efficacia giuridica, coincidente con l’ultima iscrizione dell’atto di scissione, salvo postdatazione nei casi consentiti;
  • per i conferimenti, la data di iscrizione della delibera di aumento di capitale sociale.

La circolare sottolinea che non è sufficiente la mera creazione di un soggetto di dimensioni maggiori: l’operazione deve realizzare una vera aggregazione di almeno due aziende preesistenti.

Natura del beneficio per fusioni e scissioni

Per fusioni e scissioni, il beneficio consiste nel riconoscimento fiscale, entro il tetto complessivo di 5 milioni di euro, del valore dell’avviamento e dei beni strumentali materiali e immateriali cui sia imputato il disavanzo da concambio. Il riconoscimento deve avvenire secondo corretti principi contabili e sulla base dei dati risultanti dalla relazione degli amministratori o degli esperti, nonché dell’eventuale perizia di stima.

Sono escluse dal beneficio:

  • la parte di disavanzo imputata al magazzino o alle partecipazioni;
  • il disavanzo eventualmente imputato ai beni della società incorporante o beneficiaria;
  • il disavanzo da annullamento, che non è agevolabile.

È invece ammesso imputare il disavanzo anche a beni strumentali già completamente ammortizzati o mai iscritti in bilancio, come nel caso di marchi generati internamente. Il riconoscimento è gratuito e non richiede imposta sostitutiva.

Natura del beneficio per i conferimenti

Per i conferimenti d’azienda, la deroga alla neutralità dell’articolo 176 del TUIR comporta il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti dal conferitario, con riferimento ai beni strumentali materiali e immateriali e all’avviamento, sempre entro il limite di 5 milioni di euro.

Il conferitario ottiene quindi la deducibilità dei maggiori ammortamenti e il riconoscimento dei maggiori valori anche ai fini della determinazione di future plusvalenze o minusvalenze. Il conferente, invece, resta fermo al valore fiscale dell’azienda conferita ai fini della partecipazione ricevuta.

Presupposti di accesso: operatività, indipendenza e assenza di rapporti partecipativi

Il comma 244 subordina il beneficio a quattro condizioni cumulative:

  • le imprese partecipanti devono essere operative da almeno due anni;
  • non devono far parte dello stesso gruppo societario;
  • non devono essere legate da rapporti di partecipazione;
  • non devono essere controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359 c.c.

La nozione di operatività è letta in senso sostanziale: non basta la formale costituzione da almeno due anni, ma occorre lo svolgimento di una effettiva attività commerciale nel biennio. Sono escluse quindi le imprese di nuova costituzione e quelle che, pur costituite da tempo, non abbiano esercitato attività d’impresa reale.

La circolare precisa inoltre che il conferimento d’azienda o la scissione a favore di una società neocostituita non integrano, di regola, una vera aggregazione aziendale. Viceversa, l’agevolazione può spettare se più imprese indipendenti e operative trasferiscono aziende in favore di una nuova società, realizzando un effettivo concentramento di attività preesistenti.

Sul piano dell’indipendenza, sono considerate appartenenti allo stesso gruppo le società controllanti e controllate ai sensi dell’articolo 2359 c.c., anche quando il controllo sia di natura contrattuale. È inoltre escluso il beneficio in presenza di qualsiasi rapporto di partecipazione tra i soggetti coinvolti. La disciplina mira a favorire aggregazioni tra imprese economicamente autonome e non semplici riorganizzazioni interne ai gruppi.

Requisiti da mantenere nei due anni precedenti

L’agevolazione è riconosciuta solo se le imprese si trovano o si sono trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione, nelle condizioni richieste dalla norma. La circolare interpreta la congiunzione “o” in senso aggiuntivo: non basta il possesso dei requisiti al momento dell’operazione, ma occorre che essi siano stati mantenuti senza soluzione di continuità anche nel biennio precedente.

Questa previsione è finalizzata a contrastare operazioni costruite artificiosamente per accedere al beneficio.

Interpello preventivo obbligatorio

Per avvalersi dell’agevolazione è necessario presentare un interpello preventivo all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212/2000. L’interpello costituisce un vero e proprio onere per il contribuente, che deve dimostrare in anticipo il possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina.

La circolare afferma che l’istanza è tempestiva se presentata in tempo utile per ottenere la risposta dell’Agenzia prima della scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi. In assenza di interpello, la società non può fruire del beneficio; inoltre, un eventuale ricorso contro l’accertamento che disconosce l’agevolazione è dichiarato inammissibile.

Modalità e contenuto dell’interpello

L’istanza deve essere presentata secondo le regole del D.M. n. 209/2001, al Direttore regionale competente in base al domicilio fiscale del contribuente, oppure direttamente alla Direzione centrale normativa e contenzioso nei casi previsti.

Deve essere unica per l’operazione e presentata:

  • dal soggetto risultante dall’operazione o dal conferitario;
  • oppure, se il soggetto non è ancora costituito, congiuntamente dai soggetti le cui aziende sono oggetto di fusione, scissione o conferimento.

L’istanza deve indicare, a pena di inammissibilità:

  • dati identificativi del contribuente e del legale rappresentante;
  • descrizione dettagliata dell’operazione e delle sue finalità economiche;
  • evidenza dei requisiti richiesti per l’agevolazione;
  • eventuale domiciliatario;
  • sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

Deve inoltre contenere una compiuta descrizione dell’operazione e la documentazione utile alla corretta qualificazione della fattispecie. L’Agenzia deve rispondere entro 120 giorni; in caso di richiesta di integrazioni, il termine si interrompe e ricomincia dalla ricezione della documentazione integrativa.

Decadenza dall’agevolazione e interpello disapplicativo

La società risultante dall’aggregazione decade dal beneficio se, nei primi quattro periodi d’imposta dalla realizzazione dell’operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie oppure cede i beni iscritti o rivalutati grazie all’agevolazione. Il periodo di quattro anni include anche l’esercizio in cui l’operazione è effettuata.

La decadenza può essere evitata presentando un interpello disapplicativo ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del DPR n. 600/1973, quando l’ulteriore operazione straordinaria o la cessione del bene rispondano a un motivato disegno economico e non a finalità elusive. La circolare precisa che la decadenza può essere determinata anche da operazioni speculari compiute dai soci, non soltanto dalla società beneficiaria.

Effetti della decadenza

In caso di decadenza, la società deve liquidare e versare, nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui la decadenza si verifica, l’IRES e l’IRAP dovute sul maggior reddito ricalcolato senza tener conto dei maggiori valori precedentemente riconosciuti.

A tal fine, occorre effettuare una rettifica in aumento:

  • del reddito imponibile ai fini IRES;
  • del valore della produzione netta ai fini IRAP.

La rettifica serve a recuperare le maggiori componenti negative dedotte o le minori componenti positive tassate negli esercizi precedenti. Sulle maggiori imposte così determinate non sono dovuti sanzioni né interessi.

Esempi applicativi richiamati nell’allegato tecnico

L’allegato tecnico mostra, con esempi grafici, come alcune sequenze di operazioni possano escludere il beneficio. In particolare:

  • l’acquisto da parte di una società dell’intero pacchetto azionario di un’altra e la successiva fusione possono far emergere un disavanzo da annullamento non agevolabile e, comunque, violare il requisito di indipendenza;
  • l’acquisto delle partecipazioni da parte del socio e la successiva fusione possono escludere l’agevolazione perché le società risultano controllate dallo stesso soggetto;
  • una fusione tra società inizialmente indipendenti seguita dalla cessione delle partecipazioni da un socio all’altro può apparire conforme solo formalmente, ma è indicata come esempio di possibile aggiramento della norma decadenziale.

L’allegato conferma quindi la finalità antielusiva della disciplina e la volontà di impedire il trasferimento del beneficio in assenza di una reale aggregazione aziendale.

Punti principali

Premessa e finalità dell’agevolazione

La legge finanziaria 2007 deroga temporaneamente al principio di neutralità fiscale delle operazioni straordinarie per favorire la crescita dimensionale delle imprese italiane. L’agevolazione riguarda il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio nelle fusioni e scissioni e del maggior valore iscritto nei conferimenti d’azienda ex articolo 176 TUIR, limitatamente alle operazioni effettuate nel biennio 2007-2008.

Soggetti ammessi

Possono beneficiare dell’agevolazione solo i soggetti risultanti da fusione, scissione o conferimento che siano società di capitali residenti ex articolo 73, comma 1, lettera a), TUIR (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici). Sono ammessi anche soggetti non residenti o soggetti non agevolabili tra i partecipanti originari, purché il soggetto finale rientri tra quelli indicati. Sono escluse, ad esempio, le conferenze in cui il conferitario sia un ente commerciale residente ex lettera b).

Operazioni agevolate e momento di effettuazione

L’agevolazione riguarda fusioni, scissioni e conferimenti neutrali di azienda realizzati nel biennio 2007-2008. Per fusioni e scissioni conta la data di efficacia giuridica dell’operazione, coincidente con l’ultima iscrizione nel Registro delle imprese, salvo postdatazione. Per i conferimenti rileva la data di iscrizione della delibera di aumento del capitale sociale. È necessario che l’operazione realizzi una effettiva aggregazione di almeno due aziende preesistenti.

Natura e limiti del beneficio

Per fusioni e scissioni è riconosciuto fiscalmente, entro 5 milioni di euro complessivi, il valore dell’avviamento e dei beni strumentali materiali e immateriali cui sia imputato il disavanzo da concambio secondo corretti principi contabili. Restano esclusi il disavanzo da annullamento, le merci di magazzino, le partecipazioni e i beni della incorporante/beneficiaria. Il beneficio è gratuito, senza imposta sostitutiva, e produce deducibilità dei maggiori ammortamenti e rilevanza di plus/minusvalenze. Per i conferimenti, il conferitario ottiene il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti, sempre entro 5 milioni di euro, con effetti analoghi sugli ammortamenti e sulle future cessioni.

Presupposti soggettivi e oggettivi

Il comma 244 richiede che le imprese partecipanti siano operative da almeno due anni, non appartenenti al medesimo gruppo, non legate da rapporti di partecipazione e non controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. La circolare interpreta l’operatività in senso sostanziale, richiedendo una effettiva attività commerciale nel biennio e non la sola esistenza formale. Sono quindi escluse le imprese costituite da meno di due anni o non effettivamente operative.

Requisito di permanenza per i due anni precedenti

Il beneficio spetta solo se le imprese si trovano o si sono trovate ininterrottamente nelle condizioni richieste nei due anni precedenti l’operazione. La norma mira a impedire costruzioni strumentali finalizzate ad accedere all’agevolazione e impone che i requisiti sussistano non solo al momento dell’operazione ma anche per l’intero biennio precedente.

Interpello preventivo obbligatorio

Per usufruire dell’agevolazione è necessario presentare un interpello preventivo ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212/2000. L’istanza deve essere presentata in tempo utile per ottenere risposta prima della scadenza della dichiarazione dei redditi. L’omessa presentazione rende inammissibile la fruizione del beneficio e l’eventuale ricorso contro l’accertamento che lo disconosca.

Contenuto e modalità dell’interpello

L’istanza va presentata al Direttore regionale competente, o alla Direzione centrale nei casi previsti dal D.M. n. 209/2001. Deve essere unica per l’operazione e presentata dal soggetto risultante o, se non ancora costituito, congiuntamente dai soggetti coinvolti. Deve contenere dati identificativi, descrizione dettagliata dell’operazione, finalità economiche, evidenza dei requisiti, eventuale domiciliatario e sottoscrizione, oltre agli atti e documenti utili. La risposta dell’Agenzia deve arrivare entro 120 giorni, prorogabili in caso di richiesta di integrazione istruttoria.

Decadenza dall’agevolazione

La società risultante dall’aggregazione decade dal beneficio se, nei primi quattro periodi d’imposta dall’operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie o cede i beni iscritti o rivalutati, salvo presentazione e accoglimento di interpello disapplicativo ex articolo 37-bis, comma 8, DPR n. 600/1973. La circolare evidenzia che la decadenza può derivare anche da operazioni speculari effettuate dai soci, non solo dalla società.

Effetti della decadenza

In caso di decadenza, nella dichiarazione del periodo in cui essa si verifica devono essere liquidate e versate IRES e IRAP dovute sul maggior reddito ricalcolato senza i maggiori valori riconosciuti. Occorre rettificare in aumento il reddito imponibile e il valore della produzione netta per recuperare le deduzioni effettuate o le minori componenti positive tassate negli esercizi precedenti. Sulle maggiori imposte non sono dovute sanzioni né interessi.

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