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Circolare

Circolare n. 14 del 15/03/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti operativi sulla trattazione delle istanze di disapplicazione della disciplina sulle società non operative, alla luce delle modifiche normative intervenute nel 2006 e nella finanziaria 2007. Vengono disciplinate modalità di presentazione, requisiti di ammissibilità e procedibilità, termini, competenze tra uffici locali e direzioni regionali, comunicazione dei provvedimenti e casistiche di errata qualificazione dell’istanza. Sono inoltre indicazioni organizzative su inserimento a procedura, consuntivazione delle risorse e istituzione di gruppi di lavoro regionali.

Istruzioni sulla gestione delle istanze di disapplicazione per le società non operative

Gestione delle istanze di disapplicazione per le società non operative

La circolare fornisce ulteriori istruzioni operative sulla trattazione delle istanze di disapplicazione della disciplina delle società non operative, intervenendo dopo i primi chiarimenti già resi con la circolare n. 5/E del 2 febbraio 2007. Il documento tiene conto delle modifiche normative introdotte nel 2006 e nella legge finanziaria 2007, e mira a uniformare l’attività degli uffici locali e delle direzioni regionali nella gestione degli interpelli preventivi.

Quadro normativo e finalità della disciplina

La disciplina delle società non operative, contenuta nell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha la finalità di contrastare l’utilizzo improprio delle forme societarie per eludere le obbligazioni tributarie. Le modifiche apportate dall’articolo 35, commi 15 e 16, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché dall’articolo 1, commi 109 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, hanno reso più efficace il regime, prevedendo come unica modalità per ottenere la disapplicazione la presentazione preventiva dell’interpello disapplicativo ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Modalità di presentazione dell’istanza

Le istanze devono essere indirizzate al Direttore regionale competente per territorio e spedite all’Ufficio locale competente in base al domicilio fiscale del contribuente, tramite servizio postale con plico raccomandato e avviso di ricevimento. La circolare ritiene ammissibile anche la consegna a mano presso l’Ufficio locale, pur in assenza di una previsione espressa nel decreto ministeriale 19 giugno 1998, n. 259.

L’Ufficio locale deve trasmettere l’istanza, con il proprio parere, alla Direzione regionale entro 30 giorni dalla ricezione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.M. n. 259 del 1998.

Contenuto dell’istanza e cause di inammissibilità

L’istanza deve descrivere in modo compiuto la fattispecie concreta ed evidenziare le situazioni oggettive che hanno impedito il superamento del test di operatività di cui all’articolo 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, nonché il conseguimento del reddito minimo presunto determinato ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. Il contribuente deve inoltre fornire tutti gli elementi utili alla corretta individuazione e qualificazione della propria posizione fiscale.

L’istanza è dichiarata inammissibile, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del D.M. n. 259 del 1998, se manca uno dei seguenti elementi:

  • dati identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante;
  • indicazione dell’eventuale domiciliatario per le comunicazioni;
  • sottoscrizione del contribuente o del legale rappresentante.

In caso di mancanza della sottoscrizione, l’Ufficio locale o la Direzione regionale invita il legale rappresentante a regolarizzare l’istanza; in tale ipotesi il termine di 90 giorni per il provvedimento decorre dalla data della regolarizzazione. L’istanza inammissibile è considerata come non presentata.

Preventività dell’istanza e termini di presentazione

Poiché la norma da disapplicare trova applicazione nella dichiarazione dei redditi, il requisito della preventività si considera rispettato quando l’istanza è presentata in tempo utile per ottenere risposta prima della scadenza della dichiarazione stessa. Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, il termine di presentazione della dichiarazione scade il 31 luglio e, dato che il Direttore regionale deve rispondere entro 90 giorni, le istanze dovrebbero essere presentate non oltre la metà di maggio.

Istruttoria, integrazioni e improcedibilità

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.M. n. 259 del 1998, l’istanza deve contenere la descrizione completa della fattispecie; in mancanza di tale contenuto minimo, è improcedibile. Gli uffici possono però richiedere integrazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del medesimo decreto, quando ciò sia necessario per un esame compiuto della domanda.

La richiesta di elementi integrativi sospende il termine per l’emanazione del provvedimento e può essere formulata una sola volta, in coerenza con i principi di non aggravamento e di celerità del procedimento amministrativo. Se il contribuente non integra l’istanza, o la integra solo parzialmente, la Direzione regionale dichiara l’improcedibilità; anche in questo caso l’istanza si considera come non presentata.

Provvedimento del Direttore regionale e motivazione

Il Direttore regionale deve emanare il provvedimento di accoglimento o rigetto entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza all’Ufficio locale, salvo sospensione per la richiesta di integrazioni. Pur non essendo qualificato come termine perentorio, esso deve essere rispettato per consentire al contribuente di ricevere risposta in tempo utile per la dichiarazione dei redditi.

Il provvedimento deve indicare il quesito proposto, la soluzione prospettata dal contribuente e la decisione motivata del Direttore regionale, senza riportare il parere dell’Ufficio locale, che ha rilevanza interna.

Effetti dell’accoglimento e controlli successivi

Il provvedimento di accoglimento è adottato nel presupposto che i dati e gli elementi forniti siano completi, veritieri e corrispondenti alla specifica realtà dell’impresa sociale, oltre che a quanto effettivamente posto in essere e dichiarato. La circolare precisa che gli effetti dell’accoglimento sono condizionati alla corrispondenza tra quanto rappresentato e la realtà effettiva; se tale condizione viene meno, il provvedimento diventa inefficace ex tunc.

Resta ferma la possibilità per l’Amministrazione di verificare successivamente la veridicità e completezza dei dati, anche mediante appositi piani di controllo.

Comunicazione del provvedimento e rapporti con il domicilio fiscale

Il provvedimento del Direttore regionale deve essere comunicato al contribuente con plico raccomandato entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, in conformità all’articolo 1, comma 5, del D.M. n. 259 del 1998.

Se, dopo la presentazione dell’istanza, la società trasferisce il domicilio fiscale in un’altra regione, la competenza a decidere resta ferma presso il Direttore regionale originariamente adito. È tuttavia opportuno comunicare il provvedimento anche alla Direzione regionale e all’Ufficio locale competenti per il nuovo domicilio fiscale.

Coordinamento tra uffici, inserimento in procedura e risorse

La circolare sottolinea la necessità di inserire tempestivamente e correttamente in procedura telematica i dati identificativi delle istanze, al momento della ricezione e non al termine dell’istruttoria. In particolare, nei campi dedicati va indicato il riferimento normativo articolo 30, legge n. 724 del 1994, anno 1994, così da consentire una più efficiente ricognizione e il controllo di tempestività e correttezza dei provvedimenti.

Le risorse destinate dagli Uffici locali all’esame delle istanze devono essere consuntivate nell’apposito processo Codice 204100, denominato "Trattazione delle istanze di interpello ed interpretazione della norma tributaria".

Istanze erroneamente qualificate come interpello ordinario o antielusivo

La circolare disciplina le ipotesi di erronea qualificazione dell’istanza.

Se un’istanza riferita all’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973 è in realtà un interpello ordinario ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000, l’Ufficio locale la trasmette tempestivamente alla Direzione regionale secondo l’articolo 2 del D.M. n. 209 del 2001 e avvisa il contribuente che il termine di 120 giorni per la risposta decorre dalla ricezione da parte dell’ufficio competente, al fine di evitare il silenzio-assenso.

Se invece la richiesta è da qualificare come interpello antielusivo ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 413 del 1991, l’Ufficio locale trasmette l’istanza alla Direzione regionale secondo l’articolo 1 del D.M. n. 195 del 1997, informando il contribuente che i termini decorrono dalla ricezione da parte della Direzione regionale.

Nell’ipotesi opposta, cioè quando il contribuente qualifica erroneamente come interpello ordinario o antielusivo una domanda che in sostanza chiede la disapplicazione di una norma antielusiva, l’Ufficio locale o la Direzione regionale deve trattarla come istanza di disapplicazione ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973. La tabella n. 2 indica che, a seconda dell’ufficio ricevente, l’istanza viene trattata nella procedura di disapplicazione e, parallelamente, dichiarata inammissibile nell’ambito della procedura dell’interpello ordinario o antielusivo.

Esclusione di alcuni soggetti e organizzazione delle direzioni regionali

La circolare estende l’esonero dall’onere di presentare l’istanza anche alle società in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa, richiamando il regime speciale dell’articolo 183 del TUIR e in deroga alle indicazioni della circolare n. 5/E del 2007.

Infine, viene richiamata l’opportunità di istituire presso le Direzioni regionali appositi gruppi di lavoro, al fine di affrontare in modo sistematico e tempestivo i carichi connessi all’esame delle istanze presentate dalle società non operative. Le Direzioni regionali sono invitate a comunicare le iniziative adottate in tal senso.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La disciplina delle società non operative, prevista dall’articolo 30 della legge n. 724 del 1994, mira a contrastare l’uso improprio delle forme societarie per eludere obblighi tributari. Le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 223 del 2006 e dalla legge n. 296 del 2006 hanno reso più incisiva la disciplina, prevedendo come unica via per ottenere la disapplicazione la presentazione preventiva dell’interpello ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Presentazione dell’istanza e contenuti minimi

Le istanze vanno indirizzate al Direttore regionale competente per territorio e spedite all’Ufficio locale competente in base al domicilio fiscale del contribuente, tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento; è ammessa anche la consegna a mano. L’istanza deve descrivere compiutamente la fattispecie concreta e indicare le situazioni oggettive che hanno impedito di superare il test di operatività e di conseguire il reddito minimo presunto. Deve inoltre contenere i dati identificativi del contribuente e del legale rappresentante, l’eventuale domiciliatario e la sottoscrizione; in mancanza di tali elementi è dichiarata inammissibile.

Preventività, termini e sospensioni

La richiesta deve essere presentata in tempo utile per consentire la risposta prima della scadenza della dichiarazione dei redditi. Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, poiché la dichiarazione scade il 31 luglio e il termine di risposta è di 90 giorni, le istanze andrebbero presentate non oltre la metà di maggio. Il Direttore regionale deve decidere entro 90 giorni dalla presentazione, salvo sospensione per richiesta di elementi integrativi, che sospende il termine solo una volta.

Compiti degli uffici locali e delle direzioni regionali

L’Ufficio locale deve trasmettere l’istanza alla Direzione regionale entro 30 giorni dalla ricezione, unitamente al proprio parere. Gli uffici e le direzioni regionali possono richiedere ulteriori dati solo se necessari a consentire un esame compiuto della domanda; non sono di regola richieste istruttorie incisive, come accessi o verifiche, salvo i casi di necessità per la completezza dell’istruttoria. Il provvedimento va motivato indicando quesito, soluzione prospettata e decisione, senza menzionare il parere dell’Ufficio locale.

Effetti del provvedimento e controlli successivi

L’accoglimento dell’istanza è emanato nel presupposto che i dati forniti siano completi e veritieri e corrispondano alla realtà effettivamente posta in essere e poi evidenziata in dichiarazione. Se tali presupposti non risultano veri o completi, il provvedimento può diventare inefficace ex tunc. Resta comunque ferma la potestà dell’Amministrazione di verificare successivamente veridicità e completezza dei dati, anche tramite piani di controllo.

Casi particolari e organizzazione interna

Le società in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa sono considerate esonerate dall’onere di presentare l’istanza, in deroga ai chiarimenti della circolare n. 5/E del 2007. La circolare disciplina anche la gestione delle istanze erroneamente qualificate come interpello ordinario o antielusivo, la variazione del domicilio fiscale dopo la presentazione, l’inserimento tempestivo in procedura telematica, la consuntivazione delle risorse e l’opportunità di istituire gruppi di lavoro presso le direzioni regionali per fronteggiare i carichi di lavoro.

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