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Circolare

Circolare n. 19 del 4/04/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione del reverse-charge alle prestazioni nel settore edile rese nell’ambito dei rapporti consortili. Precisa che, se il consorzio opera su un contratto di subappalto soggetto a inversione contabile, il meccanismo si estende anche alle prestazioni rese dalle società consorziate al consorzio, purché riconducibili alla disciplina del settore edile. Per le prestazioni già fatturate secondo le modalità ordinarie, in coerenza con i precedenti chiarimenti e in base al principio del legittimo affidamento, non si applicano sanzioni né interessi moratori.

IVA e reverse-charge nel settore edile per le prestazioni rese dalle imprese consorziate

IVA e reverse-charge nel settore edile: prestazioni delle imprese consorziate

La circolare fornisce ulteriori precisazioni sull’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile nel settore edile, con specifico riferimento alle prestazioni rese nell’ambito dei consorzi. Il documento interviene a parziale rettifica dei chiarimenti già resi con la circolare n. 37 del 29 dicembre 2006, tenendo conto delle difficoltà operative segnalate dalle associazioni di categoria.

Premessa e rapporto con la circolare n. 37 del 2006

Nella precedente circolare n. 37/2006 l’Agenzia aveva chiarito che il reverse-charge, introdotto dall’art. 1, comma 44, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006), si applica alle prestazioni di subappalto nel settore edile, ma non ai rapporti associativi, compresi quelli consortili, non configurabili come subappalti o fattispecie affini. In quella sede era stato precisato che, se il consorzio affidava i lavori ai soci, le prestazioni dei consorziati restavano soggette a IVA ordinaria, mentre i consorzi con rilevanza esterna, per le prestazioni rese a terzi in esecuzione di contratti di subappalto, erano tenuti al reverse-charge.

Applicazione del reverse-charge da parte delle società consorziate

La circolare chiarisce che, nell’individuare l’ambito di applicazione dell’inversione contabile nei casi in cui intervengano organismi di natura associativa, occorre guardare all’assetto funzionale del consorzio. Il consorzio, quale organizzazione deputata al coordinamento dell’attività dei singoli consorziati, può avere rilevanza esterna e inserirsi nei rapporti tra consorziati e terzi.

In tale prospettiva, la presenza di una funzione esterna del consorzio comporta che:

  • il consorzio assume rilevanza giuridica nei rapporti con i terzi;
  • le imprese consorziate non possono fatturare direttamente all’appaltatore o subappaltatore con il meccanismo del reverse-charge;
  • le prestazioni rese dai consorziati al consorzio assumono la stessa valenza delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, in analogia con quanto previsto dall’art. 3, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972 in tema di mandato senza rappresentanza.

La conseguenza pratica è che, se il consorzio opera sulla base di un contratto di subappalto soggetto a reverse-charge, tale modalità di fatturazione si riflette anche nei rapporti interni e si applica alle società consorziate, purché le prestazioni rese al consorzio rientrino nella disciplina del settore edile prevista dall’art. 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.

Prestazioni rese con IVA nei modi ordinari e principio di affidamento

Per le prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio che sono state fatturate senza applicazione del reverse-charge, la circolare afferma che, in coerenza con la circolare n. 37/2006, tali operazioni devono considerarsi regolarmente fatturate. A tutela del contribuente opera il principio del legittimo affidamento sancito dalla legge n. 212 del 2000.

In particolare, viene richiamato l’art. 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000, secondo cui non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori quando il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, anche se successivamente modificate.

Vigilanza sull’attuazione

La circolare conclude prevedendo che le Direzioni Regionali vigilino sulla corretta applicazione delle istruzioni fornite.

Punti principali

Chiarimento sull’ambito del reverse-charge nei rapporti consortili

La circolare interviene a parziale rettifica dei chiarimenti precedenti, precisando che occorre considerare l’assetto funzionale del consorzio. Il consorzio ha funzione di coordinamento delle attività dei consorziati e, se dotato di rilevanza esterna, si inserisce nei rapporti con i terzi. In tale contesto, il consorzio non può essere assimilato a un semplice subappalto per tutte le prestazioni interne, ma le prestazioni rese dai consorziati possono assumere rilievo analogo a quelle rese dal consorzio verso i terzi, in analogia con il mandato senza rappresentanza.

Applicazione del reverse-charge alle prestazioni dei consorziati

Quando il consorzio agisce sulla base di un contratto di subappalto assoggettabile al reverse-charge, il meccanismo dell’inversione contabile si riflette anche nei rapporti interni. Di conseguenza, le società consorziate devono applicarlo alle prestazioni rese al consorzio, purché tali prestazioni rientrino nella disciplina specifica prevista per il settore edile dall’articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.

Prestazioni fatturate con IVA ordinaria e tutela dell’affidamento

Per le prestazioni rese dalle imprese consorziate al consorzio che sono state fatturate senza reverse-charge, in conformità alla precedente circolare n. 37 del 29 dicembre 2006, la circolare riconosce la regolarità delle fatture emesse. Richiama il principio del legittimo affidamento di cui alla legge n. 212 del 2000 e, in particolare, l’articolo 10, comma 2, secondo cui non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori quando il contribuente si sia conformato a indicazioni dell’amministrazione finanziaria poi modificate.

Vigilanza delle Direzioni Regionali

Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare sulla corretta applicazione delle istruzioni fornite con la circolare.

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