Circolare n. 18 del 4/04/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’obbligo per gli operatori finanziari di comunicare all’Anagrafe Tributaria l’esistenza, la natura, l’apertura e la cessazione dei rapporti intrattenuti con la clientela. Definisce i soggetti tenuti all’adempimento, i termini transitori e a regime, le tipologie di rapporti da trasmettere, le principali esclusioni e le regole particolari per alcuni casi specifici (Sgr, Sicav, holding, leasing, factoring, cartolarizzazioni e cessazione dell’attività). Sono inoltre descritte le modalità tecniche di compilazione e trasmissione dei flussi telematici, inclusa la struttura dei record e le indicazioni per i rapporti con soggetti residenti e non residenti.
Comunicazioni dei rapporti finanziari all’Anagrafe Tributaria
Comunicazioni dei rapporti finanziari all’Anagrafe Tributaria
La circolare disciplina l’obbligo di comunicazione dei rapporti finanziari all’Anagrafe Tributaria introdotto nell’ambito delle misure di contrasto all’evasione. Il documento chiarisce quali operatori devono trasmettere i dati, quali rapporti sono oggetto di comunicazione, come trattare le casistiche particolari e secondo quali regole tecniche devono essere predisposti e inviati i flussi telematici.
Quadro normativo e finalità dell’adempimento
L’obbligo deriva dall’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato l’articolo 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605. La nuova disciplina impone agli operatori finanziari di comunicare all’Anagrafe Tributaria l’esistenza e la natura dei rapporti intrattenuti con la clientela, con l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale.
Le informazioni confluiscono in una specifica sezione dell’Anagrafe denominata "Archivio dei rapporti con operatori finanziari". La circolare precisa che tali dati saranno utilizzati per le richieste e risposte telematiche previste dagli articoli 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972, nonché per:
- attività connesse alla riscossione mediante ruolo;
- accertamenti finalizzati alla ricerca e acquisizione di prova e fonti di prova in ambito penale;
- accertamenti patrimoniali per finalità di prevenzione, secondo le disposizioni richiamate.
Soggetti obbligati e termini di trasmissione
Sono tenuti alla comunicazione i soggetti indicati nella tabella allegato 3 al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, ad eccezione di quelli di cui al n. 7 che svolgono esclusivamente l’attività di cambia valute.
La circolare disciplina i termini di avvio e di regime:
- i rapporti intrattenuti tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006, anche se cessati, devono essere comunicati entro il 30 aprile 2007;
- i rapporti costituiti o cessati tra il 1° gennaio 2007 e il 30 aprile 2007 devono essere comunicati entro il 31 maggio 2007;
- dal 1° maggio 2007 le comunicazioni relative ai rapporti costituiti o cessati in ciascun mese solare devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo.
Oggetto della comunicazione
L’oggetto della comunicazione è rappresentato da qualsiasi rapporto intrattenuto con la clientela, inteso come attività continuativa o servizio continuativamente offerto al cliente in un rapporto contrattuale durevole nel tempo. La nozione è quella già richiamata dalla circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006.
Sono inclusi anche i rapporti rientranti nella disciplina sull’emersione di attività detenute illecitamente all’estero di cui al D.L. n. 350/2001, poiché il relativo regime di riservatezza non esclude la comunicazione, ma può rilevare solo in sede di richiesta di informazioni specifiche sui contenuti del rapporto.
Rientrano nell’obbligo anche i rapporti intestati a soggetti non residenti, secondo modalità specifiche richiamate nella parte tecnica del documento.
In linea generale, devono essere comunicati i rapporti direttamente intrattenuti con il cliente e formalizzati contrattualmente, corrispondenti alle tipologie indicate nella tabella dell’allegato 2 del provvedimento 22 dicembre 2005, riportata anche nell’allegato 1 del provvedimento 19 gennaio 2007.
La circolare precisa inoltre che:
- i rapporti con altri operatori finanziari sono compresi nell’obbligo, salvo quelli aventi finalità di mero regolamento contabile, come i conti reciproci interbancari, anche in divisa;
- i rapporti aventi esclusivamente ad oggetto servizi di consulenza non sono soggetti a comunicazione.
Casistiche particolari
Sgr e Sicav
Nell’ambito della gestione collettiva del risparmio, attribuita istituzionalmente a Sgr e Sicav dall’art. 33 del T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), vanno comunicati i rapporti concernenti quote o azioni di Oicr, compresi i fondi pensione aperti.
Le Sgr e le Sicav devono comunicare i dati dei sottoscrittori anche quando il collocamento sia stato effettuato tramite altri operatori finanziari abilitati, che restano esclusi dall’obbligo salvo che instaurino autonomamente un rapporto con il sottoscrittore.
Se la gestione dell’Oicr è affidata a una Sgr diversa da quella che lo ha promosso, l’obbligo di comunicazione ricade su quest’ultima.
Per le Sgr e Sicav residenti in Italia, comprese quelle che gestiscono fondi dedicati a non residenti, l’obbligo si applica secondo le medesime regole. Per gli emittenti non residenti che operano in Italia tramite stabile organizzazione, l’obbligo grava sulla stabile organizzazione; se la stabile organizzazione manca, l’obbligo è posto in capo agli intermediari residenti che hanno curato il collocamento in Italia.
La data di inizio rapporto coincide con la sottoscrizione del contratto da parte del cliente, a prescindere dal pagamento in un’unica soluzione o mediante piani di accumulo. La chiusura del rapporto coincide con il riscatto totale delle quote o azioni oppure con la comunicazione formale di chiusura da parte del cliente.
Holding di partecipazioni
Per le holding di partecipazioni iscritte nella sezione speciale dell’elenco generale degli intermediari finanziari ex art. 113 del T.U.B., devono essere comunicati in particolare i rapporti aventi a oggetto:
- partecipazioni;
- finanziamenti ricevuti dai soci e finanziamenti effettuati dalla holding alle società partecipate;
- prestiti obbligazionari emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, oppure emessi da partecipate o terzi e sottoscritti dalla holding;
- cash pooling;
- garanzie a terzi a favore di società partecipate e garanzie prestate da terzi nell’interesse della holding, salvo quelle già incluse nel contratto di finanziamento.
Leasing, factoring e cartolarizzazioni
Per il leasing si confermano i chiarimenti già contenuti nella circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006: non vanno comunicati i rapporti di leasing operativo. In caso di subentro o cessione del contratto, vanno comunicati la cessazione del rapporto con il contraente originario e la costituzione del nuovo rapporto con il subentrante o cessionario.
Per il factoring si comunica solo il rapporto con il cedente del credito, non quello con il debitore ceduto, salvo la presenza di un piano di rientro. Le eventuali garanzie vanno comunicate come rapporto autonomo solo se non già ricomprese nel contratto di factoring.
Per le cartolarizzazioni, l’obbligo riguarda autonomamente:
- l’originator, per il rapporto di cessione dei crediti smobilizzati;
- la società veicolo, per i rapporti inerenti all’emissione dei titoli collocati sul mercato.
Cessazione dell’attività e fusioni
In caso di cessazione dell’attività, l’intermediario deve trasmettere la comunicazione mensile dei rapporti di nuova costituzione o estinti entro il mese successivo a quello di cessazione.
Se la cessazione dipende da fusioni societarie, i rapporti costituiti dopo la fusione, nonché le modifiche e cessazioni dei rapporti preesistenti, devono essere comunicati dalla nuova società in caso di fusione propria, oppure dalla società incorporante. Per le fusioni avvenute prima del 30 aprile 2007, la comunicazione di primo impianto è effettuata dalla società incorporante o da quella risultante dalla fusione.
Modalità tecniche di trasmissione
Le comunicazioni devono essere inviate tramite il servizio Entratel o il servizio Fisco on line, anche per il tramite di intermediari abilitati. La trasmissione avviene mediante appositi tracciati record e con il software di comunicazione predisposto dall’Agenzia delle Entrate e reso disponibile sul sito istituzionale.
Sono previste sei tipologie di record di dettaglio, oltre al record di testa e al record di coda. Ogni fornitura comprende:
- un record di testa di tipo "0" con i dati del soggetto obbligato;
- uno o più record di dettaglio, ciascuno contenente fino a 5 rapporti;
- un record di coda di tipo "9".
Le tipologie di dettaglio sono distinte per nuove aperture, cessazioni, rettifiche o cancellazioni, sia per rapporti con codice fiscale sia per rapporti senza codice fiscale. La circolare precisa che, in assenza di comunicazioni, deve comunque essere trasmessa una fornitura composta solo da record di testa e di coda, con valore "7" nel campo "Tipologia invio".
Impianto iniziale, forniture intermedie e trasmissioni mensili
Per l’impianto iniziale, relativo ai rapporti in essere al 31 dicembre 2006 e ai rapporti cessati tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006, vanno utilizzati esclusivamente i record ordinari di tipo "1" per i rapporti con codice fiscale e "4" per quelli senza codice fiscale. Per i rapporti cessati nel periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2006 deve essere valorizzata anche la data di chiusura. L’anno di riferimento va impostato a "2006" e il mese a "00".
Per la successiva fornitura riferita al periodo 1° gennaio 2007-30 aprile 2007 si utilizzano i record corrispondenti alla tipologia di informazione trasmessa:
- "1" nuovi rapporti;
- "2" cessazioni di rapporti già comunicati;
- "3" rettifiche o cancellazioni;
- "4" nuovi rapporti senza codice fiscale;
- "5" cessazioni di rapporti senza codice fiscale;
- "6" rettifiche o cancellazioni di rapporti senza codice fiscale.
La trasmissione può riguardare l’intero quadrimestre, indicando anno "2007" e mese "00", oppure le singole mensilità. Per i rapporti aperti e chiusi nel medesimo periodo è necessario comunicare sia la data di apertura sia quella di chiusura.
Dal mese di maggio 2007 le forniture mensili si riferiscono allo specifico mese/anno di competenza e restano ferme le stesse regole di comunicazione di aperture, cessazioni e assenza di informazioni.
Regole di compilazione dei campi
Il record di testa contiene l’identificativo file, che deve essere univoco e non può essere impostato a zero o spazio. L’intermediario deve conservarne traccia, poiché tale identificativo caratterizza tutte le occorrenze trasmesse e dovrà essere richiamato nelle successive comunicazioni di aggiornamento.
Per i record di inizio rapporto di tipo "1" o "4", il progressivo record è un identificativo numerico univoco all’interno della fornitura e costituisce, insieme all’identificativo file, una delle coordinate necessarie per successive movimentazioni, chiusure o rettifiche. Non può essere ripetuto nei rapporti cointestati né riutilizzato dopo la cessazione o la cancellazione di un rapporto.
Per i record di chiusura di tipo "2" o "5" devono essere richiamate le coordinate univoche del rapporto originario, cioè:
- codice fiscale dell’ente che ha trasmesso l’invio ordinario;
- identificativo del file assegnato in origine;
- progressivo record assegnato in origine.
Devono inoltre essere compilati i campi propri della trasmissione in corso e vanno ricomunicate tutte le informazioni relative al rapporto e all’intestatario.
Per i record di rettifica o cancellazione di tipo "3" o "6" valgono le stesse coordinate dell’invio originario. Nel caso del tipo "6", se il codice fiscale del soggetto viene conosciuto successivamente, esso deve essere inserito nell’apposito campo. In caso di rettifica, tutte le informazioni sul rapporto e sul soggetto devono essere trasmesse nuovamente.
Per i soggetti non residenti, la compilazione richiede:
- per le persone fisiche, il valore "EE" nella provincia di nascita e lo Stato estero nel Comune di nascita;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il valore "EE" nella provincia della sede legale e lo Stato estero nella sede legale.
Se il software di controllo rileva anomalie tali da determinare lo scarto di uno o più record, è possibile correggere gli errori prima dell’invio oppure estrarre i record anomali per ritrasmetterli successivamente dopo la correzione.
Tipologie di rapporti da comunicare
L’allegato 1 contiene l’elenco dei rapporti con i relativi codici. Tra quelli indicati figurano, tra gli altri, conto corrente, conto deposito titoli, conto deposito a risparmio, rapporto fiduciario, gestione collettiva del risparmio, gestione patrimoniale, certificati di deposito e buoni fruttiferi, portafoglio, conto terzi, dopo incasso, cessione indisponibile, cassette di sicurezza, depositi chiusi, contratti derivati su crediti, carte di credito e debito, crediti di firma, crediti, finanziamenti, fondi pensione, patto compensativo, finanziamento in pool e altro rapporto.
La tabella contiene anche precisazioni applicative, ad esempio:
- il conto deposito titoli comprende anche i subdepositi e i libretti a risparmio nominativi e al portatore;
- nel deposito al portatore occorre comunicare anche gli estremi del soggetto richiedente l’accensione;
- per il portafoglio si segnala il rapporto con il cliente che presenta le partite di foglio per lo smobilizzo;
- per il conto terzi globale si comunicano solo le sub-partite intestate nominativamente;
- nei contratti derivati sono ricompresi sia i derivati su crediti sia i derivati finanziari, come swap, option e future;
- per le carte di debito sono compresi i bancomat intestati a soggetti diversi dal titolare del conto di appoggio e le carte prepagate; per le carte di credito anche quelle aziendali o aggiuntive;
- per i crediti di firma sono comprese garanzie reali e personali prestate o ricevute;
- nei finanziamenti rientrano anche leasing e factoring, nonché, per le holding, finanziamenti soci e prestiti obbligazionari;
- l’“altro rapporto” comprende i rapporti non classificabili nei codici precedenti, incluse, per le holding, le partecipazioni.
Allegato tecnico e struttura del tracciato
L’allegato 2 fornisce le istruzioni di compilazione del tracciato record. Ogni record di dettaglio è composto da una sezione identificativa del rapporto e da campi relativi al titolare e alla tipologia di rapporto.
In particolare, il tracciato richiede:
- il progressivo record;
- il codice fiscale del titolare, da indicare sempre anche per soggetti IVA;
- i dati anagrafici della persona fisica, se il titolare è una persona fisica;
- i dati della persona non fisica, se il titolare è un soggetto diverso da persona fisica;
- il tipo rapporto, con richiamo ai codici dell’allegato 1;
- il flag di cointestazione;
- la data di apertura e la data di chiusura del rapporto.
La circolare specifica che per data di apertura si intende quella di formalizzazione del rapporto; se non è individuabile per rapporti anteriori al 1° gennaio 2005, può essere indicata come data convenzionale quella del 1° gennaio 2005. La data di chiusura è quella formale secondo le regole civilistiche.
I campi di chiusura del record prevedono inoltre un filler, il carattere di terminazione dell’elemento sempre pari a "*", il carattere di controllo sempre pari a "A" e i caratteri di fine riga ASCII "CR" e "LF".
Considerazioni operative per il professionista
La circolare è rilevante perché definisce con precisione l’ambito oggettivo e soggettivo dell’obbligo di comunicazione, distinguendo tra rapporti da trasmettere, esclusioni, casi particolari e modalità tecniche di invio. Per gli operatori finanziari e per i soggetti incaricati della trasmissione è essenziale l’uso corretto dei codici rapporto, la corretta gestione delle coordinate di file e record e il rispetto dei termini previsti per l’impianto iniziale, le comunicazioni transitorie e gli invii mensili a regime.
Punti principali
Obbligo di comunicazione e finalità
L’art. 37 del D.L. n. 223/2006, come convertito dalla L. n. 248/2006, ha modificato l’art. 7 del D.P.R. n. 605/1973 introducendo l’obbligo per gli operatori finanziari di comunicare all’Anagrafe Tributaria l’esistenza e la natura dei rapporti intrattenuti con la clientela, con indicazione dei dati anagrafici dei titolari, incluso il codice fiscale. I dati confluiscono nell’"Archivio dei rapporti con operatori finanziari" e possono essere utilizzati per interrogazioni telematiche, per la riscossione mediante ruolo e per attività di accertamento anche in ambito penale e di prevenzione patrimoniale.
Soggetti obbligati e termini
Sono tenuti all’adempimento i soggetti indicati nella tabella allegato 3 al provvedimento 22 dicembre 2005, esclusi quelli del n. 7 che svolgono esclusivamente attività di cambia valute. La circolare disciplina i termini iniziali e transitori: entro il 30 aprile 2007 vanno comunicate le posizioni esistenti nel periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2006, anche se cessate; entro il 31 maggio 2007 i rapporti costituiti o cessati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2007; dal 1° maggio 2007 in poi, le comunicazioni relative a ciascun mese solare vanno effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo.
Oggetto della comunicazione
La comunicazione riguarda, in via generale, qualsiasi rapporto continuativo formalizzato contrattualmente e intrattenuto direttamente con la clientela. Sono compresi anche i rapporti riconducibili alla disciplina sull’emersione di attività detenute all’estero, nonché i rapporti intestati a soggetti non residenti, secondo modalità specifiche. Restano esclusi i rapporti aventi esclusivamente ad oggetto servizi di consulenza e quelli con altri operatori finanziari se destinati al solo regolamento contabile, come i conti reciproci interbancari.
Casistiche particolari
La circolare fornisce chiarimenti per Sgr e Sicav, per le holding di partecipazioni, per i rapporti di leasing, factoring e cartolarizzazione e per la cessazione dell’attività. In particolare, per Sgr/Sicav si comunicano i rapporti sulle quote o azioni di Oicr; per le holding si segnalano partecipazioni, finanziamenti, prestiti obbligazionari, cash pooling e garanzie; per leasing e factoring valgono regole specifiche di inclusione/esclusione; nelle cartolarizzazioni comunicano sia l’originator sia la società veicolo per i rispettivi rapporti; in caso di cessazione dell’attività o fusione sono indicate le regole di continuità degli obblighi di invio.
Modalità tecniche e struttura dei flussi
Le trasmissioni avvengono tramite Entratel o Fisco on line, anche per il tramite di intermediari abilitati, con software predisposto dall’Agenzia. La fornitura comprende un record di testa, record di dettaglio con cinque rapporti ciascuno e record di coda. Sono previste sei tipologie di record di dettaglio per inizio, cessazione e rettifica/cancellazione, con e senza codice fiscale. La circolare disciplina anche l’ipotesi di assenza di comunicazioni, che va segnalata con il valore "7" nella tipologia di invio.
Regole di compilazione e codici rapporto
L’allegato 1 elenca i tipi di rapporto da comunicare (conto corrente, deposito titoli, risparmio, fiduciario, gestione collettiva, gestione patrimoniale, certificati di deposito, portafoglio, conti terzi, dopo incasso, cessione indisponibile, cassette di sicurezza, depositi chiusi, derivati, carte, crediti di firma, crediti, finanziamenti, fondi pensione, patto compensativo, finanziamento in pool, altro rapporto). L’allegato 2 contiene le istruzioni di compilazione dei campi, inclusi codice fiscale, dati anagrafici della persona fisica o non fisica, tipo rapporto, flag di cointestazione e date di apertura/chiusura, nonché le coordinate necessarie per chiusure e rettifiche.
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