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Ordinanza

Ordinanza n. 1195/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza «della sentenza di accoglimento n. 523/2024 pubblicata il 28.11.2024 resa dal dott. Francesco Manfredi, quale Giudice del Lavoro, presso il Tribunale Ordinario di Lodi, all'esito del giudizio R.G. n. 678/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Lodi in data 19.06.2025»;

Giustizia amministrativa202502980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non comprovata esecuzione della sentenza civile di condanna al pagamento di euro 2.500,00

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Lodi, Sezione lavoro, n. 523/2024, dichiarata passata in giudicato per mancata impugnazione. Il ricorso depositato con R.G. n. 2980/2025 è risultato duplicato di altro ricorso, avente R.G. n. 2961/2025, successivamente cancellato dal registro per duplicazione su istanza della difesa. Il Ministero intimato non si è costituito. La ricorrente deduce, in sostanza, la mancata esecuzione del giudicato, chiedendo al giudice amministrativo di verificare l’adempimento dell’amministrazione. La sentenza civile indicava la somma di euro 2.500,00 nella motivazione, mentre il dispositivo non liquidava espressamente tale importo e rinviava per relationem al ricorso introduttivo, che non risultava notificato personalmente alla parte.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso nel merito la domanda di ottemperanza. Ha disposto un’istruttoria, ordinando al Ministero di fornire informazioni sull’eventuale avvenuta liquidazione della somma oggetto della sentenza civile, indicata in euro 2.500,00 nella motivazione ma non espressamente riportata nel dispositivo. Il Collegio ha rilevato che la mancata costituzione del Ministero potrebbe essere dipesa da un incolpevole affidamento sulla litispendenza derivante dal precedente ricorso duplicato, ma ha precisato che l’amministrazione, anche se non costituita, è tenuta a collaborare con il giudice nell’esecuzione degli incombenti istruttori, con le conseguenti responsabilità in caso di inottemperanza. Ha inoltre ordinato alla ricorrente di notificare l’ordinanza al Ministero sia al domicilio digitale risultante dai pubblici registri sia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato. Gli adempimenti istruttori devono essere eseguiti mediante deposito telematico entro il 2 aprile 2026. L’udienza camerale per la decisione sulla domanda di ottemperanza è stata fissata al 9 aprile 2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il contenuto dell’obbligo risultante dal titolo giudiziale non sia immediatamente determinabile, il giudice può disporre acquisizioni istruttorie presso l’amministrazione, anche al fine di verificare l’avvenuto adempimento.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione nel giudizio non esclude l’obbligo di collaborare agli incombenti istruttori specificamente disposti dal giudice, poiché l’autorità pubblica è tenuta a fornire le informazioni necessarie alla funzione giurisdizionale, con possibili responsabilità in caso di inottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la verifica dell’adempimento può richiedere il confronto tra motivazione e dispositivo del titolo esecutivo, soprattutto quando l’importo dovuto risulti indicato nella motivazione ma non sia espressamente liquidato nel dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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