Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26020/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda la posizione di un imputato nei confronti del quale, nel procedimento definito con sentenza della Corte di appello di Roma del 24 luglio 2025, erano stati trattati più capi di imputazione, tra cui il capo 35), relativo a un reato associativo in materia di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990, e il tema della continuazione con altri reati e con fatti già giudicati in altro processo. La Corte di cassazione, con una precedente sentenza di annullamento con rinvio dell'11 febbraio 2025, aveva annullato limitatamente ad alcune aggravanti del capo 35) e aveva dichiarato assorbiti alcuni motivi di ricorso concernenti la continuazione esterna con una precedente associazione mafiosa e la dedotta violazione del ne bis in idem ex art. 649 c.p.p. Successivamente, con la sentenza del 1° luglio 2026, la Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello di Roma del 24 luglio 2025 limitatamente alla statuizione di condanna per il capo 35) e alla continuazione. La Corte di appello, quale giudice che riteneva di dover procedere in rinvio, ha quindi chiesto ex art. 624, comma 2, c.p.p. se si fosse formato un giudicato parziale sul capo 35), sostenendo in sostanza che il dispositivo di rigetto "nel resto" della precedente sentenza di legittimità potesse implicare la definitività di quel punto. La Corte di cassazione chiarisce invece che non si è formato alcun giudicato né sul tema della continuazione esterna né sulla sussistenza del reato del capo 35), perché tali questioni erano state già assorbite e non decise in concreto nella prima pronuncia di legittimità, essendo state rinviate insieme al capo 1). Viene inoltre precisato che l'annullamento sul punto della continuazione comporta necessariamente l'annullamento dell'intero trattamento sanzionatorio, anche per i capi 36) e 44), poiché la pena base era stata individuata proprio nel capo 35).

La decisione

La Corte di cassazione dichiara, in sostanza, che non si è formato alcun giudicato parziale sui temi indicati dalla Corte di appello. Precisa che il rinvio riguarda la statuizione di condanna per il capo 35) e la continuazione, senza preclusioni derivanti dal precedente dispositivo di rigetto nel resto, perché i motivi attinenti alla coesistenza dei reati associativi e al ne bis in idem erano stati assorbiti e non decisi. Conseguentemente, l'annullamento investe anche l'intero punto del trattamento sanzionatorio, non solo per la continuazione esterna ma anche perché la pena era stata costruita sul reato del capo 35) poi annullato. Il chiarimento richiesto viene quindi fornito in senso escludente rispetto al giudicato parziale.

Norme richiamate

  • art. 624, comma 2, c.p.p.

    domanda ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

    Il meccanismo può essere attivato dal giudice competente per il rinvio; se la domanda proviene da un giudice non legittimato come giudice del rinvio, la Corte può comunque fornire chiarimenti sul perimetro dell'annullamento.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    capo 35) avente ad oggetto una imputazione per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Il capo 35) riguarda un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; nel caso concreto erano state oggetto di annullamento le circostanze aggravanti previste dai commi 4 e 5.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    aggravante di cui all'art. 416b/s.1 cod. pen.

    L'aggravante era stata già oggetto di annullamento con rinvio e poi esclusa nella successiva sentenza di merito, ma senza che ciò determinasse un giudicato sui temi rimasti assorbiti.

  • art. 649 c.p.p.

    violazione del principio di cui all'art. 649 cod. proc. pen.

    La Corte afferma che la dedotta sovrapponibilità dei fatti dei capi 1) e 35) non ha formato giudicato, perché il relativo motivo era stato assorbito e non deciso.

Massime di principio

  • Quando un motivo di ricorso viene dichiarato assorbito per effetto dell'annullamento di altro capo o di altro reato, su quel motivo non si forma giudicato e la questione può essere riproposta o rivalutata nel giudizio di rinvio.
  • Il dispositivo di rigetto "nel resto" non può essere letto in modo isolato dal contenuto motivazionale della sentenza di legittimità: se il motivo è stato espressamente dichiarato assorbito, esso resta fuori dall'oggetto della decisione.
  • Se l'annullamento riguarda la base della pena o un punto decisivo della continuazione, l'effetto caduca necessariamente anche sul trattamento sanzionatorio complessivo costruito su quel presupposto.
  • Nel valutare l'esistenza di un giudicato parziale occorre verificare l'effettiva decisione dei motivi e non solo la formula utilizzata nel dispositivo; il giudicato non si forma su questioni non decise in ragione dell'assorbimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.