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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11834/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione disposto con sentenza penale (sentenza n. 466/2008 e irrev. 22/03/2010). Gli errori denunciati sono: 1) mancata valutazione della tesi difensiva secondo cui la demolizione della sopraelevazione abusiva comprometterebbe la statica dell'intero immobile; 2) affermazioni incomprensibili del Tribunale circa la data di rilascio di eventuali provvedimenti autorizzatori; 3) errore nella valutazione e lettura della consulenza tecnica di parte (CTP) e omissione di accertamento concreto sul danno alle esigenze abitative del ricorrente e del suo nucleo familiare (genitori anziani); 4) mancata considerazione delle sommarie informazioni rese dal ricorrente e violazione del principio di proporzionalità, ossia assenza di valutazione delle alternative abitative e del rischio strutturale connesso alla demolizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente ha cumulato e non distinto diversi vizi della motivazione previsti dall'art. 606 c.p.p. senza indicare chiaramente quale delle fattispecie tassative militasse a suo favore. In subordine la Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato: il Tribunale dell'esecuzione ha motivato che le opere abusive non risultano sanate (la SCIA presentata è stata annullata dall'amministrazione comunale) e ha respinto in modo non viziato le censure relative all'impossibilità tecnica della demolizione e al presunto diritto all'abitazione, rilevando l'assenza di prove concrete sull'inadeguatezza delle soluzioni abitative alternative o sulla condizione economica del nucleo familiare. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese di procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Stabilisce i vizi di motivazione deducibili in cassazione; la Corte richiama l'obbligo di specificità del ricorso e il divieto di cumulare indistintamente vizi eterogenei della motivazione. La promiscuità di più vizi sullo stesso punto rende il ricorso aspecifico e quindi inammissibile.

  • art. 606 c.p.p., comma 3

    Richiamato implicitamente: prevede la sanzione di inammissibilità per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, rafforzando la necessità di attenersi alle fattispecie tassative.

  • L. n. 46/2006 (novellazione art. 606 c.p.p.)

    La modifica legislativa ha introdotto la specifica previsione del vizio di contraddittorietà della motivazione, che la Corte distingue dagli altri vizi e che richiede rigore nella tipizzazione del motivo di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione fissando la somma equitativa di euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata per valutare la sussistenza di eventuale colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi di colpa tali da escludere l'applicazione della sanzione ordinaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • In Cassazione il ricorso deve indicare con precisione quale vizio specifico di motivazione (tra quelli tassativi dell'art. 606 c.p.p.) si contesta; la mescolanza indifferenziata di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità rende il ricorso aspecifico e quindi inammissibile.
  • I profili di fatto e di prova (es. valutazioni tecniche sulla stabilità, sommarie dichiarazioni del ricorrente, condizioni abitative) sono difficilmente rivedibili in cassazione, salvo che non emergano vizi di motivazione 'manifesti' o travisamenti della prova chiaramente individuabili e specificamente denunciati.
  • Per opporre una misura ablativa o demolitoria per motivi di stabilità occorre allegare e documentare concretamente, con consulenze tecniche probanti e riferimenti precisi, l'impossibilità tecnica della demolizione e la ragionevole mancanza di soluzioni alternative abitative.
  • Se una pratica amministrativa (es. SCIA) è stata annullata dall'amministrazione, ciò può comportare la mancata sanatoria delle opere abusive e indebolire le argomentazioni difensive sulla legittimità delle opere; è quindi importante produrre e citare documenti amministrativi ufficiali in modo puntuale.
  • Nelle impugnazioni penali dirette contro provvedimenti dell'esecuzione, è essenziale distinguere le ragioni giuridiche (vizi di motivazione, violazioni processuali) dalle questioni di fatto e fornire una chiara mappatura normativa delle censure proposte per evitare l'inammissibilità per aspecificità.

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