Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3325/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. In pratica la condanna confermata in secondo grado viene annullata e l'effetto concreto è l'estinzione del reato per prescrizione; la memoria difensiva depositata fuori termine non è stata considerata, ma ciò non ha impedito il riconoscimento della prescrizione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso fondato su un unico motivo: violazione di legge per omessa pronuncia della prescrizione del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (la difesa aveva inoltre depositato una memoria fuori termine, non considerata dal Collegio). La Corte ha valutato che il motivo non è manifestamente infondato e che, alla data odierna, il reato si è estinto per prescrizione. Nella motivazione si precisa che il reato non risultava ancora prescritto alla data della sentenza di appello, perché la prescrizione è maturata alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, tenuto conto del termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6 previsto dagli artt. 157 e 161 c.p. e della sospensione di 64 giorni relativa all'udienza fissata per il 21/04/2020. Si rileva inoltre che la regola secondo cui la prescrizione matura alle ore 24:00 dell'ultimo giorno è frutto di orientamento giurisprudenziale (Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, Richichi) e non scaturisce direttamente dalla disciplina normativa.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La norma impone alla Corte di pronunciare sulla estinzione del reato per prescrizione; l'omessa pronuncia può costituire vizio di legittimità. Nel caso, il Collegio ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo di omissione e ha effettuato il controllo di merito sulla prescrizione.

  • art. 157 cod. pen.

    Disciplina i termini di prescrizione in relazione alla pena edittale; utilizzata insieme all'art. 161 c.p. per determinare il termine massimo di prescrizione applicabile al reato in esame.

  • art. 161 cod. pen.

    Stabilisce le modalità di calcolo e i limiti massimi della prescrizione; nel caso concreto è stato richiamato per fissare il termine massimo di 7 anni e 6 mesi.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015 (Richichi)

    Sez. 3, n. 23259 del 29/04/2015, Richichi, Rv. 263650 - 01

    Orientamento giurisprudenziale secondo cui il termine di prescrizione si considera maturato alle ore 24:00 dell'ultimo giorno del termine. La sentenza osserva che tale criterio è giurisprudenziale e non discende direttamente dalla normativa sulla prescrizione, il che giustifica il non essere il motivo manifestamente infondato.

Massime di principio

  • In caso di impugnazione per omessa pronuncia della prescrizione (art. 129 c.p.p.) il giudice deve valutare la fondatezza del motivo anche se la memoria è stata depositata oltre termine; se il motivo non è manifestamente infondato occorre accertare la prescrizione.
  • Il calcolo della prescrizione richiede attenzione a tutte le cause di sospensione e interruzione (qui inclusa una sospensione di 64 giorni collegata all'udienza del 21/04/2020); tali periodi incidono sul termine finale.
  • La giurisprudenza prevalente considera maturata la prescrizione alle ore 24:00 dell'ultimo giorno del termine, ma tale regola è frutto di orientamento giurisprudenziale e può costituire motivo di contestazione in mancanza di un espresso disposto normativo.
  • Se il reato è effettivamente estinto per prescrizione, il risultato può essere l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio (estinzione del reato), con conseguente rimozione della condanna pronunciata.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni simili è opportuno: 1) effettuare un calcolo dettagliato e documentato dei termini di prescrizione (includendo sospensioni/interruzioni); 2) chiedere espressamente la pronuncia sulla prescrizione nel processo e in sede di impugnazione; 3) se si fa riferimento alla regola delle "ore 24:00" citare la giurisprudenza pertinente e, se possibile, argomentare eventuali ragioni di incertezza interpretativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.