Ordinanza n. 1093/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’atto del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0064391 del 27.10.2025 con il quale è stata rigettata l'istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale del riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, unitamente al preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rigettato l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007, diretta al riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Sono stati impugnati anche gli atti connessi, tra cui il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990. In sede cautelare, la ricorrente ha dedotto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, l'inadeguata valutazione della documentazione relativa all'iter formativo estero, compreso il piano analitico degli studi, nonché dell'esperienza professionale maturata nel settore. La controversia riguarda inoltre la rilevanza attribuita dall'amministrazione alla natura non abilitante del titolo e alle divergenze tra i programmi formativi italiano e spagnolo.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare n. 6476/2025, sospendendo il diniego ministeriale fino alla scadenza del contratto di insegnamento sul sostegno della ricorrente, fissata al 30 giugno 2026. A un primo e sommario esame, il Collegio ha ritenuto che l'amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione completa relativa alla formazione svolta all'estero e l'esperienza professionale della ricorrente. Ha inoltre rilevato che le argomentazioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo risultano già superate dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria, richiamata nelle decisioni nn. 18-22/2022. Le divergenze tra i programmi formativi devono essere motivate rigorosamente, in considerazione dei principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali e della libera circolazione dei lavoratori; le differenze formative possono essere colmate mediante adeguate misure compensative. Sussistendo i presupposti cautelari dell'art. 55 c.p.a., la sospensione è stata concessa sino al termine del contratto di insegnamento. L'udienza di merito sarà fissata con separato avviso qualora la ricorrente manifesti interesse alla trattazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali divergenti.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007
Costituisce la base normativa dell'istanza di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione conseguito all'estero.
art. 10-bis l. 241/1990
Disciplina il preavviso di rigetto impugnato insieme al diniego definitivo.
art. 55 c.p.a.
Consente la concessione della tutela cautelare; nel caso concreto ha fondato la sospensione del diniego sino alla scadenza del contratto di insegnamento.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all'estero, l'amministrazione deve esaminare integralmente la documentazione relativa all'iter formativo, compreso il piano analitico degli studi, e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- La motivazione sulle divergenze tra il percorso formativo estero e quello richiesto dall'ordinamento nazionale deve essere rigorosa e specifica, soprattutto quando il riconoscimento è disciplinato dal sistema europeo di riconoscimento dei titoli professionali e incide sulla libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze tra i percorsi formativi degli Stati membri non giustificano automaticamente il diniego di riconoscimento, potendo essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative.
- La mancanza di natura abilitante del titolo estero non può essere posta a fondamento del diniego in contrasto con i principi già affermati dall'Adunanza plenaria in materia di riconoscimento dei titoli professionali.
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