Cassazione Penale, Sentenza n. 44183/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro del telefono cellulare e della SIM card di Pacioni. Il ricorrente denunciava: 1) l'inattendibilità della denuncia della persona offesa; 2) l'assenza di una convalida del sequestro da parte del Pubblico Ministero; 3) la carenza motivazionale del decreto di sequestro (mancata indicazione del nesso di pertinenza e finalità specifica, generica indicazione della necessità di estrapolare dati vulnerante della privacy); 4) la illegittimità dell'operazione perché eseguita in una diversa abitazione rispetto a quella indicata nel decreto (violazione dell'art. 352 c.p.p.); 5) l'illegittimità della delega orale conferita dal PM alla polizia giudiziaria per il secondo intervento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato la legittimità dell'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno. In sintesi: la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini del provvedimento, il verbale di arresto della persona offesa; non è stata ravvisata la necessità di una convalida del verbale da parte del PM in quanto il sequestro è stato eseguito ai sensi dell'art. 252 c.p.p.; il decreto di perquisizione e sequestro conteneva una motivazione ritenuta adeguata (indicazione della ricerca del corpo del reato e di contatti/messaggi pertinenti all'attività criminosa) e il nesso di pertinenza era sufficientemente delineato; la perquisizione nella abitazione di Grottammare è stata considerata legittima in quanto il decreto indicava l'abitazione dell'indagato e "altri luoghi nella sua disponibilità", rendendo non necessaria una specifica delega per il secondo intervento; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché reiterativo; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 252 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il sequestro probatorio; la Corte ha ritenuto che il sequestro del telefono sia stato eseguito ai sensi di tale articolo e che, perciò, non fosse necessario sostenere l'esistenza di una convalida formale da parte del PM come lamentato dal ricorrente.
art. 352 cod. proc. pen.
Norma che vincola la perquisizione al luogo indicato nel decreto; la Corte ha interpretato che l'indicazione nel decreto sia stata sufficientemente ampia (abitazione dell'indagato e "altri luoghi nella sua disponibilità"), consentendo la perquisizione anche presso l'abitazione di Grottammare.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi di tale articolo.
Sez. U, n.5876 del 28/01/2004 (Bevilacqua) e Sez. U, n.25932 del 29/05/2008 (Ivanov)
Principio giurisprudenziale richiamato: il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, includendo errori di diritto e vizi motivazionali talmente gravi da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Sez.2, Sentenza n.39187 del 17/09/2021 (Cristofori)
Richiamato il principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio deve indicare la rilevanza ai fini dell'accertamento, il nesso di derivazione e di pertinenza della cosa col reato; la Corte ha però ritenuto che, nel caso concreto, la motivazione e il nesso fossero adeguatamente espressi.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio di dispositivi informatici viene generalmente ritenuto legittimo se il decreto indica la finalità specifica della ricerca (es. individuare corpo del reato, contatti/messaggi pertinenti) e il nesso di pertinenza tra gli elementi da acquisire e il reato.
- La mancata "convalida" formale da parte del PM non è automaticamente causa di nullità se il sequestro è stato eseguito nei termini e secondo la disciplina prevista (es. art. 252 c.p.p.) e la motivazione del decreto è adeguata.
- La perquisizione in luogo diverso dalla residenza indicata nel decreto può essere legittima se il provvedimento contiene una formulazione che comprende l'abitazione dell'indagato e altri luoghi nella sua disponibilità; in caso contrario, l'intervento fuori dai limiti del decreto può essere censurabile.
- Le questioni già decise in sede di riesame e riproposte in cassazione senza nuovi profili costituiscono motivi reiterativi e possono essere dichiarate inammissibili.
- Le doglianze generiche sulla tutela della privacy richiedono che il ricorrente dimostri l'assenza di specifica delimitazione della ricerca nel decreto; se tale delimitazione è presente e circoscritta, la tutela della riservatezza può ritenersi rispettata.
- Chi propone ricorso infondato in Cassazione assume il rischio di essere condannato alle spese processuali; valutare la fondatezza dei motivi prima di impugnare.
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