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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44183/2022 del 21/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro del telefono cellulare e della SIM card di Pacioni. Il ricorrente denunciava: 1) l'inattendibilità della denuncia della persona offesa; 2) l'assenza di una convalida del sequestro da parte del Pubblico Ministero; 3) la carenza motivazionale del decreto di sequestro (mancata indicazione del nesso di pertinenza e finalità specifica, generica indicazione della necessità di estrapolare dati vulnerante della privacy); 4) la illegittimità dell'operazione perché eseguita in una diversa abitazione rispetto a quella indicata nel decreto (violazione dell'art. 352 c.p.p.); 5) l'illegittimità della delega orale conferita dal PM alla polizia giudiziaria per il secondo intervento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato la legittimità dell'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno. In sintesi: la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini del provvedimento, il verbale di arresto della persona offesa; non è stata ravvisata la necessità di una convalida del verbale da parte del PM in quanto il sequestro è stato eseguito ai sensi dell'art. 252 c.p.p.; il decreto di perquisizione e sequestro conteneva una motivazione ritenuta adeguata (indicazione della ricerca del corpo del reato e di contatti/messaggi pertinenti all'attività criminosa) e il nesso di pertinenza era sufficientemente delineato; la perquisizione nella abitazione di Grottammare è stata considerata legittima in quanto il decreto indicava l'abitazione dell'indagato e "altri luoghi nella sua disponibilità", rendendo non necessaria una specifica delega per il secondo intervento; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché reiterativo; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 252 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il sequestro probatorio; la Corte ha ritenuto che il sequestro del telefono sia stato eseguito ai sensi di tale articolo e che, perciò, non fosse necessario sostenere l'esistenza di una convalida formale da parte del PM come lamentato dal ricorrente.

  • art. 352 cod. proc. pen.

    Norma che vincola la perquisizione al luogo indicato nel decreto; la Corte ha interpretato che l'indicazione nel decreto sia stata sufficientemente ampia (abitazione dell'indagato e "altri luoghi nella sua disponibilità"), consentendo la perquisizione anche presso l'abitazione di Grottammare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi di tale articolo.

  • Sez. U, n.5876 del 28/01/2004 (Bevilacqua) e Sez. U, n.25932 del 29/05/2008 (Ivanov)

    Principio giurisprudenziale richiamato: il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, includendo errori di diritto e vizi motivazionali talmente gravi da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

  • Sez.2, Sentenza n.39187 del 17/09/2021 (Cristofori)

    Richiamato il principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio deve indicare la rilevanza ai fini dell'accertamento, il nesso di derivazione e di pertinenza della cosa col reato; la Corte ha però ritenuto che, nel caso concreto, la motivazione e il nesso fossero adeguatamente espressi.

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio di dispositivi informatici viene generalmente ritenuto legittimo se il decreto indica la finalità specifica della ricerca (es. individuare corpo del reato, contatti/messaggi pertinenti) e il nesso di pertinenza tra gli elementi da acquisire e il reato.
  • La mancata "convalida" formale da parte del PM non è automaticamente causa di nullità se il sequestro è stato eseguito nei termini e secondo la disciplina prevista (es. art. 252 c.p.p.) e la motivazione del decreto è adeguata.
  • La perquisizione in luogo diverso dalla residenza indicata nel decreto può essere legittima se il provvedimento contiene una formulazione che comprende l'abitazione dell'indagato e altri luoghi nella sua disponibilità; in caso contrario, l'intervento fuori dai limiti del decreto può essere censurabile.
  • Le questioni già decise in sede di riesame e riproposte in cassazione senza nuovi profili costituiscono motivi reiterativi e possono essere dichiarate inammissibili.
  • Le doglianze generiche sulla tutela della privacy richiedono che il ricorrente dimostri l'assenza di specifica delimitazione della ricerca nel decreto; se tale delimitazione è presente e circoscritta, la tutela della riservatezza può ritenersi rispettata.
  • Chi propone ricorso infondato in Cassazione assume il rischio di essere condannato alle spese processuali; valutare la fondatezza dei motivi prima di impugnare.

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