Sentenza n. 5332/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza del giudicato civile, limitatamente alla liquidazione delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha appellato la sentenza del TAR Sardegna esclusivamente nella parte relativa alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, ritenendone inadeguato l’importo. Il Ministero si è costituito resistendo all’appello. Non sono stati contestati il riconoscimento del beneficio economico della Carta elettronica per il docente, disposto in esecuzione del giudicato civile, né l’accoglimento della domanda di ottemperanza in quanto tale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello parzialmente fondato, richiamando il consolidato indirizzo della Sezione sui criteri di liquidazione delle spese nei giudizi aventi ad oggetto il beneficio della Carta elettronica per il docente. In parziale riforma della sentenza appellata, ha liquidato in € 800,00 le spese del giudizio di ottemperanza di primo grado, oltre agli accessori di legge, ponendole a carico del Ministero e disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre posto a carico del Ministero il rimborso del contributo unificato versato o anticipato per i giudizi di primo e secondo grado. Le spese del grado di appello sono state compensate, anche in considerazione delle incertezze interpretative sui criteri di liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per il docente
Il giudicato civile aveva riconosciuto alla docente il beneficio economico previsto dalla disposizione.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi»
Consente alla sentenza di motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché siano concisamente esposti i motivi della decisione.
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Giustifica la motivazione sintetica della decisione mediante riferimento al punto risolutivo o a precedenti conformi.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello circoscritto alla quantificazione delle spese del giudizio di primo grado, il giudice può riformare parzialmente la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione, lasciando ferme le statuizioni principali non contestate.
- La motivazione della sentenza può legittimamente consistere nel richiamo sintetico a un consolidato indirizzo giurisprudenziale conforme, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d), e 74 c.p.a., quando tale richiamo consenta di individuare la ragione decisiva della pronuncia.
- Le spese del grado di appello possono essere compensate quando sussistano incertezze interpretative sui criteri applicabili alla loro liquidazione, anche se l’appello è accolto parzialmente.
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