Sentenza n. 413/2026 - Catania, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. 1681/2025 del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 1681/2025, relativa al pagamento di somme per demansionamento professionale, interessi e spese di lite
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente e il difensore, quale beneficiario della distrazione delle spese di lite, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., alla sentenza del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto il diritto al pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno da demansionamento professionale, oltre interessi legali e spese di lite, chiedendo anche l’eventuale nomina di un commissario ad acta. L’Azienda intimata, ritualmente evocata, non si è costituita. Prima della decisione, i ricorrenti hanno depositato una dichiarazione di rinuncia, riferendo di avere raggiunto un accordo con l’amministrazione e di non avere più interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che la rinuncia era irrituale, perché non sottoscritta personalmente da entrambe le parti né assistita da procura speciale e perché non risultava notificata all’amministrazione ai sensi dell’art. 84 c.p.a. Tuttavia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 84, quarto comma, e dell’art. 35, primo comma, lett. c), c.p.a., la dichiarazione depositata manifestava in modo inequivocabile il venir meno dell’interesse ad agire, consentendo comunque la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. In ragione della definizione in rito e del complessivo comportamento processuale delle parti, le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza è il rimedio esperibile per ottenere l’esecuzione del giudicato, anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso è soggetta a specifiche formalità, tra cui la sottoscrizione personale delle parti o il conferimento di procura speciale e, nel caso considerato, la notificazione all’amministrazione intimata; l’inosservanza di tali formalità non impedisce tuttavia la declaratoria di improcedibilità quando risulti inequivocabilmente venuto meno l’interesse ad agire.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo deve rispettare le formalità previste dall’art. 84 c.p.a.; in mancanza, essa non produce gli effetti tipici della rinuncia, ma può comunque fondare una declaratoria di improcedibilità quando contenga una dichiarazione inequivocabile del sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione.
- Nel giudizio di ottemperanza, il raggiungimento di un accordo con l’amministrazione e il conseguente venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio determinano l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anche se la rinuncia depositata non è formalmente rituale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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