Sentenza n. 2007/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di ammonimento orale adottato dal Questore ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di ammonimento adottato dal Questore a seguito dell’istanza presentata dall’ex convivente, madre delle figlie minori, che aveva riferito una serie di condotte moleste, intrusive, pressanti e asseritamente persecutorie, consistite in telefonate e messaggi frequenti, accessi presso l’abitazione, comportamenti di controllo e un episodio aggressivo presso un impianto sportivo frequentato dalle figlie. Nel corso del procedimento la richiedente aveva depositato ulteriori integrazioni, non comunicate specificamente al ricorrente prima dell’adozione dell’atto. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 7 e 21-octies l. n. 241/1990 e l’omesso contraddittorio procedimentale rispetto ai nuovi fatti. Il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, difetto di motivazione ed eccesso di potere, sostenendo che il provvedimento fosse fondato su episodi isolati e non adeguatamente riscontrati. Il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 8 d.l. n. 11/2009, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, per la mancata audizione di persone informate e lo svolgimento di ulteriori accertamenti. Il quarto motivo contestava l’erronea applicazione dei presupposti della misura, sostenendo che l’ammonimento richiedesse l’accertamento della pericolosità sociale attuale secondo l’art. 1 d.lgs. n. 159/2011.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso e ha confermato il decreto di ammonimento. Quanto al primo motivo, ha ritenuto sufficiente che il ricorrente fosse stato informato dell’avvio del procedimento e avesse esercitato i diritti partecipativi mediante accesso agli atti e deposito di una memoria difensiva, espressamente valutata dall’Amministrazione. Le integrazioni dell’istanza non introducevano fatti radicalmente nuovi, ma costituivano la prosecuzione del medesimo quadro fattuale; pertanto non era necessario riattivare il contraddittorio. Il richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU sull’audizione personale non è stato ritenuto decisivo, perché il ricorrente non aveva formulato una specifica censura sull’omessa audizione personale ed era comunque stato coinvolto nel procedimento. Il secondo motivo è stato respinto perché il decreto ricostruiva il contesto relazionale, indicava una pluralità di episodi e illustrava il percorso logico che aveva condotto al giudizio prognostico di rischio di reiterazione. Il sindacato giurisdizionale sull’ammonimento non può sostituire la valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza e resta circoscritto ai vizi macroscopici di illogicità, travisamento o difetto assoluto di istruttoria, non ravvisati nel caso concreto. Il terzo motivo è stato respinto poiché l’art. 8 d.l. n. 11/2009 rimette al Questore, attraverso la formula “se necessario”, la scelta circa l’estensione degli approfondimenti istruttori. La mancata audizione di ulteriori soggetti o l’omesso svolgimento di altri accertamenti non costituiscono vizio autonomo quando gli elementi disponibili siano ritenuti sufficienti e attendibili per la valutazione prognostica. Il quarto motivo è stato respinto perché l’ammonimento ex art. 8 d.l. n. 11/2009 è una misura amministrativa preventiva atipica, distinta dalle misure di prevenzione personali del d.lgs. n. 159/2011, e non richiede l’accertamento della pericolosità sociale secondo il codice antimafia. È sufficiente la presenza di elementi idonei a rendere probabile la reiterazione di condotte moleste o persecutorie e la loro possibile degenerazione in condotte penalmente rilevanti. Il ricorrente è stato condannato alle ulteriori spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 in favore dell’Amministrazione e in euro 500,00 in favore della controinteressata, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla l. 23 aprile 2009, n. 38
“Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. [...] Il questore, assunte se necessarie informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento”
L’ammonimento ha natura preventiva e cautelare e può essere adottato sulla base di elementi indiziari attendibili e di un giudizio prognostico sulla probabile reiterazione di condotte moleste o persecutorie. La formula “se necessario” attribuisce al Questore ampia discrezionalità nella scelta degli approfondimenti istruttori.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
La comunicazione di avvio e la possibilità di partecipare al procedimento sono state ritenute sufficienti, nel caso concreto, a garantire il contraddittorio procedimentale.
art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241
Il motivo è stato esaminato nel quadro della contestazione del contraddittorio, ma il TAR ha escluso la violazione procedimentale dedotta.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione dell’ammonimento è stata ritenuta adeguata perché indicava il contesto relazionale, la pluralità degli episodi e il percorso logico seguito per formulare il giudizio di rischio di reiterazione.
art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Non è applicabile quale presupposto dell’ammonimento ex art. 8 d.l. n. 11/2009, trattandosi di misura preventiva amministrativa distinta dalle misure di prevenzione personali disciplinate dal codice antimafia.
Massime di principio
- L’ammonimento previsto dall’art. 8 del d.l. n. 11/2009 è una misura amministrativa preventiva e cautelare, distinta dalle misure di prevenzione personali disciplinate dal d.lgs. n. 159/2011; per la sua adozione non occorre accertare la pericolosità sociale secondo gli standard del codice antimafia, essendo sufficiente la presenza di elementi attendibili che rendano probabile la reiterazione di comportamenti molesti o persecutori e la loro possibile degenerazione in condotte penalmente rilevanti.
- L’ammonimento del Questore non richiede la prova piena dei fatti secondo gli standard propri del processo penale, ma consente un giudizio prognostico ex ante fondato sugli elementi disponibili e diretto a prevenire la reiterazione delle condotte.
- La previsione secondo cui il Questore acquisisce informazioni dagli organi investigativi e sente persone informate dei fatti “se necessario” attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza un’ampia discrezionalità nella scelta della tempistica, delle modalità e dell’estensione dell’istruttoria; la mancata audizione di ulteriori soggetti non determina di per sé l’illegittimità dell’ammonimento quando gli elementi già acquisiti siano ritenuti sufficienti.
- Nel procedimento di ammonimento, la comunicazione di avvio, l’accesso agli atti e la possibilità di depositare memorie possono soddisfare le garanzie partecipative quando le successive integrazioni dell’istanza non introducano fatti radicalmente nuovi, ma si limitino a rappresentare ulteriori episodi riconducibili al medesimo contesto fattuale.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione del Questore in materia di ammonimento è limitato alla verifica di vizi macroscopici quali illogicità manifesta, travisamento dei fatti o difetto assoluto di istruttoria, senza possibilità di sostituire la valutazione giudiziale a quella discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1536/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1537/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1539/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1598/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1599/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 10 lug 2026Sentenza n. 1600/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →