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Sentenza

Sentenza n. 192/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento assunto dalla ASL n. 1 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila assunta l'11 febbraio 2020, prot. n. 0032000/20, avente ad oggetto “Verbale ispettivo sanitario definitivo relativo alle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero erogate dalla Casa di Cura Villa Letizia S.S. 80 n. 25/B 67100 Preturo (AQ) - CAMPIONAMENTO II SEMESTRE 2018 - PRESTAZIONI DI CHIRURGIA VERTEBRALE (integrazione della nota del 01/07/2019 prot. n. 0134678/19)”, comunicato in pari data e dei relativi allegati, ivi inclusi i giudizi di legittimità ed appropriatezza riferiti alle cartelle cliniche nn. 3341, 3434, 3343, 3544, 3536, 3631, 3809, 4045, 4124, 4126 e nonché le note del Servizio Ispettivo Regionale prot. RA n. 0354304/19 del 17/12/19 e RA n. 0029075/20 del 31/01/2010 e la nota della Direzione Generale ASL 1 del 06/02/2020 prot. n. 0028871/20, nonché il parere espresso dal Servizio Ispettivo Regionale DPF ‘'7 prot. RA/0229312/18; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ancorché non conosciuto; e per la condanna della A.S.L. resistente al pagamento degli importi dovuti alla s.r.l. P.O. Villa Letizia per avere erogato prestazioni ospedaliere nel 2020, quantificate in € 176.940,36 (di cui alle fatture n. F4-1 del 31.01.2020, n. F4-4 del 31.01.2020 e F4-19 del 28.02.2020), non pagate alla Struttura poiché illegittimamente compensate dall'Ente sanitario, oltre interessi ex art. 5 D.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze e sino al saldo e rivalutazione monetaria; nonché per la declaratoria dell'obbligo a carico della Regione Abruzzo e della ASL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, negli ambiti di loro rispettiva competenza, a designare – per le verifiche per il futuro- i componenti del NOC 1 – ASL 1 secondo le disposizioni dei decreti commissariali n.19/2010, n. 43/2010, n. 64/2012 e formalizzarne la nomina. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Presidio Ospedaliero Villa Letizia S.r.l. il 4/10/2023: 1) per l'annullamento: - del provvedimento assunto dalla A.S.L. n. 1 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila dell'11 febbraio 2020, prot. n. 0032000/20, avente ad oggetto “Verbale ispettivo sanitario definitivo relativo alle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero erogate dalla Casa di Cura Villa Letizia S.S. 80 n. 25/B 67100 Preturo (AQ) - CAMPIONAMENTO II SEMESTRE 2018 - PRESTAZIONI DI CHIRURGIA VERTEBRALE (integrazione della nota del 01/07/2019 prot. n. 0134678/19)” comunicato in pari data, e dei relativi allegati, ivi inclusi i giudizi di legittimità ed appropriatezza riferiti alle cartelle cliniche nn. 3341, 3434, 3343, 3544, 3536, 3631, 3809, 4045, 4124, 4126 nonché le note del Servizio Ispettivo Regionale prot. RA n. 0354304/19 del 17/12/19 e RA n. 0029075/20 del 31/01/2010, la nota della Direzione Generale ASL 1 del 06/02/2020 prot. n. 0028871/20 e il parere espresso dal Servizio Ispettivo Regionale DPF ‘'7 prot. RA/0229312/18, tutti richiamati nel provvedimento; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ancorché non conosciuto; 2) accertare e dichiarare che l'importo -oggetto della decurtazione operata dal Nucleo Operativo Complesso (N.O.C.) pari ad € 176.940,36- è stato legittimamente corrisposto alla s.r.l. P.O. Villa Letizia ed è, pertanto, ad essa dovuto; 3) per l'effetto, condannare la A.S.L. resistente al pagamento degli importi dovuti alla s.r.l. P.O. Villa Letizia per avere erogato prestazioni ospedaliere nel 2020, quantificate in € 176.940,36 (di cui alle fatture n. F4-1 del 31.01.2020, n. F4-4 del 31.01.2020 e F4-19 del 28.02.2020) non pagate alla Struttura poiché illegittimamente compensate dall'Ente sanitario, oltre interessi ex art. 5 D.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze e sino al saldo e rivalutazione monetaria; 4) in ogni caso, accertare e dichiarare, anche ai sensi dell'art. 117 c.p.a., l'obbligo della Regione Abruzzo e della ASL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, negli ambiti di loro rispettiva competenza, a designare – per le verifiche per il futuro- i componenti del NOC 1 – ASL 1 secondo le disposizioni dei decreti commissariali n. 19/2010, n. 43/2010, n. 64/2012 e formalizzarne la nomina; 5) per l'effetto, ordinare alla Regione Abruzzo e alla ASL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, negli ambiti di loro rispettiva competenza, di effettuare gli adempimenti di cui al punto sub 4). Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge. In via istruttoria si chiede altresì disporsi C.T.U. finalizzata a verificare la congruità e l'appropriatezza delle prestazioni rese dalla s.r.l. P.O. Villa Letizia con riferimento alle cartelle cliniche indicate nel verbale dell'11 febbraio 2020 e la loro remunerabilità nei termini richiesti dalla Struttura. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Presidio Ospedaliero Villa Letizia S.r.l. il 10/7/2024: per l’annullamento - del provvedimento assunto dalla ASL n. 1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila assunta l’11 febbraio 2020, prot. n. 0032000/20, avente ad oggetto “Verbale ispettivo sanitario definitivo relativo alle prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero erogate dalla Casa di Cura Villa Letizia S.S. 80 n. 25/B 67100 Preturo (AQ) - CAMPIONAMENTO II SEMESTRE 2018 - PRESTAZIONI DI CHIRURGIA VERTEBRALE (integrazione della nota del 01/07/2019 prot. n. 0134678/19)”, comunicato in pari data e dei relativi allegati, ivi inclusi i giudizi di legittimità ed appropriatezza riferiti alle cartelle cliniche nn. 3341, 3434, 3343, 3544, 3536, 3631, 3809, 4045, 4124, 4126 e nonché le note del Servizio Ispettivo Regionale prot. RA n. 0354304/19 del 17/12/19 e RA n. 0029075/20 del 31/01/2010 e la nota della Direzione Generale ASL 1 del 06/02/2020 prot. n. 0028871/20, nonché il parere espresso dal Servizio Ispettivo Regionale DPF ‘’7 prot. RA/0229312/18; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ancorché non conosciuto; e per la condanna della A.S.L. resistente al pagamento degli importi dovuti alla s.r.l. P.O. Villa Letizia per avere erogato prestazioni ospedaliere nel 2020, quantificate in € 176.940,36 (di cui alle fatture n. F4-1 del 31.01.2020, n. F4-4 del 31.01.2020 e F4-19 del 28.02.2020), non pagate alla Struttura poiché illegittimamente compensate dall’Ente sanitario, oltre interessi ex art. 5 D.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze e sino al saldo e rivalutazione monetaria; nonché per la declaratoria dell’obbligo a carico della Regione Abruzzo e della ASL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila, negli ambiti di loro rispettiva competenza, a designare – per le verifiche per il futuro- i componenti del NOC 1 – ASL 1 secondo le disposizioni dei decreti commissariali n. 19/2010, n. 43/2010, n. 64/2012 e formalizzarne la nomina.

Giustizia amministrativa202100246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale ispettivo sanitario definitivo della ASL relativo alla legittimità e appropriatezza di prestazioni ospedaliere di chirurgia vertebrale, con decurtazione di € 176.940,36

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria e regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria ha impugnato il verbale ispettivo sanitario definitivo dell'11 febbraio 2020 e gli atti presupposti, contestando i giudizi di legittimità e appropriatezza riferiti a specifiche cartelle cliniche e la conseguente decurtazione di € 176.940,36 dalle somme dovute per prestazioni ospedaliere. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento della debenza dell'importo e la condanna della ASL al pagamento, oltre interessi e rivalutazione. Ha inoltre chiesto che fosse dichiarato l'obbligo della Regione Abruzzo e della ASL di designare e formalizzare i componenti del Nucleo Operativo Complesso competente per le verifiche future, nonché, in via istruttoria, lo svolgimento di una CTU sull'appropriatezza e remunerabilità delle prestazioni. Le domande sono state reiterate e integrate con motivi aggiunti nel 2023 e nel 2024.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione della parte ricorrente, resa con memoria del 12 marzo 2026, di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Ha quindi dichiarato l'intero giudizio improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità del verbale ispettivo, la debenza dell'importo, le richieste risarcitorie o di pagamento, la CTU e la domanda relativa alla futura composizione del NOC. Le spese di lite sono state integralmente compensate in considerazione della peculiarità del caso e della complessità in fatto della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione del giudizio in udienza straordinaria/camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e tale sopravvenuta carenza di interesse riguarda la domanda giudiziale, il giudice amministrativo dichiara il ricorso improcedibile senza esaminare le censure di merito.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la controversia presenti peculiarità e complessità fattuali tali da giustificare la deroga alla regola della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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