Cassazione Penale, Sentenza n. 34761/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del 28/01/2020 che li aveva confermati colpevoli del delitto di furto (artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 c.p.). Le doglianze erano due: (1) nullità della sentenza ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., perché la Corte avrebbe pronunciato nonostante il difensore avesse comunicato adesione all'astensione dalle udienze del 28/01/2020 tramite PEC; (2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 533 c.p.p. in relazione all'identificazione degli imputati come autori del furto. I ricorrenti non produssero la delibera dell'Organismo di indizione dell'astensione né la prova che la PEC fosse stata inviata a una casella "dedicata" indicata dalla Corte d'appello, mentre le censure sulla valutazione della prova risultarono generiche e miravano in sostanza a rimettere in discussione il convincimento dei giudici di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto che, pur essendo possibile per il difensore comunicare l'adesione all'astensione anche via PEC, i ricorrenti non hanno assolto l'onere di dimostrare che la PEC fosse stata inviata alla casella dedicata prevista dalla Corte d'appello né hanno allegato la delibera di proclamazione dell'astensione, rendendo il motivo generico e non specifico. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che le censure sulla motivazione erano generiche e costituivano una richiesta di riconsiderazione del merito, non consentita in sede di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Codice penale
art. 624; art. 625, comma 1, nn. 2 e 7
Norme penalmente incriminanti applicate per contestare il furto e le relative circostanze aggravanti; sono le norme che hanno retto la condanna di merito
Codice di procedura penale
art. 178, comma 1, lett. c); art. 533
Art. 178 c.p.p.: ipotesi di nullità rilevabili d'ufficio o su eccezione; la presunta nullità invocata per la pronuncia nonostante adesione all'astensione è stata esaminata e dichiarata infondata per carenza probatoria. Art. 533 c.p.p.: contestato dai ricorrenti in relazione alla motivazione, ma la Corte ha ritenuto le censure generiche e non idonee per cassazione
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173 disp. att. c.p.p.
Fissa i limiti di ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione; la censura è stata esaminata nei limiti consentiti dalla norma
Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze
Prevede che la dichiarazione di adesione all'astensione sia trasmessa o depositata in cancelleria o segreteria e ammette l'utilizzo di mezzi tecnici (es. telefax, PEC) purché sia documentata la provenienza e l'avvenuta ricezione; la Corte ha richiamato la necessità della ricevuta di consegna della PEC e dell'indirizzo/casella dedicata
Costituzione
Riconosce il diritto di sciopero/astensione, cui la disciplina autoregolamentare può conformarsi, ma non esonera l'onere di prova e le regole procedurali
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
es. Sez. 4, n. 35683/2018; n. 40187/2014; Sez. 4, n. 3861/2017; Sez. 2, n. 42046/2019
Precedenti richiamati sul tema della comunicazione dell'adesione all'astensione via mezzi tecnici (fax, PEC) e sui limiti della sindacabilità in cassazione della valutazione delle prove; in particolare viene ribadito che la PEC è valida solo se accompagnata da idonea prova di consegna e che la cassazione non è il luogo per rimettere in discussione valutazioni di fatto generiche
Massime di principio
- La comunicazione di adesione all'astensione via PEC è ammissibile, ma l'efficacia dipende dalla prova che la PEC sia stata inviata alla casella prevista e che sia pervenuta (ricevuta di consegna); la mera inviata senza prova non impedisce la celebrazione dell'udienza
- In ricorso per cassazione l'onere di autosufficienza richiede che il ricorrente alleghi i documenti essenziali (es. delibera sindacale/di categoria che proclama l'astensione) altrimenti il motivo è inammissibile per genericità
- Le censure sulla motivazione devono evidenziare vizi giuridici, omissioni logiche o violazioni di legge puntuali; rilievi meramente critici o richieste di rivalutazione della prova sono inammissibili in sede di legittimità
- La Corte di Cassazione non è sede di appello contro le valutazioni di fatto dei giudici di merito: bisogna dimostrare errori di diritto o palese illogicità/contraddittorietà nella motivazione
- Ricorsi manifestamente inammissibili o generici possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. somme alla Cassa delle Ammende)
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