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Sentenza

Sentenza n. 1437/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’esecuzione della sentenza n. 7904/2024 del 20 novembre 2024 del Tribunale di Napoli, II sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202506395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, II sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 500 euro mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli n. 7904/2024, lamentando che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla condanna al pagamento di 500 euro mediante emissione della carta del docente e al pagamento delle spese di giudizio. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con un atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'inottemperanza dell'amministrazione e l'assenza di elementi ostativi. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro gli ulteriori sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora, calcolata nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta agli interessi eventualmente già dovuti. La penalità decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, e comunque non può superare il 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. Il TAR ha precisato che, anche dopo l'insediamento del commissario, l'amministrazione conserva il potere di adempiere, in una situazione di esercizio concorrente del potere. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la misura deve essere determinata secondo criteri di non manifesta iniquità.

  • art. 1 c.p.a.

    Il principio di effettività della tutela giustifica la funzione compulsiva e di garanzia della penalità di mora.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura amministrativa alla quale appartiene il soggetto nominato commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    Impone, nella quantificazione dell'astreinte, il rispetto del criterio della non manifesta iniquità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di un giudicato e in assenza di elementi ostativi dedotti dall'amministrazione, il giudice deve ordinare l'adempimento entro un termine determinato e può nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, purché resti distinta dagli interessi già dovuti e sia funzionale a sollecitare l'adempimento, non a compensare ulteriormente il privato.
  • Ai fini della quantificazione dell'astreinte, la decorrenza può essere fissata allo spirare del termine assegnato all'amministrazione per adempiere; la penalità cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, e può essere sottoposta a un limite massimo proporzionato all'importo oggetto del giudicato.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di eseguire spontaneamente il giudicato: fino all'effettivo adempimento sussiste un esercizio concorrente del potere da parte dell'amministrazione titolare e del commissario incaricato dal giudice.
  • La fissazione di un tetto massimo all'astreinte è necessaria per evitare che la penalità perda la funzione compulsoria e si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato; nel caso esaminato il limite è stato fissato al 10% dell'importo dovuto in base al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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