Cassazione Penale, Ordinanza n. 29912/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con il primo motivo deduceva insufficienza e contraddittorietà della motivazione sulla ritenuta validità, ai fini della procedibilità, della querela proposta dal possessore dell'autoveicolo sottratto invece che dal proprietario. Con il secondo motivo contestava la manifesta illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo nonostante il riconoscimento in primo grado delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che nel delitto di furto la persona offesa è non solo il proprietario o titolare di diritti reali o di godimento, ma anche il possessore del bene, quale titolare di una relazione di fatto idonea a legittimare la querela. Ha inoltre ritenuto inammissibile e comunque manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la determinazione della pena e la valutazione degli aumenti/diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da motivazione congrua e aderente agli artt. 132 e 133 c.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.
Richiamato come criterio per la graduazione della pena e la valutazione degli elementi rilevanti ai fini sanzionatori.
È il reato di furto cui si riferisce la sentenza, aggravato nella fattispecie concreta.
Richiamato implicitamente dalla qualificazione di furto aggravato della condanna confermata.
Massime di principio
- Nel delitto di furto, ai fini della legittimazione a proporre querela, la persona offesa non coincide soltanto con il proprietario del bene, ma comprende anche il possessore, inteso come titolare di una relazione di fatto con la cosa, anche se priva di titolo giuridico e persino se clandestina o illecita.
- La tutela penale del furto protegge non solo la proprietà, ma anche il possesso quale situazione di fatto meritevole di protezione.
- In sede di legittimità, la censura sulla misura della pena è ammissibile solo nei limiti del vizio motivazionale rilevante, mentre la concreta graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve motivare in modo congruo richiamando i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
- Quando la motivazione sulla pena dà conto degli elementi ritenuti decisivi, non è sindacabile in cassazione come manifesta illogicità.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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