Cassazione Penale, Sentenza n. 00520/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della convalida del DASPO emesso dal Questore di Novara (23/06/2025) e recepito con ordinanza del G.i.p. del 28/06/2025: il provvedimento imponeva DASPO per anni cinque e l'obbligo, per la stessa durata, di presentarsi presso l'Autorità di P.S. in concomitanza (30 minuti prima dell'inizio e 30 minuti prima della fine) delle manifestazioni calcistiche cui partecipa l'AC Trento 1921. Il ricorrente censura (i) la violazione del diritto di difesa per l'emissione dell'ordinanza di convalida prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore (notifica avvenuta ore 09:00 del 27/06/2025; ordinanza alle 11:50 del 28/06/2025), (ii) il difetto di motivazione per mancata valutazione della memoria difensiva tempestivamente inviata, (iii) la illegittimità della duplice imposizione dell'obbligo di presentazione, (iv) profili di illegittimità connessi alla modalità di presentazione della richiesta di convalida da parte del P.M.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo di presentazione imposto al TONINA dal Questore (23/06/2025), con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Novara per nuovo esame su quella specifica misura, e ha sospeso l'efficacia, in parte qua, del provvedimento del Questore (ossia l'obbligo di presentazione) fino alla definizione del giudizio rescissorio. La Corte ha inoltre rilevato il difetto di motivazione rispetto alle ragioni esposte nella memoria difensiva. Disposto che il dispositivo sia comunicato al Questore.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. 3, Pedretti (n. 20366 del 02/12/2020, dep. 2021)
«in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale»
La Corte applica il principio secondo cui la convalida del DASPO contenente obbligo di presentazione non può essere pronunciata prima del decorso delle 48 ore dalla notifica, pena la nullità della convalida per compressione del diritto di difesa.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. 3, Marano (n. 9809 del 14/10/2024, dep. 2025)
Conferma l'orientamento sopra richiamato sul termine dilatorio di 48 ore per la convalida e l'importanza del rispetto dei termini per assicurare l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. 3, Cerciello (n. 3738 del 10/10/2024, dep. 2025)
Ulteriore conferma dell'indirizzo giurisprudenziale che ritiene imprescindibile il decorso delle 48 ore prima della convalida dei provvedimenti del questore che impongono l'obbligo di presentazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - Sez. 3, Galimberti (n. 16468 del 28/03/2024)
Riferimento utilizzato in merito alla sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato in attesa della definizione del giudizio rescissorio.
Massime di principio
- La convalida giudiziale di un provvedimento del Questore che impone l'obbligo di presentazione non può essere pronunciata prima del decorso delle 48 ore dalla notifica: il mancato rispetto di tale termine compromette l'effettivo esercizio del diritto di difesa e determina nullità della convalida.
- Il giudice deve esaminare e motivare espressamente le ragioni contenute nelle memorie difensive: la mancata valutazione di memorie tempestive integra vizio di motivazione e può portare all'annullamento parziale del provvedimento.
- L'annullamento o la sospensione può essere disposto limitatamente alle misure specificamente viziate (qui l'obbligo di presentazione), mentre altre parti del provvedimento (es. la misura DASPO nel suo complesso) possono rimanere oggetto di nuova valutazione dal giudice di merito dopo il rinvio.
- In presenza di censure procedurali rilevanti (es. inosservanza del termine di 48 ore), il Procuratore Generale può richiedere l'annullamento anche senza rinvio, ma il giudice della legittimità può comunque disporre rinvio e sospensione dell'efficacia per garantire le valutazioni di merito.
- In casi analoghi è prudente verificare sempre le tempistiche di notifica e di emissione della convalida, depositare memorie difensive in modo tempestivo e documentarne la tempestività, e sollevare immediatamente eventuali violazioni procedurali (termine dilatorio, mancata acquisizione di atti, omissione di motivazione).
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