Sentenza n. 3900/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del verbale di ritiro cautelare di armi comuni da sparo ex art. 39 T.U.L.P.S. del 3.9.2025 emesso dalla Legione Carabinieri Campania, Stazione di Crispano (NA), notificato al ricorrente a mani in pari data, e di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, antecedente, contestuale, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato; II) con i motivi aggiunti depositati il 18.10.2025: del decreto del Prefetto di Napoli prot n. -OMISSIS- notificato il 7.10.2025, recante il divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente ex art. 39 TULPS, e di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, antecedente, contestuale, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato; III) con i motivi aggiunti presentati in data 20.12.2025: del decreto del Prefetto di Napoli prot n. -OMISSIS- del 4.12.2025 notificato personalmente al ricorrente in pari data confermativo del precedente decreto del Prefetto di Napoli prot. n. -OMISSIS-, recante il divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente ex art. 39 TULPS, e di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, antecedente, contestuale, conseguente o comunque connesso ai provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbale di ritiro cautelare di armi e licenza di porto d'armi e successivi decreti prefettizi di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
Favorevole al ricorrente (guardia giurata)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, guardia giurata adibita al presidio di un pronto soccorso ospedaliero, ha impugnato il ritiro cautelare di due pistole, un fucile semiautomatico, munizioni, polvere da sparo e licenza di porto d'armi, nonché i successivi decreti prefettizi di divieto di detenzione di armi adottati ai sensi dell'art. 39 TULPS. Ha dedotto violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e dell'art. 39 TULPS, difetto dei presupposti, travisamento, carenza istruttoria e motivazionale, nonché, con gli ulteriori motivi aggiunti, elusione dell'ordinanza cautelare di riesame. I provvedimenti traevano origine da una denuncia per minacce presentata da una vicina, nell'ambito di una risalente conflittualità familiare e di vicinato. Il ricorrente ha contestato l'attendibilità della denuncia, ha evidenziato di avere sempre ottenuto il rinnovo dei titoli di polizia e di avere svolto per anni l'attività senza rilievi disciplinari o penali, ha prodotto il piano ferie per sostenere di non essere stato in servizio nel giorno della presunta minaccia a mano armata e ha rappresentato che il procedimento penale era stato archiviato. Ha inoltre evidenziato l'incidenza dei provvedimenti sulla propria attività lavorativa e sul rischio di perdita dell'occupazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e ha annullato tutti gli atti impugnati. Il giudice ha riconosciuto l'ampia discrezionalità prefettizia nella valutazione dell'affidabilità e della prognosi di non abuso delle armi, precisando tuttavia che tale potere deve essere esercitato sulla base di un'istruttoria completa e di una motivazione congrua, coerente e riferita alla complessiva personalità dell'interessato. Nel caso concreto, la valutazione negativa era fondata esclusivamente sulla vicenda denunciata, senza ulteriori sviluppi penali o altri addebiti, mentre il procedimento penale si era concluso con archiviazione. I provvedimenti non contenevano un giudizio attuale e sintetico-valutativo sulla personalità e sulla condotta del ricorrente, né indicavano elementi sintomatici ulteriori e concretamente riferibili alla sua inaffidabilità. Il TAR ha inoltre attribuito rilievo alla lunga attività professionale svolta senza precedenti disciplinari o penali e alla grave incidenza del divieto sulla capacità lavorativa, ritenendo sproporzionato il sacrificio imposto rispetto alla base fattuale disponibile. Le spese sono state poste a carico della Prefettura di Napoli, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori e rimborso dei contributi unificati; sono state compensate nei confronti della Stazione Carabinieri di Crispano.
Norme richiamate
art. 39 R.D. n. 773/1931 (TULPS)
Consente l'adozione del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti; il relativo esercizio richiede una valutazione concreta dell'affidabilità del soggetto e un'adeguata istruttoria e motivazione.
artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931 (TULPS)
Rilevano ai fini dei requisiti di affidabilità richiesti per il rilascio, il diniego o la revoca delle autorizzazioni relative al porto e all'uso delle armi.
art. 138 R.D. n. 773/1931 (TULPS)
Richiede alle guardie giurate buona condotta e particolare affidabilità, da valutare in relazione alle funzioni svolte e all'uso professionale delle armi.
art. 3 l. n. 241/1990
Impone una motivazione idonea a rendere comprensibili le ragioni della valutazione negativa sull'affidabilità, soprattutto quando il provvedimento incide direttamente sull'attività lavorativa.
Massime di principio
- Il potere prefettizio di vietare la detenzione o revocare il porto d'armi ha natura ampiamente discrezionale e preventiva: non richiede l'accertamento di un abuso effettivo, ma una prognosi attendibile di possibile abuso fondata su elementi concreti.
- La discrezionalità in materia di armi non esonera l'amministrazione dall'obbligo di svolgere un'istruttoria completa e attuale e di motivare in modo congruo, coerente e non apodittico le ragioni per cui la complessiva personalità del destinatario non offre garanzie di affidabilità.
- Un singolo episodio oggetto di denuncia, privo di ulteriori riscontri e seguito dall'archiviazione del procedimento penale, non è di per sé sufficiente a giustificare il divieto di detenzione delle armi quando il provvedimento non esplicita ulteriori elementi sintomatici di inaffidabilità personale.
- L'amministrazione può valutare autonomamente i fatti rispetto al procedimento penale, ma deve considerarli nella loro obiettiva dimensione storica e fornire una motivazione che dimostri la loro attuale rilevanza ai fini della prognosi di abuso delle armi.
- Quando il destinatario è una guardia giurata, la revoca o il divieto dei titoli di polizia incide direttamente sulla capacità lavorativa; pertanto, il provvedimento deve contenere una motivazione particolarmente rigorosa e un adeguato bilanciamento tra sicurezza pubblica e interesse professionale del privato.
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