Cassazione Civile, Ordinanza n. 22509/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’attività di una struttura privata che, in esecuzione di convenzioni stipulate con l’A.S.P. di Cosenza per gli anni 2008 e 2009, aveva erogato prestazioni socio-sanitarie ad anziani assistiti. La struttura chiedeva la condanna della Regione Calabria al pagamento della quota pari al 50% della retta giornaliera, sostenendo che tale quota gravasse sul Fondo sociale regionale. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello aveva riformato la decisione, escludendo che la Regione fosse parte della convenzione e negando anche la configurabilità di un indebito arricchimento. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione dell’art. 1372 c.c. e dell’art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, sostenendo che la Regione fosse l’ente tenuto al pagamento; (2) violazione di varie leggi regionali calabresi, che a suo dire avrebbero confermato la legittimazione passiva della Regione e costituito una sorta di interpretazione autentica del quadro convenzionale; (3) violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. e della stessa normativa statale, assumendo che l’impossibilità di agire contro l’A.S.P. integrasse la sussidiarietà dell’azione di arricchimento; (4) violazioni processuali e dell’onere della prova in ordine alla domanda restitutoria accolta in appello, contestando la tempestività della richiesta e la prova del pagamento; (5) nullità della sentenza per motivazione apparente; (6) violazione dell’art. 2697 c.c. per asserita erronea distribuzione dell’onere probatorio; (7) violazione del contraddittorio e degli artt. 93 e 101 c.p.c. per la condanna anche dei difensori distrattari alla restituzione delle spese percepite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, aderendo al consolidato orientamento secondo cui, nei rapporti relativi all’assistenza socio-sanitaria in Calabria, la Regione svolge funzioni di programmazione, coordinamento, vigilanza e riparto delle risorse, ma resta estranea alla concreta gestione dei servizi e ai rapporti contrattuali con le strutture accreditate; pertanto la partecipazione del Fondo sociale regionale non genera una obbligazione diretta della Regione verso la struttura privata. Le disposizioni regionali invocate sono state lette come atti di rilevanza finanziaria interna, non idonei a trasformare la Regione in debitrice diretta. La Corte ha poi dichiarato inammissibili i motivi quarto, quinto e sesto, rilevando, quanto alla domanda di restituzione, la mancanza di autosufficienza del ricorso e comunque la correttezza della valutazione di merito della Corte territoriale circa l’avvenuto pagamento delle somme in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo irrilevante la diversa ripartizione dell’onere della prova prospettata dalla ricorrente. Infine ha rigettato il settimo motivo, affermando che il difensore distrattario subisce gli effetti restitutori della riforma della sentenza, pur non essendo parte del giudizio salvo che sia specificamente impugnato il capo sulla distrazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1372 c.c.
richiamato per escludere che la Regione, estranea alla convenzione, potesse essere vincolata dagli effetti del contratto stipulato tra la struttura e l’A.S.P.
art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993 conv. in L. n. 423/1993
non è stato ritenuto fonte di un’obbligazione diretta della Regione verso le strutture accreditate; rileva, al più, nei rapporti finanziari interni tra Regione e A.S.L./A.S.P.
artt. 2041 e 2042 c.c.
l’azione di indebito arricchimento è stata esclusa perché esiste, in via ordinaria, l’azione diretta verso la parte contrattuale obbligata al pagamento
art. 702 ter c.p.c.
richiamato per indicare il rito con cui il Tribunale aveva deciso in primo grado
artt. 345, 352, 189, 153, comma 2, e 294 c.p.c.
invocati per censurare la domanda restitutoria e la produzione documentale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo sulla motivazione, ma la Corte ha escluso la violazione del minimo costituzionale della motivazione
art. 112 c.p.c.
invocato in relazione alla domanda restitutoria; la Corte ha ritenuto insussistente il vizio dedotto
art. 132 c.p.c.
richiamato per dedotta nullità della sentenza; la motivazione è stata ritenuta sufficiente
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato nel motivo sulla motivazione apparente
art. 2697 c.c.
la Corte ha ritenuto mal posta la censura perché mirava a sollecitare un diverso apprezzamento di merito sulla prova dell’avvenuto pagamento
art. 93 c.p.c.
il difensore distrattario può essere destinatario degli effetti restitutori della riforma, senza necessità che sia parte del giudizio salvo contestazione specifica del capo di distrazione
art. 101 c.p.c.
invocato per dedotta lesione del contraddittorio, ma la doglianza è stata respinta
art. 2909 c.c.
richiamato nel motivo sul difensore distrattario, ma non ritenuto ostativo alla restituzione delle somme percepite
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1-bis, art. 13, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per il contributo unificato dovuto
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato in relazione all’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
L. n. 833/1978
citata nel percorso motivazionale come base del sistema sanitario nazionale
D.Lgs. n. 502/1992
richiamato per descrivere la regionalizzazione della sanità
L.R. Calabria n. 23/2003, artt. 1, 4, 7
considerata disciplina che attribuisce alle A.S.L./A.S.P. la concreta gestione dei servizi socio-sanitari, lasciando alla Regione funzioni di programmazione e finanziamento interno
L.R. Calabria n. 24/2008, art. 13
ritenuta escludente l’efficacia diretta dei contratti nei confronti della Regione
L.R. Calabria n. 22/2007
invocata dalla ricorrente, ma non ritenuta idonea a fondare obbligazioni dirette della Regione
L.R. Calabria n. 47/2011
invocata dalla ricorrente, ma non ritenuta idonea a fondare obbligazioni dirette della Regione
L.R. Calabria n. 69/2012, art. 41
richiamata come misura finanziaria relativa a debiti pregressi, non riferibile alla fattispecie concreta
L.R. Calabria n. 12/2015, art. 9
richiamata come misura finanziaria non pertinente al rapporto contrattuale dedotto in causa
L.R. Calabria n. 44/2016, art. 16, comma 6
richiamata come misura finanziaria non pertinente al rapporto contrattuale dedotto in causa
L.R. Calabria n. 23/2002, art. 7, comma 2, lett. g)
richiamata per il quadro dei servizi socio-assistenziali regionali, senza incidere sull’assetto delle obbligazioni verso le strutture
Massime di principio
- Nei rapporti di assistenza socio-sanitaria disciplinati dalla legislazione regionale, la Regione che svolge funzioni di programmazione, coordinamento, vigilanza e riparto di risorse non diventa debitrice diretta delle strutture accreditate se non partecipa alla stipulazione della convenzione e non è prevista una specifica fonte normativa di obbligazione verso i terzi.
- La previsione che una quota della retta o del corrispettivo gravi su fondi regionali vale, di regola, solo sul piano interno dei rapporti finanziari tra Regione ed ente sanitario, e non è sufficiente a fondare un’azione di condanna diretta della struttura nei confronti della Regione.
- L’azione di indebito arricchimento è inammissibile o comunque non esperibile quando il creditore disponga di un’azione diretta verso il soggetto contrattualmente obbligato alla prestazione.
- La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza di primo grado riformata è ammissibile solo se proposta nei tempi processualmente corretti e la censura di tardività deve essere specificamente autosufficiente, indicando gli elementi di fatto necessari a dimostrare l’errore del giudice di merito.
- Il difetto di motivazione è configurabile solo quando la sentenza non superi il minimo costituzionale; se il giudice espone le ragioni del convincimento e valuta la documentazione prodotta, la censura si risolve in un’inammissibile richiesta di rivalutazione del merito.
- Il difensore distrattario, pur non essendo parte del giudizio salvo controversia specifica sulla distrazione, subisce gli effetti restitutori della riforma della sentenza che aveva disposto il pagamento delle spese in suo favore.
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