Cassazione Penale, Sentenza n. 47042/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per dichiarazione infedele relativa alle dichiarazioni fiscali di ARGENTEA soc. coop. per gli anni 2010-2011. L'imputato censura: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta inversione dell'onere della prova, in quanto la sentenza si sarebbe basata esclusivamente sugli accertamenti della Guardia di Finanza e sull'assenza di documentazione giustificativa, mentre la difesa sostiene che la documentazione era stata depositata presso terzi (DOMUS NORD) e poi perduta; 2) travisamento e vizio di motivazione della deposizione dell'operante in relazione alla mancata verifica incrociata presso il fornitore CENTRO SERVIZI e all'assenza di indagini a supporto; 3) vizio di motivazione nella valutazione della coerenza tra costi e fatturato, lamentando la mancata considerazione di costi pacifici (affitto, utenze, cancelleria) e una sproporzione tra costi del personale e ricavi che renderebbe probabile l'esistenza di ulteriori costi non contabilizzati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in massima parte mere critiche di merito e una differente valutazione delle prove, tipi di doglianze non ammissibili in sede di legittimità salvo che non emergano mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. I giudici hanno confermato che le sentenze di merito (Tribunale e Corte d'Appello) hanno valutato correttamente l'assenza di documentazione giustificativa, le dichiarazioni della dipendente dello studio commercialista, la mancata produzione di elementi a sostegno della perdita della documentazione e l'assenza di riscontri presso il fornitore CENTRO SERVIZI. La Corte ha escluso un'inversione dell'onere della prova, ritenendo che la difesa non abbia fornito elementi concreti a sostegno delle proprie asserzioni. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Principio di ammissibilità dei motivi in Cassazione (giurisprudenza)
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna (richiamata)
In sede di legittimità non sono deducibili doglianze che riguardino la valutazione di merito delle prove salvo che la motivazione sia assente, manifestamente illogica o contraddittoria; non si può chiedere una rivalutazione degli elementi probatori
Principio della "doppia conforme" (giurisprudenza)
Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri (richiamata)
Quando giudizi di merito di primo e secondo grado sono conformi nella valutazione probatoria, la loro decisione assume forte pregnanza e la Cassazione interviene con più restrizione, salvo vizi logico-giuridici evidenti
Regole valutative nei reati tributari circa i costi non contabilizzati (giurisprudenza)
Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019, Holz (richiamata)
Per valutare in sede penale l'ammontare dell'imposta evasa, i costi non contabilizzati possono essere riconosciuti solo se emergono allegazioni fattuali che consentano di ritenere con certezza o con ragionevole dubbio la loro esistenza; non bastano affermazioni generiche
Massime di principio
- In Cassazione non si possono sollevare questioni che si limitino a contestare la valutazione del merito delle prove effettuata dai giudici di merito; occorre dimostrare mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione
- In procedimenti per reati tributari l'assenza di documentazione contabile rilevante può legittimare la ricostruzione dell'imposta evasa se la difesa non offre elementi concreti che dimostrino l'effettiva esistenza dei costi dedotti
- L'affermazione di una perdita o della perdita della documentazione da parte dell'imputato richiede riscontri documentali o dichiarativi utili a provare l'accordo con il depositario, i tentativi di recupero o altri elementi che giustifichino la perdita; mere dichiarazioni non sono sufficienti
- La mancanza di contratti scritti tra cooperative o fornitori non esime dalla necessitaà di prove che attestino l'effettivo svolgimento di rapporti economici: anche accordi orali devono trovare riscontri concreti (fatture accompagnate da documenti, pagamenti, email, testimonianze)
- Le critiche sulla condotta degli investigatori (es. mancata verifica incrociata) devono essere supportate da elementi specifici che ne dimostrino l'inefficacia o la carenza gravante sull'impianto probatorio; altrimenti restano rilievi inammissibili in cassazione
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