Cassazione Penale, Sentenza n. 3181/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo e l'"impedimento" dei "diritti di aiuto" di somme e rapporti finanziari per euro 262.346,61 disposto dal GIP di Patti in relazione al reato di truffa aggravata continuata (art. 640-bis c.p.) su finanziamenti UE 2017-2022. Il ricorso censurava: 1) la mancanza di fumus commissi delicti e la carenza probatoria delle deduzioni investigative; 2) l'illegittimità del sequestro dei "titoli di aiuto" per eccesso rispetto al profitto confiscabile; 3) violazioni del regolamento CE 1305/2013 in relazione alla particella catastale n.50 (asserita non rilevante per i pagamenti); 4) erronea sussistenza del periculum in mora (art. 321 e 273 c.p.p.), per essere fondata su mere deduzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non indicasse specifiche violazioni di legge né i punti specifici omessi nella motivazione del giudice del riesame, limitandosi a chiedere una rivalutazione del compendio indiziario. La Corte ha confermato che il sequestro dei "titoli di aiuto" era legittimo in quanto disposto ai sensi dell'art. 321, comma 1, c.p.p. (finalità impeditiva) e non violava il principio di congruità rispetto al profitto confiscabile. Ha ritenuto inoltre che il tribunale avesse fornito adeguata e persuasiva motivazione circa il fumus commissi delicti (es. disconoscimento da parte della proprietaria del terreno, incoerenze nella qualifica del rapporto di affitto, contraddittorietà delle allegazioni difensive e rilevanza di anche un solo contratto falsificato a compromettere l'intera richiesta di contributo). Anche la valutazione del periculum in mora è stata ritenuta congrua, in considerazione della perdurante attività delittuosa. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
disciplinava la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; richiamata solo in ordine alla forma del procedimento
art. 640-bis cod. pen.
reato contestato: truffa aggravata relativa a contributi comunitari; la norma rappresenta il titolo di accusa rispetto al profitto illecito oggetto del sequestro
regolamento CE 1305/2013
richiamato nella censura difensiva circa la rilevanza della particella catastale rispetto ai pagamenti; la Corte richiede che la difesa dimostri l'effettiva incidenza della violazione sul pagamento dei contributi per superare la valutazione cautelare
art. 321 cod. proc. pen.
art. 321 c.p.p. (comma 1 e comma 2)
distinzione tra sequestro impeditivo (comma 1, finalità di impedire l'uso o la disponibilità del bene) e sequestro finalizzato alla confisca (comma 2). Il tribunale ha adottato il primo, legittimando il vincolo dei "titoli di aiuto"
art. 273 cod. proc. pen.
riferimento ai gravi indizi di colpevolezza: la Corte ricorda che il fumus per il sequestro non richiede il medesimo livello probatorio dei gravi indizi ma necessita di elementi indiziari concreti e persuasivi
art. 616 cod. proc. pen.
prevede la condanna alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente all'esito dell'inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammissibile in questa sede solo per "violazione di legge"; non è il canale per una nuova, generale rivalutazione del materiale probatorio.
- Le censure generiche sul "fumus commissi delicti" senza indicare specifiche omissioni o errori di diritto sono inammissibili: il ricorrente deve precisare quali parti della motivazione siano lacunose e come ciò incida sulle conclusioni.
- Il sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 1, c.p.p. (finalità impeditiva) può comprendere strumenti o "titoli di aiuto" anche se non coincidenti esattamente con il profitto confiscabile; va distinto dal sequestro finalizzato alla confisca (comma 2).
- La falsificazione anche di un solo contratto su cui si basa la richiesta di contributi può essere ritenuta idonea a rendere illecita l'intera somma erogata, giustificando misure cautelari patrimoniali proporzionate.
- Per contestare la rilevanza di elementi tecnici o comunitari (es. Reg. CE 1305/2013) è necessario dimostrare concretamente che l'elemento censurato non ha inciso sui pagamenti: mere affermazioni alternative o ricostruzioni non supportate non superano la valutazione cautelare.
- La sussistenza del periculum in mora può essere motivata dalla perdurante natura o dall'estensione temporale dell'attività criminosa e dalla necessità di garantire l'efficacia dell'eventuale confisca.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3121/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3122/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3123/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3124/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3126/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3127/2024 del 26/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →