Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32075/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

La controversia trae origine da una serie di operazioni di pagamento non autorizzate eseguite sul conto BancoPosta della cliente, con trasferimenti ripetuti a brevi intervalli verso carte PostePay intestate a soggetti sconosciuti, fino alla somma di euro 2.596,00. La cliente chiese la restituzione delle somme sottratte, sostenendo che la sottrazione fosse dipesa da un sistema di sicurezza inefficiente del prestatore del servizio. Il giudice di pace rigettò la domanda; il Tribunale, in appello, confermò il rigetto ritenendo che l'attrice non avesse fornito prova di una violazione dei sistemi informatici del gestore e valorizzando l'ipotesi di una negligente conservazione delle credenziali da parte della cliente. Nel ricorso per cassazione la cliente dedusse: violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme sulla diligenza del prestatore di servizi di pagamento, sostenendo che spettasse alla controparte dimostrare la riconducibilità delle operazioni alla cliente; omesso esame di fatti decisivi e omessa/insufficiente motivazione, per non avere il Tribunale valutato documentazione che proverebbe l'intrusione di terzi nel sistema; ulteriore violazione del riparto dell'onere probatorio e delle regole sulla prova, perché il gestore avrebbe dovuto dimostrare l'idoneità del proprio sistema a fronteggiare intrusioni; omessa pronuncia sulla domanda di danno non patrimoniale proposta ex art. 15 d.lgs. 196/2003.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il primo motivo di ricorso, rilevando che, in tema di operazioni effettuate con strumenti elettronici, il rischio dell'utilizzo indebito dei codici di accesso da parte di terzi rientra nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, che deve adottare misure tecniche adeguate e, in giudizio, fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente, salvo dolo del titolare o condotte talmente imprudenti da non poter essere fronteggiate. Ha quindi censurato il Tribunale per avere invertito il riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, che dovrà attenersi al principio indicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    regola il riparto dell'onere della prova; in controversie su operazioni elettroniche non autorizzate grava sul prestatore del servizio la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente

  • art. 1856 c.c.

    richiamato in combinazione con gli obblighi del prestatore di servizi di pagamento e con la diligenza tecnica richiesta

  • art. 1710 c.c.

    richiamato quale norma sulla diligenza nell'esecuzione dell'incarico

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    richiamato per affermare la diligenza qualificata dell'accorto banchiere

  • art. 31 d.lgs. n. 196 del 2003

    richiamato tra le norme sulla protezione dei dati e la sicurezza dei sistemi

  • art. 8, lett. b), nn. 2) e 3), d.m. n. 112 del 2007

    richiamato come disciplina tecnica di settore relativa alla sicurezza/operatività del servizio

  • art. 2050 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell'attività pericolosa

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    titolo del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    titolo del motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente o mancante

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    richiamato quanto alla dedotta violazione dei limiti alle prove in appello

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato quanto alle domande o eccezioni non riproposte

  • art. 232, comma 1, c.p.c.

    richiamato nel contesto delle prove e della mancata risposta all'interrogatorio formale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia

  • art. 15 d.lgs. n. 196 del 2003

    richiamato quale base della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale

  • d.lgs. n. 11 del 2010

    indicato come normativa inapplicabile ratione temporis, ma rilevante come conferma del criterio di riparto del rischio nei servizi di pagamento

  • direttiva n. 2007/64/CE

    richiamata come fonte della disciplina dei servizi di pagamento nel mercato interno

Massime di principio

  • In caso di operazioni eseguite con strumenti elettronici e contestate dal cliente come non autorizzate, il rischio dell'uso indebito dei codici di accesso da parte di terzi rientra nell'area del rischio professionale del prestatore del servizio di pagamento, salvo che l'evento sia ascrivibile al dolo del titolare o a condotte del cliente talmente incautamente negligenti da non poter essere prevenute.
  • Il prestatore del servizio bancario o di pagamento, soggetto a diligenza tecnica qualificata, deve provare la riconducibilità dell'operazione al cliente; non è il cliente che deve dimostrare la concreta inefficienza tecnica del sistema, quando contesti operazioni non autorizzate.
  • L'erronea distribuzione dell'onere della prova da parte del giudice di merito integra violazione dell'art. 2697 c.c. e comporta cassazione della decisione.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto per la questione decisiva del riparto dell'onere probatorio, gli ulteriori motivi che investono la stessa decisione possono restare assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaProveImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.