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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32080/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte contrattuale)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di formazione professionale stipulato tra una persona fisica e una cooperativa sociale educativa. Il primo giudice aveva rigettato la domanda di risoluzione del contratto, proposta assumendo che, dopo la prima fase didattica, la cooperativa non avesse adempiuto l'obbligo di avviare il partecipante presso una delle aziende consorziate per lo svolgimento di uno stage retribuito previsto dal programma formativo. In appello la domanda era stata nuovamente coltivata, ma la Corte d'appello aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e, in aggiunta, aveva rigettato nel merito. In cassazione il ricorrente ha censurato soprattutto la declaratoria di inammissibilità dell'appello, sostenendo che il motivo di gravame fosse invece chiaro ed evidente, perché volto a ottenere la risoluzione del rapporto per fatto e colpa della cooperativa e il conseguente risarcimento del danno; ha inoltre contestato, per quanto emerge dal testo, la valutazione della Corte territoriale sui requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., lamentando un richiamo a giurisprudenza ritenuta antecedente alla riforma del 2012.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha affermato che il motivo era aspecifico e non autosufficiente, perché non trascriveva né illustrava in modo idoneo il contenuto dell'atto di appello, necessario per verificare se la Corte territoriale avesse errato nel dichiararne l'inammissibilità per difetto di specificità. Ha quindi confermato, in via sostanziale, la pronuncia di inammissibilità dell'appello resa dalla Corte d'appello di Roma, reputando assorbiti i motivi ulteriori relativi al merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere censure specifiche, puntuali e univoche, idonee a individuare i capi della sentenza impugnata e a contrapporre alle argomentazioni del primo giudice ragioni di dissenso che ne incrinino il fondamento logico-giuridico; la mera riproposizione delle difese svolte in primo grado non basta.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    In cassazione il ricorrente deve rispettare l'onere di autosufficienza, indicando e riportando gli elementi necessari del materiale processuale su cui fonda la censura, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • D.M. n. 55 del 2014

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese processuali in favore della parte resistente.

  • art. 702 bis c.p.c.

    Il provvedimento di primo grado richiamato nella sentenza impugnata era stato emesso nel procedimento sommario di cognizione.

Massime di principio

  • L'appello, pur restando una revisio prioris instantiae, deve contenere una parte argomentativa che si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e individui con precisione i punti contestati; non è sufficiente riproporre le ragioni già svolte in primo grado.
  • La specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c. richiede la chiara individuazione del quantum appellatum e dei passaggi della decisione censurati, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di sentenza.
  • Se il giudice d'appello dichiara l'impugnazione inammissibile e aggiunge un'esposizione sul merito solo ad abundantiam, il ricorso per cassazione deve investire in via prioritaria la statuizione pregiudiziale; la parte di motivazione sul merito priva di autonoma efficacia non impone uno specifico onere di impugnazione.
  • Nel giudizio di legittimità, chi censura una declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità deve riprodurre o indicare con precisione il contenuto dell'atto di gravame, così da consentire alla Corte il controllo sull'errore denunciato; in difetto, il motivo è aspecifico e inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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