Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9710/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 15/09/2020. Pappalardo e Sabliqi contestano la responsabilità penale per i fatti ascritti al capo D, denunciando vizi di motivazione (illogicità, contraddittorietà e insufficienza) perché la condanna si sarebbe basata unicamente su intercettazioni ambientali (c.d. 'droga parlata') senza sequestro né analisi della sostanza; inoltre si contesta l'assenza di riscontri oggettivi che comprovino che la sostanza fosse cocaina (e non altro, p.es. semi di canapa) e la quantità attribuita. Negro contesta la ricostruzione dei fatti e la mancata concessione delle attenuanti generiche, ritenendo viziata la motivazione dei giudici di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi di Pappalardo e Sabliqi: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alle loro posizioni e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Milano, altra Sezione, per un nuovo giudizio, rilevando che la condanna si era basata su valutazioni indiziarie non sufficientemente gravi, precise e concordanti e su interpretazioni congetturali delle intercettazioni senza riscontri oggettivi (mancato sequestro/analisi della sostanza). Per Negro la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto congrua e logica la valutazione di merito che, con modalità indiziaria, aveva individuato il suo ruolo nel traffico (acquisto a credito e cessione al minuto) e aveva correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche alla luce dei precedenti e della personalità criminale. Negro è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma relativa alla concorso di persone nel reato; la sentenza originaria inquadrava responsabilità di più soggetti ai sensi di tale disposizione.

  • art. 73 DPR 309/1990, comma 1

    Norma che incrimina il traffico illecito di sostanze stupefacenti; utilizzata per la qualificazione dei reati contestati (cessione di cocaina). La Cassazione richiede prova rigorosa quando la qualificazione della sostanza si basa su indizi.

  • art. 73 DPR 309/1990, comma 5

    Richiamato nella valutazione della posizione di Negro, trattandosi di fattispecie meno grave (reato derubricato a norma di questo comma) rispetto al capo originario; la Corte di merito ha ritenuto corretta la derubricazione e la relativa qualificazione.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Disposizione sul valore probatorio degli indizi: gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti per poter fondare una condanna. La Cassazione ha applicato questo parametro per valutare l'affidabilità delle intercettazioni quando mancano riscontri oggettivi.

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Principio che impone la condanna solo se la colpevolezza risulta al di là di ogni ragionevole dubbio. La Corte ha collegato questo principio alla necessità di rigore nella valutazione degli indizi.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri per la determinazione della pena e sulle attenuanti generiche; richiamata nella contestazione delle attenuanti per Negro e nella motivazione della Corte di merito che ha ridotto la pena ma negato le generiche per i precedenti e la pericolosità.

Massime di principio

  • Quando una condanna per traffico di stupefacenti si fonda prevalentemente su intercettazioni (droga parlata) senza sequestro o analisi chimiche, il giudice deve cercare riscontri oggettivi e gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti; in mancanza, la valutazione può risultare congetturale e insufficiente per una condanna.
  • Il principio di colpevolezza 'al di là di ogni ragionevole dubbio' impone particolare rigore nella valutazione delle prove indiziarie: la scelta tra più ricostruzioni possibili non può fondarsi sulla mera probabilità relativa tra esse.
  • La derubricazione o qualificazione della condotta (p.es. ai sensi dell'art. 73 comma 5) e la determinazione della pena devono essere motivate secondo i criteri dell'art. 192 c.p.p. e dell'art. 133 cod. pen.; il diniego delle attenuanti generiche è giustificabile con la dimostrata spiccata capacità di delinquere e precedenti specifici.
  • I ricorsi in Cassazione per motivi di insufficienza motivazionale devono indicare le ragioni per ritenere che le inferenze probatorie siano contraddittorie o basate su mere congetture; ricorsi generici o aspecifici sul punto rischiano di essere dichiarati inammissibili.
  • In casi analoghi, la difesa dovrebbe sollecitare e documentare ogni possibile riscontro oggettivo (testimonianze, riscontri patrimoniali, monitoraggi di consegne, sequestri collegabili) quando le intercettazioni sono la fonte principale di accusa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.