Cassazione Penale, Sentenza n. 16715/2023 del 19/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per Cassazione era diretto avverso la sentenza del Tribunale di Cremona del 27/05/2022, con la quale Gallozzi era stato condannato per truffa aggravata e resistenza (art. 337 c.p.) alla pena concordata di 1 anno, 11 mesi e 10 giorni di reclusione e euro 300,00 di multa. L'imputato ha depositato il ricorso in Cassazione il 29/06/2022 ai sensi dell'art. 582, comma 2, c.p.p.; tuttavia il termine per proporre il ricorso previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p. è di 15 giorni decorrenti dalla lettura del dispositivo e dalla motivazione contestuale del 27/05/2022. Poiché il deposito è avvenuto oltre tale termine, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione per essere stato proposto oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. La decisione di merito del Tribunale di Cremona resta pertanto confermata nella sostanza (la condanna di primo grado permane).
Norme richiamate
art. 582 cod. proc. pen.
Disciplina la modalità di deposito del ricorso per cassazione (possibilità di deposito presso uffici indicati). Nel caso esaminato il deposito ai sensi dell'art. 582, comma 2, non esonera dal rispettare il termine per proporre il ricorso: il luogo di deposito non sospende o prolunga i termini di impugnazione
art. 585 cod. proc. pen.
Stabilisce il termine per proporre il ricorso per cassazione (15 giorni) e il suo punto di partenza. La Corte ha ritenuto che il termine decorre dalla lettura del dispositivo e dalla motivazione contestuale dell'udienza del 27/05/2022, perciò il ricorso depositato il 29/06/2022 è tardivo
art. 337 cod. pen.
Norma che configura il reato di resistenza a pubblico ufficiale; la sentenza del Tribunale aveva contestato a Gallozzi questo reato insieme alla truffa aggravata
Massime di principio
- I termini per il ricorso in Cassazione sono perentori: il deposito oltre il termine stabilito comporta inammissibilità del ricorso.
- Quando la sentenza è pronunciata con motivazione contestuale e il dispositivo viene letto in udienza, il termine di impugnazione (15 giorni ex art. 585 co.1 lett. a) c.p.p.) decorre da quella data.
- Il luogo di deposito previsto dall'art. 582 c.p.p. (es. deposito presso altra cancelleria) non prolunga né sospende il termine per proporre il ricorso; l'osservanza del termine rimane essenziale.
- La tardività dell'impugnazione può comportare non solo l'inammissibilità della domanda, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
- In casi simili è essenziale calcolare con precisione i termini, utilizzare modalità di deposito certificate (PEC, consegna a mani con attestazione) e consultare tempestivamente un difensore per evitare decadenze; le possibilità di rimediare alla tardività sono molto limitate.
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