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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16166/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, in appello, della condanna per detenzione a fini di spaccio (art. 73 co. 1 d.P.R. 309/1990) di 343 g di eroina e 58,20 g di cocaina rinvenuti occultati in un'autovettura parcheggiata di fronte all'abitazione dell'imputato (auto intestata al figlio). Il ricorrente ha dedotto: (1) carenza di motivazione nella ricostruzione della disponibilità del veicolo (chiavi trovate sul tavolo della cucina, autovettura parcheggiata davanti alla casa, intestazione a un figlio che si trovava all'estero); (2) violazione dell'art. 192 c.p.p., sostenendo che la condanna si fonda su meri indizi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che le censure investissero valutazioni di merito riservate al giudice di merito e che la Corte d'appello avesse fornito motivazione congrua e logica sulle circostanze (chiavi in casa, auto parcheggiata davanti all'abitazione, assenza del proprietario formale) idonee a ritenere la disponibilità del veicolo e l'occultamento delle sostanze. Sul secondo motivo ha rilevato che l'eventuale violazione dell'art. 192 c.p.p. non è sanzionata come motivo autonomo di cassazione se non si inquadra come vizio di motivazione, e quindi non è idonea a fondare il ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990

    Norma che punisce la detenzione, anche ai fini di cessione, di sostanze stupefacenti; applicata in relazione alla quantità di eroina e cocaina rinvenute e ritenuta integrata sulla base della disponibilità dell'autovettura e delle circostanze probatorie

  • Codice di procedura penale

    Richiamata dal ricorrente come presunta violata (valutazione delle prove), ma la Corte osserva che l'eventuale inosservanza di tale norma non costituisce di per sé motivo autonomo di cassazione se non si traduce in vizio di motivazione

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. c)

    Richiamato per spiegare che le violazioni processuali hanno rilievo in cassazione solo se comportano nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; altrimenti la censura deve essere proposta come vizio di motivazione

  • Codice di procedura penale

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La Cassazione non riedita la valutazione del fatto: le valutazioni sulla attendibilità delle prove e sulle risultanze probatorie spettano al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se manca o è viziata la motivazione.
  • Circostanze quali chiavi dell'auto trovate in casa, auto parcheggiata davanti all'abitazione e intestazione formale a un terzo assente possono essere ritenute dal giudice di merito indici sufficienti per inferire la disponibilità del veicolo e la detenzione dello stupefacente, se accompagnate da motivazione logica e congrua.
  • La deduzione di violazioni delle norme di rito (es. art. 192 c.p.p.) non costituisce di per sé possibile motivo di cassazione a meno che la violazione non sia rilevante a pena di nullità/inutilizzabilità o non venga prospettata come vizio di motivazione.
  • Per impugnare efficacemente una condanna fondata su elementi indiziari, la difesa deve dimostrare l'insufficienza logica o la contraddittorietà della motivazione del giudice di merito, non limitarsi a proporre una diversa interpretazione dei fatti.
  • Ricorsi infondati o meramente atti a rimettere in discussione valutazioni di fatto già motivate possono essere dichiarati inammissibili e comportare l'addebito delle spese e sanzioni (Cassa delle ammende).

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