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Sentenza

Sentenza n. 290/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 117/2025 del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro (R.G. n. 367/2024), pubblicata in data 28.02.2025, notificata il 12.03.2025 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro dell'importo di euro 8.564,70.

Giustizia amministrativa202502878

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 8.564,70, oltre interessi legali, per abusiva reiterazione di contratti di lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 117/2025 del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle euro 8.564,70 a titolo di risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti di lavoro. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'inottemperanza. Il TAR ha verificato i presupposti processuali, rilevando che il titolo era stato attestato conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c., notificato via PEC al Ministero il 12 marzo 2025 e che, prima della proposizione del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti di rito e di merito: esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, regolare attestazione di conformità e notificazione al Ministero, decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione e persistente omissione dell'amministrazione, non contestata. Ha ordinato al Ministero di pagare alla ricorrente le somme liquidate nella sentenza civile, comprese quelle dovute a titolo di interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per l'esecuzione. Ha posto a carico del Ministero le spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte, in ragione della serialità delle inottemperanze ministeriali relative a condanne per abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 475 c.p.c.

    Consente l'attestazione di conformità della copia del titolo esecutivo all'originale; il TAR ha ritenuto regolare l'attestazione prodotta dalla ricorrente.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c.; il TAR lo richiama insieme all'art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022 per escludere, dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a decorrere dal 28 febbraio 2023.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti dell'amministrazione; il termine è applicabile anche al giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il pagamento del capitale e degli interessi legali quando il titolo è passato in giudicato, è stato regolarmente attestato conforme e notificato all'amministrazione e sono decorsi inutilmente i 120 giorni previsti dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • L'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, che impone un termine dilatorio di 120 giorni prima dell'avvio di azioni esecutive contro la pubblica amministrazione, trova applicazione anche al giudizio di ottemperanza.
  • In caso di persistente inottemperanza dell'amministrazione all'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli il compito di sostituirsi all'amministrazione inadempiente per il compimento degli atti necessari all'integrale attuazione del giudicato.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso aggiuntivo distinto da quello già percepito presso l'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaStabilizzazione e precariato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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