Cassazione Penale, Sentenza n. 26804/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il detenuto De Micco, sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., aveva impugnato il diniego di autorizzazione ad acquistare e detenere nella camera di pernottamento compact disk (CD) musicali e relativo lettore digitale. Il Tribunale di sorveglianza aveva dato ragione al detenuto ritenendo che il divieto potesse ledere il diritto al trattamento rieducativo e ai cosiddetti "piccoli gesti di normalità quotidiana". Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che il giudice aveva sconfinato in potestà amministrative e che la materia era disciplinata da norme regolamentari e da circolari che, per ragioni di sicurezza, legittimano il divieto nei reparti 41-bis.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero per le ragioni esposte. Ha ritenuto legittima la possibilità per l'Amministrazione penitenziaria di vietare o limitare l'introduzione e l'uso di CD e lettori nelle sezioni sottoposte al regime differenziato, salvo che il giudice non verifichi, con adeguata motivazione, che il diniego comporti un pregiudizio ingiustificato al trattamento e che l'Amministrazione non abbia oneri organizzativi o di sicurezza inesigibili. La Corte ha affermato che il contrassegno SIAE è rilevante solo per il diritto d'autore e non per valutare rischi di sicurezza; ha pertanto annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo giudizio, impartendo i criteri di valutazione sopra indicati.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen. (L. 26 luglio 1975, n. 354)
art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354
Prevede limitazioni speciali al trattamento intramurario per impedire comunicazioni illecite e il mantenimento di legami con l'ambiente criminale; tali esigenze possono giustificare restrizioni all'introduzione di dispositivi e supporti informatici o digitali nei reparti 41-bis.
art. 35-bis Ord. pen.
Richiamato dallo Stato ricorrente nel quadro della regolazione dei poteri amministrativi e del trattamento; la Corte non ha ritenuto che la normativa impedisca in assoluto l'intervento giudiziale ma riconosce ampia discrezionalità organizzativa all'Amministrazione.
art. 69 Ord. pen.
Norma richiamata in rapporto alle competenze e limiti del trattamento; utilizzata nella doglianza del ricorrente circa l'inosservanza delle previsioni dell'ordinamento penitenziario.
art. 40 regolamento esecutivo Ord. pen.
art. 40 reg. es. Ord. pen.
Disciplina l'uso di apparecchiature (lettori CD) limitandolo a esigenze di lavoro o studio previa autorizzazione; nei reparti 41-bis il regolamento è integrato da circolari che possono essere più restrittive.
art. 14 regolamento esecutivo Ord. pen.
art. 14 reg. es. Ord. pen.
Richiamato dal ricorrente in rapporto alle potestà organizzative dell'Amministrazione; la Corte segnala la prevalenza delle esigenze di sicurezza quando compatibili con il diritto al trattamento.
Circolare dipartimentale (reparti ex art. 41-bis)
Circolare dipartimentale per i reparti ex art. 41-bis
Prevede criteri operativi più restrittivi per i reparti 41-bis (es. ammissione solo di televisori e radio forniti dall'Amministrazione, divieto di personal computer, limiti all'uso di lettori digitali); la Corte riconosce il valore di tali direttive nell'orientare la discrezionalità amministrativa.
Massime di principio
- Il diritto del detenuto al trattamento rieducativo (includente attività ricreative come l'ascolto di musica) va bilanciato con le esigenze di ordine e sicurezza proprie del regime 41-bis; non esiste una preclusione assoluta ma una valutazione caso per caso.
- L'Amministrazione penitenziaria ha ampio margine discrezionale nell'organizzazione dei reparti 41-bis e può vietare dispositivi che presentino rischi di manipolazione o di introduzione di contenuti illeciti, purché la scelta sia ragionevole e motivata.
- Il contrassegno SIAE attesta solo aspetti di diritto d'autore e non è di per sé idoneo a garantire l'assenza di rischi di sicurezza; occorrono controlli e misure tecniche specifiche sui supporti e sui dispositivi.
- Il giudice, quando annulla una decisione amministrativa limitativa del diritto al trattamento, deve verificare concretamente se l'autorizzazione comporterebbe oneri organizzativi o di sicurezza inesigibili per l'Amministrazione; in assenza di tali oneri il divieto può risultare ingiustificato.
- È opportuno prevedere protocolli tecnici e procedure di sicurezza (messa in sicurezza dei dispositivi, verifiche sui contenuti, risorse per controlli periodici) se si intende consentire l'uso di lettori CD in reparti rigorosi; la mancanza di tali risorse può legittimare il divieto.
- In situazioni analoghe il corretto approccio è motivare specificamente l'interesse pubblico alla sicurezza, valutare la fattibilità tecnica delle misure di controllo e contemperare la tutela del trattamento con l'effettiva capacità organizzativa dell'Amministrazione.
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