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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2560/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza che, su istanza di rimessione presentata da uno dei coimputati (Giorgio De Stefano), aveva sospeso l'udienza preliminare e i termini di prescrizione e di custodia cautelare per tutti gli imputati. Il ricorrente deduceva abnormità del provvedimento per violazione degli artt. 45, 46, 47 cod. proc. pen., 117 Cost. e art. 6 CEDU, sostenendo che la richiesta di rimessione non era stata notificata al suo difensore entro il termine previsto e che mancava il contraddittorio, non potendo così essere disposta una sospensione generalizzata né respingersi la separazione della sua posizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 47 cod. proc. pen. consente al giudice, ricevuta la richiesta di rimessione di uno dei coimputati, di sospendere il processo e i termini di custodia cautelare estendendo la sospensione a tutte le posizioni. L'ordinanza impugnata non è risultata abnorme: era conforme alla norma, non ha determinato una regressione anomala del procedimento e la mancata notifica alle altre parti alla data dell'udienza non era decisiva, poiché il termine di 7 giorni per la notifica non era ancora decorso. Inoltre l'ordinanza di sospensione non è impugnabile per carenza di rimedi specifici (art. 568 cod. proc. pen.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende per responsabilità nella presentazione del gravame.

Norme richiamate

  • art. 45 cod. proc. pen.

    richiamato dal ricorrente come disciplina generale sulle forme di difesa e notifiche; la Corte non ha ritenuto che la mancata notifica alla data dell'udienza integrasse abnormità rispetto alla disciplina dell'istanza di rimessione

  • art. 46 cod. proc. pen.

    prevede l'obbligo di notifica dell'istanza di rimessione alle parti entro sette giorni; la Corte ha osservato che il termine non era ancora decorso alla data dell'udienza, per cui la mancata notifica allora esistente non rendeva l'atto abnorme

  • art. 47 cod. proc. pen.

    consente al giudice, ricevuta la richiesta di rimessione, di sospendere il processo fino alla decisione della Cassazione; la sospensione conseguente si estende a tutte le posizioni e sospende prescrizione e termini di custodia cautelare

  • art. 159 cod. pen.

    richiamato in relazione alla sospensione del corso della prescrizione come effetto della rimessione

  • art. 304 cod. proc. pen.

    richiamato come norma compatibile applicabile anche durante la sospensione (disciplinando misure incidenti sul procedimento)

  • art. 568 cod. proc. pen.

    principio di tassatività delle impugnazioni: l'ordinanza di sospensione disposta per rimessione non è impugnabile con i mezzi ordinari

  • art. 6 CEDU

    invocato dal ricorrente per violazione del diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi tali da configurare una violazione, dato il rispetto delle previsioni procedurali e l'assenza di abnormità

  • art. 117 Cost.

    richiamato in ordine al rispetto della Costituzione e degli obblighi convenzionali; la doglianza non è stata ritenuta fondata

Massime di principio

  • La richiesta di rimessione formulata anche da un solo coimputato può legittimare la sospensione dell'intero processo e dei termini di custodia cautelare per tutti gli imputati ai sensi dell'art. 47 cod. proc. pen.
  • L'ordinanza di sospensione disposta ai sensi dell'art. 47 non è impugnabile con i rimedi ordinari, a causa del principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568 cod. proc. pen.).
  • La mancata notifica immediata dell'istanza di rimessione alle altre parti non rende automaticamente "abnorme" la sospensione, purché il termine di notifica previsto dall'art. 46, comma 1, non sia decorso e non emerga palese inammissibilità della richiesta.
  • Il vizio di "abnormità" è un rimedio assai limitato: per esserlo l'atto deve risultare manifestamente estraneo all'ordinamento o determinare una regressione anomala o una stasi tale da impedire il prosieguo del processo.
  • In situazioni analoghe, il giudice ha discrezionalità nel disporre la sospensione per rimessione; tuttavia resta possibile, nell'ambito del merito, adottare misure diverse (es. separazione delle posizioni) se le circostanze lo richiedono.
  • Le doglianze attinenti a presunte violazioni del diritto al contraddittorio (art. 6 CEDU) richiedono prova che i termini e le garanzie procedurali siano stati realmente compromessi; la semplice mancata notifica temporanea non è sufficiente se la procedura di notifica è stata poi regolarizzata.

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