Sentenza n. 16723/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - delle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella seduta del 28 luglio 2025, diffuse con nota della Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio III prot. n.DCRISUM-56648 del 28 luglio 2025, nella parte concernente l’approvazione della graduatoria relativa allo “scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di Primo Dirigente che espleta funzioni operative con decorrenza 1° gennaio 2025” senza l'indicazione del nominativo del ricorrente; - della scheda individuale di valutazione del direttore vicedirigente dott. ing. Francesco Vorraro (matricola n.47060) relativa allo scrutinio per la promozione alla qualifica di primo dirigente - decorrenza 1° gennaio 2025, della quale il ricorrente ha avuto piena conoscenza in data 6 agosto 2025 a seguito di istanza di accesso agli atti; - del quaderno di scrutinio relativo alla promozione alla qualifica di primo dirigente con decorrenza 1° gennaio 2025, della quale il ricorrente ha avuto piena conoscenza in data 6 agosto 2025 a seguito di istanza di accesso agli atti, nella parte in cui ha assegnato al ricorrente la posizione n. 27 con votazione complessiva di 80,04146; - di tutti i verbali della commissione per la progressione in carriera di cui all'art.204 del d.lgs. 13 ottobre 2005, n.217 e s.m.i. relativi al procedimento di scrutinio per la promozione alla qualifica di primo dirigente - decorrenza 1° gennaio 2025, mai comunicati né notificati né rilasciati, di cui non si conoscono i contenuti né i riferimenti, riservandosi sin da ora la proposizione di motivi aggiunti, all'atto dell'effettiva e piena conoscenza; - nonché della scheda di valutazione dell'attività svolta dal ricorrente nell'anno 2023 – recante i punteggi attribuiti dal dirigente valutatore (d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i. art. 202 comma 4), pari a 86/90; il giudizio valutativo del dirigente generale competente (d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i. art. 202 comma 5), pari a 1/5; il punteggio attribuito dal Capo Dipartimento su proposta del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 e s.m.i. art. 202 comma 7), pari a 2/5 – mai comunicata né notificata al ricorrente, che ne ha avuto conoscenza a seguito di istanza di accesso agli atti in data 22 agosto 2025, data alla quale non risultavano compilate le sezioni di competenza del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Capo Dipartimento; - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Valutazione annuale del ricorrente per l’attività svolta nel 2023 e atti dello scrutinio per merito comparativo, approvato il 28 luglio 2025, per l’accesso alla qualifica di primo dirigente con decorrenza 1° gennaio 2025, nella parte in cui il ricorrente è stato collocato al 27° posto con 80,04146 punti e non incluso tra i vincitori
Esito
Favorevole al ricorrente (funzionario pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la valutazione annuale 2023, pari a 89/100 (86/90 dal primo valutatore, 1/5 dal dirigente generale competente e 2/5 dal Capo Dipartimento), e gli atti dello scrutinio che l’hanno recepita, lamentando che la valutazione era stata formulata tardivamente, senza comunicargli le schede intermedie e consentirgli di presentare osservazioni prima che il dato fosse utilizzato nella procedura comparativa. Ha dedotto difetto e contraddittorietà della motivazione, illogicità, irragionevolezza e travisamento, anche perché il risultato si discostava bruscamente dai giudizi precedenti — 99/100 e 100/100 nei quattro anni anteriori e mai meno di 95 dal 2010 — e risultava incoerente con il massimo punteggio attribuito dal primo valutatore per il raggiungimento degli obiettivi, con valutazioni positive rilasciate dal dirigente generale e con la conferma del ricorrente nei principali incarichi. Ha inoltre contestato l’esclusione o la collocazione in categorie non pertinenti di numerosi titoli e attività nello scrutinio: lavori originali, formazione da energy manager, anzianità valutabile, attività di direzione tecnica dei soccorsi, funzioni vicarie, missioni e punteggio sulle potenzialità di sviluppo professionale. Ha dedotto, per lo scrutinio, violazione degli artt. 148, 202, 203 e 204 del d.lgs. 217/2005, dell’art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost., oltre a difetto di istruttoria e disparità di trattamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alle censure sulla valutazione 2023 e alla conseguente valutazione dello scrutinio che l’ha recepita. Ha rilevato che il punteggio di 1/5 del dirigente generale, corrispondente a un giudizio di rendimento mediocre e di risultati minimi o inadeguati, era intrinsecamente contraddittorio rispetto al massimo punteggio del primo valutatore per il raggiungimento degli obiettivi e alle valutazioni positive del Capo Dipartimento, senza che l’amministrazione avesse spiegato la divergenza. La valutazione era inoltre illogica e irragionevole alla luce delle valutazioni positive rese dal medesimo dirigente generale per attività del 2023, della conferma del ricorrente nel principale incarico e dell’assenza di elementi concreti idonei a giustificare la flessione. Il significativo e repentino scostamento dai giudizi storici richiedeva una motivazione specifica, tanto più perché la valutazione si sovrapponeva temporalmente allo scrutinio e ne influenzava l’esito. È stata inoltre ritenuta illegittima la mancata comunicazione delle schede intermedie prima della definizione e dell’utilizzo della valutazione nello scrutinio: il successivo riesame non compensava la mancata possibilità di interlocuzione prima che il giudizio fosse impiegato nella procedura comparativa. Il giudizio finale risulta sottoscritto il 13 agosto 2025, ma era già stato compiutamente espresso e utilizzato nello scrutinio del 28 luglio 2025. Sono state invece respinte le ulteriori censure sui titoli: il ricorrente non ha dimostrato la manifesta irragionevolezza delle valutazioni tecniche sui lavori originali, sulla formazione assorbita in altri corsi, sull’attività DTS, sulle funzioni vicarie e sulle potenzialità professionali; è stata ritenuta ragionevole la scelta di considerare le ultime annualità utili per il coefficiente di anzianità e l’amministrazione ha motivato la mancata valutazione di alcune missioni per difetto dei requisiti o durata minima. La valutazione del 2023 e gli esiti dello scrutinio che ne dipendono devono essere riesaminati: l’amministrazione dovrà riformulare la valutazione annuale e rideterminare il punteggio e la graduatoria, con ogni conseguenza. Spese compensate per peculiarità della vicenda, novità di alcune questioni e soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 202 d.lgs. 217/2005
prima della definizione del procedimento valutativo le singole «schede di valutazione [siano] comunicate al personale interessato»
Le schede devono essere comunicate all’interessato prima della definizione del procedimento valutativo, in modo da consentire l’interlocuzione sui giudizi intermedi prima che la valutazione finale sia utilizzata in una procedura selettiva.
art. 148 d.lgs. 217/2005
Posto che il criterio previsto dall’amministrazione per l’attribuzione del punteggio di cui alla categoria 4 prevedeva che «ai fini di valutare l'esperienza posseduta, per ogni anno di effettivo servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire, oltre l'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio e per non più di sei anni, in sede di scrutinio si attribuisce un coefficiente di anzianità nella misura di punti 0,50 all'anno, se il funzionario ha riportato, nella scheda di valutazione … un punteggio non inferiore a punti 90», non appare irragionevole (apparendo al contrario ragionevolmente orientata a una logica di valorizzazione delle situazione più prossime all’attualità, che appare in linea con le finalità proprie di una procedura di scrutinio) che – nell’ipotesi di direttivi con esperienza aggiuntiva superiore a sei anni – l’amministrazione abbia individuato quali annualità da considerare per l’attribuzione del punteggio per l’esperienza (e in relazione a cui valutare l’esistenza di un punteggio valutativo non inferiore a punti 90) le ultime annualità a ritroso.
Nel criterio di scrutinio che attribuisce punti per un massimo di sei annualità di servizio aggiuntivo con valutazione non inferiore a 90, è ragionevole considerare, per chi abbia un’anzianità maggiore, le annualità più recenti a ritroso.
art. 203 d.lgs. 217/2005
In applicazione delle suindicate coordinate generali, appaiono evidenti i profili di illegittimità che nel caso di specie affliggono la valutazione del 2023 contestata in giudizio (e con essa i conseguenti esiti dello scrutinio per l’accesso alla qualifica di primo dirigente gravati dal ricorrente).
Gli esiti dello scrutinio comparativo sono illegittimi nella misura in cui recepiscono e sono condizionati da una valutazione annuale viziata; la graduatoria deve quindi essere rideterminata dopo il riesercizio del potere valutativo.
art. 204 d.lgs. 217/2005
In applicazione delle suindicate coordinate generali, appaiono evidenti i profili di illegittimità che nel caso di specie affliggono la valutazione del 2023 contestata in giudizio (e con essa i conseguenti esiti dello scrutinio per l’accesso alla qualifica di primo dirigente gravati dal ricorrente).
Lo scrutinio comparativo non può fondarsi su una valutazione annuale illegittima; l’amministrazione deve ricalcolare il punteggio del candidato e rideterminare la graduatoria dopo la nuova valutazione.
art. 3 l. 241/1990
La vicenda di cui al presente giudizio in cui (è provato e incontestato che il ricorrente nei quattro anni precedenti aveva avuto valutazione pari a 99 e 100 su 100, e mai dal 2010 aveva avuto una valutazione inferiore a 95 e quindi) si assiste a un significativo e repentino scostamento di una valutazione annuale rispetto alla storia valutativa del dipendente (che non trova spiegazione negli atti del procedimento valutativo, che anzi contengono degli elementi idonei a far dubitare della ragionevolezza dell’abbassamento contestato) rappresenta all’evidenza uno di quei casi in cui deve affermarsi la sussistenza di un dovere dell’amministrazione di dare evidenza delle specifiche ragioni che hanno portato alla variazione del giudizio.
Un significativo e repentino peggioramento rispetto a una serie storica stabile di valutazioni elevate richiede l’indicazione delle specifiche ragioni che lo giustificano, soprattutto quando la valutazione incide su una procedura comparativa.
art. 2, comma 4, l. 241/1990
La vicenda di cui al presente giudizio in cui (è provato e incontestato che il ricorrente nei quattro anni precedenti aveva avuto valutazione pari a 99 e 100 su 100, e mai dal 2010 aveva avuto una valutazione inferiore a 95 e quindi) si assiste a un significativo e repentino scostamento di una valutazione annuale rispetto alla storia valutativa del dipendente (che non trova spiegazione negli atti del procedimento valutativo, che anzi contengono degli elementi idonei a far dubitare della ragionevolezza dell’abbassamento contestato) rappresenta all’evidenza uno di quei casi in cui deve affermarsi la sussistenza di un dovere dell’amministrazione di dare evidenza delle specifiche ragioni che hanno portato alla variazione del giudizio.
Il giudice richiama la necessità di una valutazione amministrativa sorretta da ragioni verificabili; la decisione, tuttavia, non sviluppa una specifica interpretazione autonoma del termine procedimentale previsto dalla norma.
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze sottese alla domanda cautelare del ricorrente potevano essere tutelate adeguatamente mediante lo strumento di cui all’art. 55, comma 10, c.p.a
La tutela cautelare può essere assicurata mediante la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.; nel presente giudizio tale misura è stata adottata nella fase cautelare.
Massime di principio
- Le valutazioni annuali del personale dei vigili del fuoco sono caratterizzate da ampia discrezionalità e sono sindacabili quando violino regole formali o presentino manifesta incongruenza, contraddittorietà o illogicità.
- La valutazione annuale deve mantenere coerenza complessiva tra i giudizi espressi dai diversi soggetti del procedimento; una divergenza rilevante su aspetti analoghi, non spiegata dall’amministrazione, può determinare l’illegittimità per contraddittorietà intrinseca.
- Quando una valutazione si discosta in modo significativo e repentino da una serie stabile di giudizi precedenti più elevati, l’amministrazione deve motivare specificamente le ragioni del peggioramento, in particolare se la valutazione si sovrappone a una procedura comparativa e ne condiziona l’esito.
- Le schede di valutazione intermedie devono essere comunicate all’interessato prima della definizione della valutazione finale, così da consentirgli di presentare osservazioni prima che il giudizio sia utilizzato in una procedura selettiva; la possibilità di chiedere un riesame dopo la comunicazione non sana l’omessa interlocuzione preventiva.
- Nelle procedure comparative, se una valutazione annuale utilizzata per attribuire punteggio è annullata, l’amministrazione deve rinnovarla e rideterminare conseguentemente il punteggio e la graduatoria; i motivi autonomi relativi alla valutazione di titoli tecnici restano sindacabili nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza.
- Quando il criterio di scrutinio limita a sei le annualità di anzianità aggiuntiva valutabili e richiede per ciascuna una soglia minima di valutazione, è ragionevole selezionare le annualità più recenti a ritroso, in coerenza con la valorizzazione dell’esperienza prossima all’attualità.
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