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Sentenza

Sentenza n. 2831/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta ter, n. 5177 del 12 marzo 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202504246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro l'annullamento d'ufficio di una richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici e inammissibili i motivi aggiunti, oltre a regolare le spese processuali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore dei servizi energetici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante contestava la sentenza del TAR nella parte relativa alla mancata riunione del proprio ricorso con altri giudizi connessi e alla conseguente pluralità di condanne alle spese. Deduceva violazione degli artt. 43, comma 3, e 70 c.p.a., dei principi di economia processuale e concentrazione dei giudizi, nonché degli artt. 3, 24, 101, 104, 111 e 113 Cost. Sosteneva che i diversi ricorsi riguardassero un'unica vicenda procedimentale, poiché il GSE aveva adottato un unico provvedimento a contenuto plurimo, avente ad oggetto più richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici, e aveva successivamente adottato un unico provvedimento di riesame. Chiedeva quindi la riforma della sentenza quanto alla regolazione delle spese, la loro compensazione e la riunione, o almeno la trattazione congiunta, degli appelli relativi alle controversie analoghe.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto anzitutto l'istanza di riunione dell'appello con altri sei gravami, rilevando che si trattava di impugnazioni relative a sentenze e ricorsi distinti, separatamente proposti dalla stessa parte in primo grado. Nel merito ha ritenuto infondato l'appello. La riunione di ricorsi connessi ai sensi dell'art. 70 c.p.a. costituisce una facoltà discrezionale e meramente ordinatoria del giudice, non un obbligo; la relativa scelta è normalmente insindacabile in appello, salvo il caso di abnormità o di un rapporto di pregiudizialità tale da impedire la decisione separata. Anche il combinato disposto degli artt. 43, comma 3, e 70 c.p.a. non impone la riunione quando siano coinvolte domande distinte, fondate su atti o fatti riferibili a posizioni soggettive differenti. Nel caso concreto, le diverse RVC, pur caratterizzate da contenuti e motivazioni omogenei e inserite in atti amministrativi a contenuto plurimo, costituivano domande distinte; non sussisteva inoltre alcun rapporto di pregiudizialità necessaria. La frammentazione dei giudizi era riconducibile alla scelta processuale della stessa appellante, che aveva impugnato separatamente i diversi contenuti dell'atto plurimo. Il Collegio ha inoltre escluso che la mancata riunione costituisse parametro assoluto per la regolazione delle spese. Il giudice dispone di ampia discrezionalità in materia, con il solo limite del divieto di condannare la parte vittoriosa o di adottare statuizioni abnormi, manifestamente irrazionali o illogiche. Poiché il TAR aveva applicato il principio della soccombenza, non era necessaria una specifica motivazione. L'appello è stato quindi respinto, con condanna dell'appellante al pagamento di euro 3.500, oltre spese generali e accessori, in favore del GSE, unica parte appellata costituita; nulla è stato disposto quanto alle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, c.p.a.

    La disposizione non impone in ogni caso la riunione delle domande connesse; la riunione va riferita alla medesimezza del fatto concreto e del titolo della tutela, mentre restano distinte le domande fondate su atti identici o analoghi ma riferibili a posizioni soggettive differenti.

  • art. 70 c.p.a.

    La riunione dei ricorsi connessi è una facoltà discrezionale del giudice, avente natura ordinatoria e organizzativa, normalmente non sindacabile in appello salvo abnormità o rapporto di pregiudizialità necessaria.

  • art. 1, comma 1, l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo a contenuto plurimo può rispondere, in astratto, ai canoni di economicità ed efficacia, concentrando in un unico atto decisioni funzionalmente collegate ma teleologicamente distinte.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il TAR aveva applicato la disposizione per dichiarare improcedibile il ricorso introduttivo a causa della sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla sostituzione del provvedimento originario con quello successivo di riesame.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale base per la regolazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza.

  • artt. 8 e seguenti d.P.R. 1199/1971

    Richiamati in relazione ai ricorsi straordinari originariamente proposti e successivamente trasposti davanti al TAR a seguito dell'opposizione del GSE.

  • art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020

    Richiamati nel giudizio di primo grado in relazione alla richiesta di riesame e autotutela dei provvedimenti del GSE, senza costituire il fondamento della decisione d'appello.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato per la liquidazione delle spese processuali del grado d'appello.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la riunione di ricorsi connessi prevista dall'art. 70 c.p.a. è una facoltà discrezionale e meramente ordinatoria del giudice, normalmente insindacabile in appello, salvo che la mancata riunione integri abnormità oppure sussista un rapporto di pregiudizialità necessaria incompatibile con la decisione separata delle cause.
  • La connessione soggettiva o oggettiva tra ricorsi non rende obbligatoria la riunione: essa resta rimessa a una valutazione di opportunità legata all'economia processuale e alla migliore organizzazione del lavoro giudiziario.
  • L'art. 43, comma 3, c.p.a. non impone la riunione quando le domande, pur fondate su fatti, atti o discipline omogenei, riguardino posizioni soggettive e procedimenti distinti e non siano legate da un rapporto di pregiudizialità necessaria.
  • La scelta della parte di impugnare separatamente i diversi contenuti di un atto amministrativo a contenuto plurimo non può essere successivamente utilizzata per sostenere l'obbligatorietà della riunione dei giudizi o per censurare, in assenza di abnormità, la loro trattazione separata.
  • La mancata riunione dei ricorsi non costituisce parametro vincolante per la liquidazione delle spese processuali. Quando il giudice applica il principio della soccombenza, la relativa statuizione non necessita di una specifica motivazione, salvo che si discosti dalla soccombenza o assuma carattere abnorme, manifestamente irrazionale o illogico.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiAppelloMotivi aggiunti e ricorso incidentaleSpese di lite
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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