Cassazione Penale, Sentenza n. 30685/2024 del 26/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la confisca di una Porsche Panamera formalmente intestata alla Folino, dei saldi dei conti correnti a lei intestati ma ritenuti nella disponibilità del Vinotti, e di libretti di risparmio a nome di Vinotti Asia. I difensori sostenevano che: 1) la richiesta di definizione agevolata dei tributi (IRPEF/IRAP per vari anni) dimostrava una maggiore capacità reddituale del Vinotti che renderebbe lecita la provenienza dei beni; 2) la Corte d'appello avrebbe dato per scontata una "intestazione fittizia" dei beni intestati alla Folino senza adeguati riscontri, mentre l'acquisto dell'auto sarebbe anteriore alla manifestazione della pericolosità contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha confermato che la Corte territoriale ha fornito motivazione effettiva e completa, condividendo il Tribunale nel ritenere strumentali le dichiarazioni fiscali e la richiesta di definizione agevolata, non idonee a giustificare la provenienza lecita dei beni quando emerge una protratta evasione e rilevanti elementi di collegamento con attività illecite. Sulla posizione della Folino, la Cassazione ha ritenuto provato, anche alla luce dei flussi finanziari (versamenti dal Vinotti sul conto della Folino) e della sproporzione tra redditi dichiarati e somme disponibili, che gli elementi indiziari giustificavano la confisca. Ordinata la condanna delle parti ricorrenti alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; applicate le statuizioni accessorie ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
Riferita in relazione ai limiti di deduzione e valutazione degli argomenti difensivi in materia di misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sia stata adeguata e non censurabile in cassazione
d.lgs. n. 159/2011, art. 1 comma 1 lett. b)
Utilizzato per definire il perimetro delle misure di prevenzione e la nozione di "pericolosità" sociale; la Corte ha confermato che i beni rientranti nella disponibilità del proposto possono essere confiscati quando risultino collegati all'attività delinquenziale
d.lgs. n. 159/2011, art. 24 comma 1
Richiamato in ordine ai presupposti della confisca per sproporzione e intestazione fittizia; la Corte ha ritenuto soddisfatti gli indici di disponibilità effettiva e di sproporzione tra redditi e beni
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per le statuizioni accessorie finali: condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende a carico dei ricorrenti
Massime di principio
- La semplice richiesta di definizione agevolata dei tributi o il successivo piano di pagamento non prova la lecita provenienza di ingenti beni se sussistono elementi di evasione protratta e ingestione di profitti illeciti: la regolarizzazione fiscale non sanifica automaticamente la provenienza illecita.
- La sproporzione tra redditi ufficiali e patrimoni posseduti costituisce indice rilevante e, se non spiegata con prove concrete di provenienza lecita, giustifica la confisca nelle misure di prevenzione.
- L'intestazione formale di beni a terzi (intestazione apparente) può essere superata quando emergano flussi finanziari e altri elementi che dimostrano la reale disponibilità da parte di un soggetto terzo; non è necessaria la prova di un atto formale di trasferimento se gli indizi sono concreti e circostanziati.
- L'acquisto di beni in epoca anteriore alla manifestazione giudiziale della pericolosità non esclude la confisca se i giudici accertano che le condotte pregresse si inseriscono nel medesimo progetto criminoso o sono antecedenti funzionali ad esso.
- In Cassazione le censure di mera incongruenza o revisione di valutazione prognostica della prova in materia di prevenzione sono difficilmente accolte: è essenziale che la difesa produca elementi nuovi e concreti atti a scalfire la ricostruzione motivazionale dei giudici di merito.
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