Sentenza del 17/05/2019 n. 13352 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio riguardava l'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 6/16/13 della Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre. Nel corso del processo, la contribuente ha aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017, pagando integralmente quanto dovuto. L'Agenzia delle Entrate ha quindi chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha accolto la richiesta e ha dichiarato estinto il giudizio per effetto della definizione agevolata e del pagamento integrale delle somme dovute. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. La Corte ha inoltre precisato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
D.L. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017
L'adesione alla procedura di definizione agevolata e il pagamento integrale delle somme dovute determinano il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e consentono la dichiarazione di estinzione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio viene dichiarato estinto, poiché tale conseguenza è prevista soltanto in caso di rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria viene definita mediante una procedura agevolata e il contribuente paga integralmente quanto dovuto, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere o venir meno dell'interesse alla decisione.
- L'estinzione del giudizio non equivale a una decisione di merito favorevole all'Amministrazione finanziaria, anche se il pagamento effettuato dal contribuente consente di chiudere definitivamente la controversia.
- In caso di estinzione, le spese possono essere compensate tra le parti, soprattutto quando la definizione agevolata rende superflua la decisione sul merito.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 non opera automaticamente: non si applica alle pronunce di estinzione, ma solo alle impugnazioni dichiarate infondate, inammissibili o improcedibili.
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