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Sentenza

Sentenza del 17/05/2019 n. 13352 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio riguardava l'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 6/16/13 della Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre. Nel corso del processo, la contribuente ha aderito alla procedura di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017, pagando integralmente quanto dovuto. L'Agenzia delle Entrate ha quindi chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha accolto la richiesta e ha dichiarato estinto il giudizio per effetto della definizione agevolata e del pagamento integrale delle somme dovute. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. La Corte ha inoltre precisato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • D.L. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017

    L'adesione alla procedura di definizione agevolata e il pagamento integrale delle somme dovute determinano il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e consentono la dichiarazione di estinzione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio viene dichiarato estinto, poiché tale conseguenza è prevista soltanto in caso di rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria viene definita mediante una procedura agevolata e il contribuente paga integralmente quanto dovuto, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere o venir meno dell'interesse alla decisione.
  • L'estinzione del giudizio non equivale a una decisione di merito favorevole all'Amministrazione finanziaria, anche se il pagamento effettuato dal contribuente consente di chiudere definitivamente la controversia.
  • In caso di estinzione, le spese possono essere compensate tra le parti, soprattutto quando la definizione agevolata rende superflua la decisione sul merito.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 non opera automaticamente: non si applica alle pronunce di estinzione, ma solo alle impugnazioni dichiarate infondate, inammissibili o improcedibili.

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