Sentenza del 14/10/2016 n. 20773 - Corte di Cassazione
CONDONO FISCALE - Estinzione del processo ex art. 3, comma 2 bis, del d.l. n. 40 del 2010 - Presupposti - Soccombenza totale dell'Amministrazione nei due gradi precedenti di giudizio - Necessità - Esclusione - Soccombenza anche solo parziale - Sufficienza - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione della Commissione tributaria centrale che aveva dichiarato estinta la controversia ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, lett. a), del d.l. n. 40 del 2010. Secondo l'Amministrazione, la definizione automatica delle liti ultradecennali avrebbe richiesto la sua soccombenza totale nei primi due gradi di giudizio, mentre nel caso concreto la contribuente aveva ottenuto soltanto un accoglimento parziale in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha stabilito che, ai fini della definizione automatica delle controversie pendenti da oltre dieci anni davanti alla Commissione tributaria centrale, è sufficiente che l'Amministrazione sia risultata soccombente anche solo parzialmente in primo grado, purché tale esito sia stato confermato nei gradi successivi. L'art. 29, comma 16-bis, del d.l. n. 216 del 2011 è stato qualificato come norma di interpretazione autentica, quindi applicabile retroattivamente ai processi pendenti. La controversia è stata pertanto correttamente dichiarata definita automaticamente. Non è stata disposta alcuna liquidazione delle spese, poiché il resistente non si è costituito.
Norme richiamate
Art. 3, comma 2-bis, lett. a), del d.l. n. 40 del 2010, convertito dalla l. n. 73 del 2010
Le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le modalità previste dalla disposizione, inclusa la definizione automatica davanti alla Commissione tributaria centrale.
La norma mira a ridurre la durata dei processi tributari ultradecennali e consente la definizione automatica delle controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale, escluse quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, quando ricorrono le condizioni previste.
Art. 29, comma 16-bis, del d.l. n. 216 del 2011, convertito dalla l. n. 14 del 2012
Nel caso di soccombenza, anche parziale, dell'Amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, opera la predetta definizione automatica.
La disposizione chiarisce autenticamente che non è necessaria la soccombenza totale dell'Amministrazione nei primi due gradi: è sufficiente una soccombenza anche parziale in primo grado, se confermata nei successivi gradi. La norma ha efficacia retroattiva nei processi pendenti.
Art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Diritto a che la causa sia esaminata entro un termine ragionevole.
La disciplina di definizione automatica è stata introdotta anche per fronteggiare la durata eccessiva dei processi tributari e assicurare il rispetto del termine ragionevole del processo.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Individua il vizio processuale dedotto dall'Agenzia delle entrate nel ricorso per cassazione, ritenuto infondato dalla Corte.
Massime di principio
- Per le liti tributarie ultradecennali soggette alla disciplina speciale, la definizione automatica può operare anche quando l'Amministrazione finanziaria abbia perso solo parzialmente in primo grado.
- La soccombenza parziale in primo grado deve risultare confermata nei gradi successivi, secondo la ricostruzione accolta dalla Corte.
- Una norma qualificata come interpretazione autentica si applica retroattivamente anche alle controversie già pendenti, salvo eventuali limiti espressamente previsti.
- Quando una disciplina sopravvenuta chiarisce il significato di una norma precedente, l'interpretazione anteriore incompatibile con tale chiarimento non può più essere applicata ai processi ancora pendenti.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare congiuntamente la durata ultradecennale della lite, il giudice presso cui essa è pendente, l'assenza di un'istanza di rimborso e l'esito dei giudizi precedenti.
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