Cassazione Penale, Sentenza n. 3965/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso del P.M. mirava a censurare la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva rifiutato la consegna richiesta con mandato di arresto europeo (MAE) emesso dall'Autorità giudiziaria ungherese per i reati di ricettazione e falso in atto pubblico. Il P.M. deduceva violazione dell'art. 18-bis della L. 69/2005 per avere la Corte territoriale omesso di verificare se, al momento della richiesta di consegna, esistesse l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale su tutti i reati contestati nel MAE. La Corte d'appello aveva ritenuto che, per parte dei fatti (auto trafugate e cedute in Italia o in Ungheria), fosse pendente un procedimento penale in Italia (RGNR n. 1523/2019 presso la Procura di Ascoli Piceno) e che parti delle condotte fossero sovrapponibili a fatti già valutati in un precedente rifiuto del 2018.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del P.M. manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato la documentazione (sentenza del 2018, iscrizione di notizia di reato 1523/2019) da cui emergeva l'esercizio — anteriore o comunque rilevante — della giurisdizione nazionale su fatti in parte commessi in Italia e sovrapponibili al MAE. La Suprema Corte ha fatto richiamo al principio giurisprudenziale (Sez. 6, n. 20539/2022, Radulovic) secondo cui il rifiuto facoltativo previsto dall'art. 18-bis sussiste solo se, al momento della ricezione della richiesta, risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato. Alla luce della documentazione, il rifiuto di consegna era giustificato.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 18-bis
Prevede il rifiuto facoltativo della consegna mediante MAE quando sussiste l'esercizio della giurisdizione nazionale per fatti commessi sul territorio italiano (o assimilato). La giurisprudenza richiede che tale esercizio della giurisdizione sia effettivo e pregresso rispetto al momento di ricezione della richiesta di consegna.
legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 22 comma 5
Stabilisce l'obbligo di trasmettere copia della sentenza al Ministero della Giustizia; nella decisione è disposta tale trasmissione a cura della cancelleria.
Cass. Sez. 6, n. 20539 del 24 maggio 2022 (Radulovic)
Principio interpretativo applicato: quando il MAE riguarda fatti commessi in tutto o in parte in Italia, il motivo facoltativo di rifiuto ex art. 18-bis sussiste solo se al momento della ricezione della richiesta risulta l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sullo stesso reato. Non è ostativo alla consegna l'esistenza di atti successivi (es. autodenunce registrate dopo la ricezione del MAE).
Massime di principio
- Se il MAE riguarda reati commessi in tutto o in parte in Italia, il giudice nazionale può rifiutare la consegna se al momento della ricezione della richiesta risulta già in atto un esercizio effettivo e anteriore della giurisdizione nazionale sul medesimo reato.
- La prova dell'esercizio della giurisdizione nazionale richiede documentazione chiara (iscrizione di notizia di reato, numero di procedimento, precedenti decisioni di rigetto) utile a dimostrare la coincidenza o la sovrapponibilità delle condotte oggetto del MAE.
- Non è sufficiente una iscrizione di notizia di reato o atti formalizzati successivamente alla ricezione del MAE: per impedire la consegna l'esercizio della giurisdizione italiana deve essere effettivo e pregresso rispetto al momento in cui il MAE è pervenuto all'autorità nazionale.
- Decisioni passate della stessa autorità nazionale (es. precedente rifiuto di esecuzione di un MAE per fatti sovrapponibili) e la trasmissione degli atti alla Procura italiana rafforzano la possibilità di rifiuto della consegna.
- In caso di dubbio sul requisito temporale (quando è iniziato l'esercizio della giurisdizione nazionale), occorre valutare le date di ricezione del MAE e di iscrizione/attività del procedimento nazionale: il confronto temporale è decisivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3689/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3690/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3691/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3693/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3696/2023 del 30/01/2023
- Sentenza penale · 30 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3697/2023 del 30/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →