Cassazione Civile, Ordinanza n. 10995/2025 del 26/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di accertamento ispettivo dell'INPS che contestava alla società cooperativa una serie di illeciti contributivi. In primo e secondo grado era stata confermata, tra l'altro, la debenza dei contributi sulle somme iscritte in bilancio come debiti verso il personale per retribuzioni arretrate e sul mancato versamento dei contributi relativi a somme qualificate come indennità di trasferta. In sede di rinvio, la Corte d'appello confermava integralmente le decisioni precedenti. La società ricorreva per cassazione con cinque motivi: (1) nullità del giudizio di rinvio per la partecipazione della società di cartolarizzazione dei crediti INPS, ritenuta parte non legittimata perché non presente nei precedenti gradi; (2) violazione delle norme sul regime contributivo dei soci di cooperativa, sostenendo che l'obbligo contributivo non potesse derivare automaticamente dal rapporto sociale, ma presupponesse l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato; (3) nullità per motivazione apparente/contraddittoria, poiché la Corte territoriale avrebbe affermato, da un lato, che l'obbligo contributivo sorge al maturare del trattamento economico e, dall'altro, che esso sussiste anche se la cooperativa non corrisponde i compensi ulteriori ai soci; (4) violazione di norme costituzionali e civilistiche sulla natura mutualistica della cooperativa e sulla nozione di retribuzione, sostenendo che le utilità conseguite dal socio nell'ambito del rapporto sociale non costituiscono retribuzione in senso tecnico; (5) violazione delle stesse norme sulla base imponibile contributiva, per avere incluso compensi ulteriori non erogati nella contribuzione dovuta.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché proposto per la prima volta in cassazione e comunque non decisivo, rigettando il profilo di difetto di interesse della ricorrente; ha ritenuto fondati e accolto congiuntamente il secondo e il quarto motivo, affermando che l'assoggettamento a contribuzione dei soci di cooperativa presuppone un accertamento in fatto della natura e continuità della prestazione lavorativa, non potendo discendere automaticamente dal solo rapporto sociale; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza d'appello non fosse contraddittoria ma coerente con il principio di competenza contributiva; ha assorbito il quinto motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta, che dovrà riesaminare il merito attenendosi al principio per cui occorre verificare se il lavoro dei soci sia stato continuativo o saltuario e quale ne sia stata la natura (subordinata, autonoma o coordinata e continuativa).
Norme richiamate
art. 392 c.p.c.
Nel giudizio di rinvio partecipano solo le parti del giudizio di merito e di cassazione, secondo il modello del giudizio chiuso; tuttavia la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse e per tardività della deduzione.
art. 394 c.p.c.
Richiamato per sostenere che il giudizio di rinvio è chiuso alle parti già presenti nei precedenti gradi.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Invocato per dedurre nullità della sentenza e del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Usato per denunciare violazione di legge sostanziale.
art. 2, comma 3, R.D. n. 1422/1924
La Corte richiama l'orientamento superato che, in passato, aveva ricondotto le cooperative al ruolo di datrici di lavoro ai fini previdenziali, ma aderisce invece al principio per cui occorre l'accertamento in concreto del rapporto lavorativo.
art. 12, legge n. 153/1969
Norma richiamata per la determinazione dell'obbligo contributivo e della base imponibile.
art. 1, D.L. n. 338/1989
Richiamato in relazione alla base contributiva e alla debenza dei contributi sui compensi maturati.
art. 1, comma 3, legge n. 142/2001
Richiamato nel quadro della disciplina del socio lavoratore di cooperativa.
art. 4, legge n. 142/2001
Richiamato per la disciplina del rapporto di lavoro del socio e dei relativi trattamenti economici e contributivi.
art. 3, legge n. 142/2001
Richiamato con riguardo alla disciplina del rapporto tra socio e cooperativa.
art. 45 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della natura mutualistica della cooperativa, ma non è valorizzato come base decisiva della soluzione.
art. 2511 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per affermare il fine mutualistico della cooperativa.
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
Denunciato per asserita motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in tema di sufficienza della motivazione.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione al requisito costituzionale della motivazione.
Massime di principio
- Nei rapporti previdenziali dei soci di cooperativa, l'obbligo contributivo non deriva automaticamente dall'esistenza del rapporto sociale, ma presuppone l'accertamento, in concreto, che la prestazione lavorativa sia stata resa con caratteri tali da renderla assimilabile al lavoro subordinato o comunque rientrante in un rapporto di lavoro rilevante ai fini previdenziali.
- Il giudice di merito deve verificare se il lavoro del socio sia stato continuativo e non saltuario e deve qualificare la prestazione, escludendo che la sola partecipazione alla cooperativa comporti di per sé l'assoggettamento a contribuzione.
- In tema di contributi, il momento di maturazione delle competenze economiche può rilevare ai fini della debenza contributiva secondo il principio di competenza; la censura di contraddittorietà della motivazione non è fondata quando la decisione affermi coerentemente che i contributi sono dovuti al maturare del trattamento economico anche se il pagamento non sia stato effettuato.
- Le questioni nuove proposte per la prima volta in cassazione sono inammissibili se non incidono in modo decisivo sul giudizio e se il ricorrente difetta di un concreto interesse a sollevarle.
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