Cassazione Civile, Ordinanza n. 31428/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una persona che ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato svolto, secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, dal gennaio 2001 al novembre 2011 presso l'esercizio commerciale dell'altra parte, con mansioni di operaia riconducibili al terzo livello del CCNL Lavanderie Artigianato, e dalla conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive, con esclusione dello straordinario. Il giudice di primo grado ha accolto parzialmente la domanda; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo attendibili le prove testimoniali e reputando non specificamente censurato l'inquadramento contrattuale. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 2697 c.c., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che i giudici di merito avrebbero trascurato la dedotta natura amicale e personale del rapporto, incompatibile con la subordinazione, e che la controparte non avesse provato il rapporto di lavoro; con il secondo ha dedotto violazione di varie norme costituzionali e processuali, nonché degli artt. 2094 c.c. e 2697 c.c., lamentando l'arbitrarietà dell'inquadramento nel terzo livello, la nullità dell'atto introduttivo e l'assenza di prova sulle mansioni effettivamente svolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. erano precluse dalla "doppia conforme" e, comunque, non rispettavano i limiti del nuovo vizio motivazionale delineati dalle Sezioni Unite, non individuando un fatto storico decisivo realmente omesso. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva già considerato l'eventuale rapporto sentimentale tra le parti, escludendo che esso fosse di per sé incompatibile con la subordinazione. Quanto alle dedotte violazioni di legge, la Corte ha ritenuto che fossero solo formalmente prospettate, poiché in sostanza miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove testimoniali e una diversa ricostruzione del fatto, attività preclusa in sede di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese per mancanza di difese dell'intimata; è stato invece dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2094 c.c.
La subordinazione va accertata in base alle modalità concrete di svolgimento della prestazione; la mera esistenza di un rapporto personale o affettivo tra le parti non esclude di per sé la natura subordinata del rapporto.
art. 2697 c.c.
Le censure sulla prova non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio in sede di legittimità; il ricorrente deve confrontarsi con l'accertamento compiuto dai giudici di merito.
art. 360 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non può essere usato per sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti; il vizio motivazionale è soggetto ai limiti stringenti dell'art. 360, n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite.
art. 348 ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 111 Cost.
Invocato insieme alle norme processuali, ma senza ricadute autonome sulla decisione, che si fonda sull'inammissibilità delle censure proposte.
artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.
Le doglianze relative alla valutazione delle prove sono state ritenute, nella sostanza, una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.
artt. 156 c.p.c., 157 c.p.c., 414 c.p.c. e 420 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità dell'atto introduttivo e di ulteriori vizi processuali, ma senza superare il rilievo centrale dell'inammissibilità delle censure.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti processuali, è stato posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
art. 3, commi 26 e 27, d.lgs. n. 149 del 2022
Richiamato per l'attuale collocazione normativa della preclusione connessa alla doppia conforme.
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione della vicenda storica; il sindacato di legittimità non sostituisce quello di merito.
- Ai fini dell'accertamento della subordinazione rilevano le modalità concrete di esecuzione della prestazione, e l'eventuale rapporto personale o sentimentale tra le parti non esclude automaticamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se individua un fatto storico specifico, decisivo e realmente trascurato dal giudice di merito, non quando mira a contestare la valutazione complessiva delle prove.
- Le doglianze sulla prova devono confrontarsi con l'accertamento già compiuto nei gradi di merito e non possono risolversi in una generica contestazione dell'attendibilità dei testimoni o dell'apprezzamento probatorio del giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 13 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31406/2023 del 13/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31409/2023 del 13/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31414/2023 del 13/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31419/2023 del 13/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31421/2023 del 13/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 13 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31424/2023 del 13/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →