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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31428/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una persona che ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato svolto, secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, dal gennaio 2001 al novembre 2011 presso l'esercizio commerciale dell'altra parte, con mansioni di operaia riconducibili al terzo livello del CCNL Lavanderie Artigianato, e dalla conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive, con esclusione dello straordinario. Il giudice di primo grado ha accolto parzialmente la domanda; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo attendibili le prove testimoniali e reputando non specificamente censurato l'inquadramento contrattuale. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 2697 c.c., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che i giudici di merito avrebbero trascurato la dedotta natura amicale e personale del rapporto, incompatibile con la subordinazione, e che la controparte non avesse provato il rapporto di lavoro; con il secondo ha dedotto violazione di varie norme costituzionali e processuali, nonché degli artt. 2094 c.c. e 2697 c.c., lamentando l'arbitrarietà dell'inquadramento nel terzo livello, la nullità dell'atto introduttivo e l'assenza di prova sulle mansioni effettivamente svolte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in primo luogo, che le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. erano precluse dalla "doppia conforme" e, comunque, non rispettavano i limiti del nuovo vizio motivazionale delineati dalle Sezioni Unite, non individuando un fatto storico decisivo realmente omesso. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva già considerato l'eventuale rapporto sentimentale tra le parti, escludendo che esso fosse di per sé incompatibile con la subordinazione. Quanto alle dedotte violazioni di legge, la Corte ha ritenuto che fossero solo formalmente prospettate, poiché in sostanza miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove testimoniali e una diversa ricostruzione del fatto, attività preclusa in sede di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese per mancanza di difese dell'intimata; è stato invece dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione va accertata in base alle modalità concrete di svolgimento della prestazione; la mera esistenza di un rapporto personale o affettivo tra le parti non esclude di per sé la natura subordinata del rapporto.

  • art. 2697 c.c.

    Le censure sulla prova non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio in sede di legittimità; il ricorrente deve confrontarsi con l'accertamento compiuto dai giudici di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere usato per sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti; il vizio motivazionale è soggetto ai limiti stringenti dell'art. 360, n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite.

  • art. 348 ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 111 Cost.

    Invocato insieme alle norme processuali, ma senza ricadute autonome sulla decisione, che si fonda sull'inammissibilità delle censure proposte.

  • artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.

    Le doglianze relative alla valutazione delle prove sono state ritenute, nella sostanza, una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.

  • artt. 156 c.p.c., 157 c.p.c., 414 c.p.c. e 420 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità dell'atto introduttivo e di ulteriori vizi processuali, ma senza superare il rilievo centrale dell'inammissibilità delle censure.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, è stato posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.

  • art. 3, commi 26 e 27, d.lgs. n. 149 del 2022

    Richiamato per l'attuale collocazione normativa della preclusione connessa alla doppia conforme.

Massime di principio

  • In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione della vicenda storica; il sindacato di legittimità non sostituisce quello di merito.
  • Ai fini dell'accertamento della subordinazione rilevano le modalità concrete di esecuzione della prestazione, e l'eventuale rapporto personale o sentimentale tra le parti non esclude automaticamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
  • La censura per omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se individua un fatto storico specifico, decisivo e realmente trascurato dal giudice di merito, non quando mira a contestare la valutazione complessiva delle prove.
  • Le doglianze sulla prova devono confrontarsi con l'accertamento già compiuto nei gradi di merito e non possono risolversi in una generica contestazione dell'attendibilità dei testimoni o dell'apprezzamento probatorio del giudice.

Come è indicizzato

MaterieSubordinazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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